Doc. IV-quater, n. 5





Onorevoli Colleghi! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su un'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP).
La Giunta ha dedicato all'esame della questione diciotto sedute: da quella del 10 giugno 2015 a quella del 26 ottobre 2016, che si è conclusa con la deliberazione della proposta, rivolta all'Assemblea, di considerare non applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
L'esame è stato particolarmente attento non solo in ragione di talune peculiarità della fattispecie concreta, ma anche a causa dell'emersione di una questione preliminare di carattere procedurale, che la Giunta ha ritenuto di dovere affrontare prima di entrare nel merito della sindacabilità o meno delle dichiarazioni rese dall'interessato.
Si ritiene quindi di seguire lo stesso iter percorso dalla Giunta e dare conto, sinteticamente, della questione preliminare, per poi passare, in un secondo momento, all'illustrazione del merito della questione d'insindacabilità.
Si precisa che l'esame della questione preliminare è dettagliatamente descritto negli allegati resoconti della Giunta, che costituiscono parte integrante della presente relazione.
In questa sede si ritiene opportuno rammentare, in primo luogo, come l'eccezione di insindacabilità sia lo strumento che l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, pone a disposizione del parlamentare per introdurre nel giudizio, penale o civile, la questione di insindacabilità e, quindi, per chiedere l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il citato articolo 3, in estrema sintesi, prevede che, una volta sollevata l'eccezione d'insindacabilità da parte del parlamentare, il comportamento del giudice sia vincolato. Se egli condivide l'eccezione, ritenendo applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deve applicare la prerogativa. Il giudice che, invece, non condivida tale eccezione, non potrà procedere oltre né in alcun modo definire il giudizio: dovrà invece sospenderlo e trasmettere gli atti alla Camera competente.
L'esame degli atti processuali acquisiti dalla Giunta ha evidenziato come, nel caso di specie, tale procedura non sia stata rispettata.
Infatti, l'eccezione di insindacabilità è stata sollevata dall'onorevole Crosetto una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, senza che questi abbia poi trasmesso gli atti al giudice per il seguito di competenza, come previsto dalla legge. L'eccezione è stata nuovamente sollevata nel corso dell'udienza preliminare e il giudice, non condividendone il contenuto, invece di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera, come previsto dal citato articolo 3, ha disposto direttamente il rinvio a giudizio dell'interessato. Di conseguenza l'onorevole Crosetto, per vedere esaminata la questione di suo interesse, ha adito personalmente la Camera, presentando un'autonoma istanza ai sensi del comma 7 del citato articolo 3.
All'esito di un'approfondita istruttoria, si è ritenuto di ribadire come la legge n. 140 del 2003 renda direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68 della Costituzione e come il rispetto delle procedure da essa previste sia essenziale, in quanto funzionale al mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari.
Pertanto, nella seduta del 17 marzo 2016, la Giunta ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di chiedere alla Presidente della Camera di valutare l'opportunità di trasmettere una segnalazione - contenente le osservazioni della Giunta medesima - al Consiglio superiore della magistratura.
La segnalazione è stata, quindi, trasmessa dalla Presidente della Camera al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura il 18 marzo 2016.
Successivamente il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 aprile 2016, ha disposto la sospensione del giudizio penale e la trasmissione degli atti alla Camera.
Definita in questo modo la questione preliminare, la Giunta ha iniziato l'esame della questione di insindacabilità.
Nel merito, si osserva come Guido Crosetto risulti imputato per il delitto di diffamazione, per avere, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva «Porta a porta» del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando nel corso della stessa trasmissione talune espressioni ritenute offensive.
La trasmissione televisiva si è svolta poche ore dopo la conclusione del dibattito parlamentare all'esito del quale la Camera dei deputati aveva deliberato di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino (Doc. IV, n. 26-A).
