Doc. XVIII, N. 12

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

«Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013)566 final)

Approvato il 15 gennaio 2014

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Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566 final)

Documento finale approvato dalla XIV Commissione

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Relazione della Commissione europea «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013)566 final);
   premesso che:
    i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori dei contenuti e delle forme dell'azione regolativa europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;
    in considerazione della natura dinamica del principio di sussidiarietà la Commissione Politiche dell'Unione europea si riserva di adottare pareri motivati, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche in relazione a progetti legislativi europei che non contemplino un intervento adeguato rispetto alla natura delle questioni da affrontare o all'evidente valore aggiunto dell'azione europea rispetto a quella nazionale;
    l'applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostra come, al di là delle differenti metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, esso sia uno strumento di natura prettamente politica anziché giuridico-formale. Appare pertanto poco utile ed inappropriata la definizione di orientamenti o standard comuni per la verifica di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali;
    il fatto che soltanto 70 dei 663 pareri trasmessi nel 2012 alla Commissione dai Parlamenti nazionali abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;
    il controllo di sussidiarietà costituisce, ai sensi del Protocollo n. 2, una prerogativa di ciascun Parlamento nazionale. Va ribadita, pertanto, la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2. Occorre invece utilizzare pienamente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, il potenziale degli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;
    è opportuno rafforzare il raccordo tra la Camera e i Consigli e le Assemblee legislative regionali nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, ferma restando la natura prioritaria dell'esame del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee;Pag. 3
    la relazione della Commissione evidenzia un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune Istituzioni ed organi dell'Unione, in particolare del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;
    va, in particolare, considerata positivamente la creazione da parte del Parlamento europeo di una nuova direzione incaricata di valutare non soltanto le proposte legislative della Commissione ma anche di stimare le eventuali ripercussioni delle proposte avanzate nelle relazioni legislative del Parlamento nonché i costi di una mancata azione dell'UE in determinati settori. Queste innovazioni hanno il merito di riaffermare una concezione dinamica della sussidiarietà che può implicare ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione;
    per quanto riguarda il Consiglio, la relazione in esame si limita a ricordare che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) vigila sul rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due princìpi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione;
    è necessario migliorare ulteriormente le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;
    a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo più dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del Protocollo n. 2, e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;
    va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle piccole e medie imprese;
   rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
   esprime una valutazione positiva

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;
   2) non sono condivisibili ed appaiono in contrasto con i Trattati, le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà e a promuovere il raggiungimento delle soglie previste dal meccanismo di allerta precoce;
   3) non risultano altresì condivisibili le proposte volte, in occasione di una prossima modifica dei Trattati, ad abbassare le medesime soglie, in quanto potrebbero incentivare il ricorso al controllo di sussidiarietà quale strumento di blocco o rallentamento dell'azione legislativa dell'Unione europea;Pag. 4
   4) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;
   5) il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe sviluppare strumenti specifici per la valutazione di impatto analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo;
   6) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e, in prospettiva, dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali;
   7) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio rispettino rigorosamente il principio del «pensare anzitutto in piccolo» (think small first) e riducano al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle piccole e medie imprese;
   8) è auspicabile soddisfare quanto prima la crescente necessità di intensificare ulteriormente i rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali al fine di assicurare la partecipazione popolare nel rispetto del principio democratico, quindi di comprovare l'efficacia delle interazioni registrate che risultano prive di significato laddove i cittadini non sentono rappresentate le proprie istanze.