Il capo d'imputazione riporta le seguenti dichiarazioni di Guido Crosetto: «...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ... lo stesso Giudice fu fermato in Piazza del Plebiscito, alla manifestazione in cui avevano incendiata mezza Napoli ... era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... quando lo fermarono alla manifestazione ... disse che aveva accompagnato i figli ... all'ultimo convegno, quando si trattava di applicare la legge sull'immigrazione, disse da Giudice, che era legittimo parlare di disobbedienza civile ...».
Nel corso della seduta del 17 marzo 2016 il relatore allora in carica, onorevole Gianfranco Chiarelli, ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori documenti processuali e, in particolare, il supporto informatico contenente il video integrale della trasmissione televisiva, ritenendolo necessario ai fini di una completa ricostruzione delle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato e del contesto nel quale si inseriscono le espressioni ritenute offensive. Tale documentazione è stata acquisita ed esaminata dalla Giunta.
Nella seduta del 27 aprile 2016 è stato audito Guido Crosetto, il quale ha argomentato in ordine all'insindacabilità delle proprie dichiarazioni, precisando, tra l'altro, come le stesse fossero volte a motivare il voto da lui espresso poche ore prima in Assemblea: voto conforme a quello del proprio Gruppo e contrario alla proposta di concessione dell'autorizzazione ad acta nei confronti di Nicola Cosentino. L'interessato, inoltre, ha affermato di essersi limitato a riportare le dichiarazioni rese in Aula dai deputati Lehner e Contento i quali, a loro volta, avrebbero riferito dei meri «fatti notori»: vicende relative al giudice Quatrano, che il magistrato stesso avrebbe più volte confermato rilasciando dichiarazioni agli organi di stampa.
Guido Crosetto, dunque, ha invocato l'insindacabilità deducendo atti parlamentari tipici non propri ma di altri deputati, ovvero i citati interventi in Assemblea degli onorevoli Lehner e Contento. D'altra parte, come meglio si dirà, invocare atti tipici di altri deputati non rileva ai fini del riconoscimento dell'insindacabilità e, per di più, gli interventi citati dall'interessato sono apparsi solo limitatamente collegabili alle dichiarazioni in questione.
Il fatto che l'interessato non abbia prodotto nessun atto parlamentare a lui direttamente riferibile, neanche un intervento in dichiarazione di voto nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2012 (quella che è stata poco dopo commentata nella trasmissione televisiva), è risultato determinante ed assorbente.
È quindi emerso in Giunta un orientamento nettamente maggioritario nel senso della sindacabilità e, quindi, dell'inapplicabilità alle dichiarazioni rese extra moenia da Guido Crosetto della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Di conseguenza, l'onorevole Chiarelli, orientato invece nel senso dell'insindacabilità, nella seduta del 26 ottobre 2016 si è determinato a rinunciare alle funzioni di relatore. Funzioni che da quel momento sono state svolte dalla sottoscritta relatrice.
Quanto alle ragioni che hanno fatto propendere la Giunta per la sindacabilità, si ricorda che la Corte costituzionale ha chiaramente affermato come l'insindacabilità sia un'immunità personale e come, pertanto, non sia configurabile una «insindacabilità di gruppo». Il nesso funzionale tra dichiarazioni extra moenia e funzione parlamentare è configurabile solo se il deputato sia in grado di produrre propri atti parlamentari tipici, di contenuto sostanzialmente corrispondente a quello delle dichiarazioni stesse e non anche se egli alleghi atti parlamentari tipici di altri deputati (si vedano, in particolare, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 249 e 317 del 2006; ma anche le sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).
D'altra parte, se questo principio fosse negato, si creerebbe un precedente molto discutibile e dagli effetti imprevedibili sul versante della moltiplicazione delle dichiarazioni che potrebbero trovare copertura nella prerogativa dell'insindacabilità: si offrirebbe, in altri termini, a tutti deputati la possibilità di attingere all'archivio di tutti gli atti tipici di tutti gli altri deputati per evitare le conseguenze giudiziarie di dichiarazioni extra moenia dal contenuto potenzialmente offensivo.
Le ragioni sinora esposte appaiono di per sé sufficienti a ritenere sindacabile il complesso delle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato.
Tra le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione, tuttavia, ve n’è una che appare sindacabile anche per un motivo ulteriore.
Si è ritenuto, segnatamente, che una delle dichiarazioni rese dall'interessato superi i confini stessi del concetto di nesso funzionale e, quindi, di insindacabilità - come delineato dalla giurisprudenza consolidata della Giunta - nel momento in cui si sostanzia nell'attribuzione al querelante di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato (in questo senso si esprime il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009; tale orientamento è stato confermato, da ultimo, in occasione dell'esame del «caso Barbato», deciso dall'Assemblea con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016).
Si tratta della parte del capo d'imputazione nella quale si riporta la seguente dichiarazione riferita al magistrato-querelante: «... si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio [di D'Antona] e al comunicato delle B.R. ... era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ...».
Sempre nel capo d'imputazione si conclude nel senso che tali espressioni sarebbero tali «[...] da indurre chi assisteva alla trasmissione, per il contesto in cui erano inserite e per il linguaggio utilizzato, a ritenere che Quatrano Nicola avesse spedito via e-mail un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle B.R., attribuendone invece la responsabilità al figlio allora dodicenne».
Quest'ultima valutazione è stata sostanzialmente condivisa dalla maggioranza dei colleghi della Giunta ed appare confermata dalla visione del filmato integrale della trasmissione televisiva. Si è quindi ritenuto che, effettivamente, tale dichiarazione contenesse l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo ed indimostrato.
Si può solo aggiungere come quel fatto, nella versione datane dall'interessato, appaia anche smentito dalla documentazione presente agli atti della Giunta.
Infatti, tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria sono stati rinvenuti un decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed un decreto di archiviazione del CSM (risalente al 2003) che concludono, entrambi, nel senso che quella e-mail di commento non è stata inviata da Nicola Quatrano.
Pur senza volere entrare nel merito giudiziario, ne consegue che all'epoca della trasmissione televisiva, risalente al 2012, era un fatto acclarato già da molti anni che non fosse stato il querelante a inviare quel commento.
In conclusione, mentre il complesso delle dichiarazioni extra moenia dell'onorevole Crosetto non appare «coperto», in termini d'insindacabilità, da atti tipici direttamente imputabili all'interessato, quest'ultima dichiarazione appare sindacabile anche perché consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato. E questo, come più volte ribadito, costituisce un limite invalicabile: il confine oltre il quale certamente non può riconoscersi l'insindacabilità.
Per queste ragioni la Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 26 ottobre 2016, con 12 voti favorevoli ed 1 voto contrario, ha deliberato di proporre all'Assemblea di considerare la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non applicabile alle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti.

Anna ROSSOMANDO, relatrice


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 10 e 18 giugno 2015, 17 e 30 marzo, 13 e 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio, 15 giugno, 13 e 27 luglio, 14 e 21 settembre, 5, 12, 19 e 26 ottobre 2016.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che è stata assegnata alla Giunta la domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 RGNR).
La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «Porta a Porta» il 12 gennaio 2012.
Poiché sulla base di tali dichiarazioni è stato avviato un procedimento penale per diffamazione nei confronti dell'onorevole Crosetto, quest'ultimo ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
Del merito della questione d'insindacabilità la Giunta si occuperà a tempo debito.
Ritiene, infatti, necessario evidenziare in via preliminare quanto emerge dai documenti attualmente a disposizione della Giunta in ordine allo sviluppo della vicenda processuale.
Risulta infatti che, pur essendo stata eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, il giudice dell'udienza preliminare non abbia proceduto a sospendere il procedimento né a trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ma abbia invece disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto, fissando l'udienza del 14 aprile 2016.
Dunque, non risulta essere stato applicato quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2013.
Ricorda che, una volta sollevata l'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge consente al magistrato la sola scelta tra due percorsi alternativi: se accoglie l'eccezione, deve procedere con sentenza a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale (ovvero disporre l'archiviazione ex articolo 409 del medesimo codice, se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari); se ritiene di non accogliere l'eccezione, deve provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente gli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. In questo secondo caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
Nel caso di specie il giudice - che non si è pronunciato espressamente sul rigetto dell'eccezione - non risulta avere provveduto con ordinanza né alla trasmissione degli atti alla Camera né alla sospensione del procedimento. Risulta, invece, che, pur essendo stata sollevata l'eccezione d'insindacabilità, il giudice abbia disposto direttamente con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto.
Quest'ultimo, pertanto, ha esercitato la facoltà - ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 - di attivarsi presentando l'istanza concernente l'applicazione dell'insindacabilità. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera.
Quanto alle argomentazioni giuridiche poste alla base del rilievo procedurale, richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione originato da un caso in cui l'autorità giudiziaria - a fronte dell'eccezione di insindacabilità sollevata dal deputato interessato - aveva proseguito il giudizio civile, prima rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnando la causa a sentenza.
La Corte - adita in sede di conflitto di attribuzioni dalla Camera dei deputati dopo aver deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato interessato - ha affermato che: «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa». Inoltre, «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato ».
Giova ricordare, inoltre, che l'obbligo di sospendere il procedimento in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, sancito in modo esplicito dalla legge, risponde al principio di economia procedurale: infatti, ogni ulteriore attività processuale sarebbe posta in essere inutilmente ove la Camera riconoscesse l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso concreto, determinando l'estinzione del procedimento.
Non è questa, evidentemente, la sede per valutare la regolarità degli atti giudiziari.
Non si tratta, tuttavia, della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza, la ratio delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, finalizzate a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché il dovere del puntuale rispetto delle stesse, al fine di garantire il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione fra i poteri dello Stato coinvolti, evidenziando - tra l'altro - come gli atti posti in essere dopo la formulazione dell'eccezione di insindacabilità siano viziati dal mancato rispetto delle procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative parlamentari (vedi sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014).
Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di prime cure, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.
Deve peraltro ricordare come nell'ambito del dibattito svoltosi presso la Giunta fosse stata anche prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. In considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, si è però ritenuto preferibile informare - per sua opportuna conoscenza - la Presidenza della Camera, trattandosi di questione che concerne l'effettivo esercizio di prerogative parlamentari.
Tanto premesso, propone che la Giunta - in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza in materia di insindacabilità - debba acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 RGNR, con particolare riguardo alla elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di condividere pienamente la proposta del Presidente La Russa, ritenendo che la Giunta non debba deliberare in materia di insindacabilità senza avere verificato in via preliminare l'eventuale violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Sottolinea come una simile violazione costituirebbe un fatto di estrema gravità.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) condivide anch'egli la proposta del Presidente. Ritiene infatti che la Giunta, allo stato, non possa decidere sul merito della questione di insindacabilità, dovendo preliminarmente rivendicare le prerogative costituzionali ove risultasse palese che il magistrato non abbia rispettato le procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative medesime.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide la proposta del Presidente, ritenendo che il percorso più lineare sia quello di acquisire, in primo luogo, elementi documentali che consentano di ricostruire l'iter processuale con riferimento al rispetto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Considera doverosa tale valutazione preliminare da parte della Giunta, in considerazione del suo ruolo e delle sue competenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nel citato precedente la Presidenza della Camera sia stata informata - per sua opportuna conoscenza - solo all'esito delle verifiche effettuate dalla Giunta sulla documentazione fornita dall'autorità giudiziaria. Ritiene, tuttavia, che sia utile una riflessione sull'opportunità di informare sin d'ora la Presidenza della Camera in merito all'iniziativa istruttoria assunta dalla Giunta, trattandosi di questione estremamente delicata che, riguardando il rispetto della legge n. 140 del 2003, attiene ai rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari. Concordando la Giunta, rinvia dunque alla prossima seduta il seguito del dibattito.

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 18 giugno 2015. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta, sulla base della documentazione allegata all'istanza in oggetto, si è rilevato che l'interessato ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che il giudice dell'udienza preliminare ne ha comunque disposto con decreto il rinvio a giudizio, senza pronunciarsi espressamente su di essa, né sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente, come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale. Peraltro analoga istanza era stata già avanzata al Pubblico Ministero e anche in questo caso, secondo quanto risulterebbe dagli atti prodotti dall'onorevole Crosetto, sarebbe stata ignorata.
La Giunta ha quindi deliberato all'unanimità di acquisire dal Tribunale di Roma - in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza - elementi documentali in modo da accertare, senza possibilità di dubbio, lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 R.G.N.R, con particolare riguardo alla elevazione dell'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed all'eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
In esecuzione della deliberazione della Giunta ha predisposto l'istanza istruttoria, che sarà trasmessa quanto prima all'Autorità giudiziaria.
Osserva peraltro come la questione sia di particolare rilievo in quanto - riguardando il rispetto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, finalizzato a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione - attiene al mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari.
Ritiene quindi opportuno che la Presidenza della Camera sia informata di tale iniziativa istruttoria - e di tale circostanza crede sia doveroso dar conto al giudice - e, poi, dei relativi sviluppi, per ogni sua opportuna valutazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide il modo di procedere prospettato dal Presidente La Russa.

La Giunta concorda.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Giovedì 17 marzo 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come il 28 maggio 2015 sia stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Roma, n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP.
La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «Porta a Porta» il 12 gennaio 2012.
La Giunta, tuttavia, non è entrata nel merito dell'istanza e, nelle sedute del 10 e 18 giugno 2015, ha affrontato una rilevante questione preliminare di carattere procedurale.
Infatti, sulla base della documentazione allegata all'istanza, si è rilevato come l'interessato abbia eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma senza esito. Ha poi sollevato l'eccezione una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare e questi, ciononostante, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione, né sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente, come invece previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Il citato articolo 3 prevede, infatti, una diversa procedura.
Il giudice, non ritenendo di accogliere l'eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto provvedere senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera (comma 4), con conseguente sospensione del procedimento penale fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera medesima (comma 5). E, prima ancora, il pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provvedesse all'archiviazione ovvero, non condividendo l'eccezione di parte, alla trasmissione degli atti alla Camera ed alla sospensione del procedimento (comma 6).
Non essendo stata interpellata la Camera competente, l'interessato ha quindi attivato autonomamente il presente procedimento parlamentare, tramite la presentazione di un'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le sue affermazioni sono connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari.
Nella seduta del 10 giugno 2015, la Giunta ha deliberato - in via preliminare rispetto alla deliberazione di merito - di acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali in modo da accertare, senza possibilità di dubbio, lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 R.G.N.R, con particolare riguardo alla elevazione dell'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed all'eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
Precisa di avere predisposto, in esecuzione della deliberazione della Giunta, l'istanza istruttoria, che è stata trasmessa al Presidente del Tribunale di Roma.
La Giunta, inoltre, nella seduta del 18 giugno 2015, ha deliberato di informare la Presidenza della Camera di tale iniziativa istruttoria e dei relativi sviluppi, per ogni sua opportuna valutazione.
Conseguentemente, ha provveduto alla trasmissione di un'apposita nota.
Ritiene essenziale sottolineare come la questione sia di particolare rilievo non solo per la Giunta, ma per il Parlamento nel suo complesso. L'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, infatti, è finalizzato a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La questione, pertanto, attiene al mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari.
La particolare gravità della violazione della predetta disposizione è evidenziata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007.
La Corte ha affermato, in particolare, che: «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa». Inoltre, «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato».
La richiesta istruttoria della Giunta ha avuto un primo riscontro con la nota del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 25 giugno 2015.
Nella nota si allega una dichiarazione del GUP dal seguente tenore: «(...) si rappresenta che all'udienza preliminare del 7.5.2015, nei confronti dell'On. Guido Crosetto, è stato disposto dal presente giudice il rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione (...), non condividendo quanto sostenuto dal difensore nel corso della discussione, ovvero che le dichiarazioni rese dall'On. Crosetto, oggetto dell'imputazione, concernessero opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni».
Alla nota è stato allegato il decreto che dispone il giudizio, peraltro già noto alla Giunta per essere stato allegato all'istanza dell'interessato.
Un secondo riscontro, più puntuale e dettagliato, si è poi avuto con una successiva lettera del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta il 17 luglio 2015.
Alla lettera è stata allegata una nota del Presidente della Sezione GIP-GUP alla quale è stata, a sua volta, allegata un'ulteriore nota del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio, a commento della documentazione trasmessa: «(...) In riscontro a quanto richiesto, si allegano in copia i seguenti atti, dai quali risulta la pendenza del giudizio penale in oggetto e la richiesta applicazione dell'articolo 68 Cost., in fase di indagini ed all'udienza preliminare, nell'interesse dell'On. Crosetto».
Segue l'allegazione di atti processuali, anch'essi già noti alla Giunta, in quanto prodotti con l'istanza dall'interessato.
All'esito della richiesta di integrazione istruttoria risulta dunque confermato quanto la Giunta aveva precedentemente rilevato sulla base della documentazione prodotta dall'interessato: nel procedimento penale in questione si è verificata una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge 140 del 2003, come si evince anche dal tenore delle note trasmesse dall'autorità giudiziaria.
Appare confermato, in particolare, che l'eccezione di insindacabilità sia stata sollevata una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, ma non risulta che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di competenza. L'eccezione è stata poi sollevata una seconda volta nel corso dell'udienza preliminare e il giudice, non condividendone il contenuto, ha disposto direttamente il rinvio a giudizio dell'interessato, invece di trasmettere gli atti alla Camera e sospendere il procedimento.
Pertanto la violazione riguarda, specificamente, i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
Ricorda come non si tratti della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza, la ratio delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 (si vedano le sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014).
Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di prime cure, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.
In quell'occasione, nell'ambito del dibattito presso la Giunta, si era prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, in considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, la Giunta si è limitata a deliberare di informare - per sua opportuna conoscenza - la Presidenza della Camera.
Osserva come invece, nel caso di specie, non emergano elementi dai quali si possa desumere né una condivisione del rilievo procedurale da parte dell'autorità giudiziaria, né l'adozione da parte di quest'ultima di iniziative volte a sanare le omissioni.
Dopo le sedute della Giunta del 10 e 18 giugno 2015, la questione è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La discussione è stata articolata e approfondita e, nelle riunioni del 27 febbraio e 2 marzo 2016, è emerso un orientamento generale che ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per avanzare - tramite la Presidenza della Camera - una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Si è ritenuto, quindi, che, al fine di evidenziare la gravità della reiterata inosservanza dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, l'iniziativa più adeguata potesse consistere nel richiedere alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta a conclusione del dibattito in ordine al rispetto, nel caso di specie, della procedura prevista dalla predetta disposizione.
Invita, quindi, i componenti della Giunta ad esprimersi sulla questione.

Vittorio FERRARESI (M5S) si rimette a quanto già in precedenza dichiarato dalla collega Carinelli, che nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha espresso l'orientamento favorevole del gruppo in ordine all'opportunità di chiedere alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.
Svolge, quindi, talune considerazioni a titolo personale. Osserva, in particolare, che se, da un lato, è indubbio che vi sia stata una violazione di legge, è anche vero, dall'altro, che sono anche previsti i rimedi per ovviare alle conseguenze di una violazione che, dunque, non appare di estrema gravità. Si riferisce alla nullità degli atti processuali ed alla facoltà, concretamente esercitata dall'interessato, di adire direttamente la Camera tramite la presentazione di un'istanza di insindacabilità. Ritiene, quindi, che la Presidente della Camera dovrebbe valutare anche questo aspetto nel decidere se trasmettere o meno al Consiglio superiore della magistratura quanto sarà deliberato dalla Giunta.

Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Ferraresi. Sottolinea come la questione sia di particolare gravità poiché, non applicando la legge, si è violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Osserva, infatti, come in questa sede non rilevi la lesione di un diritto di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, bensì la lesione di una prerogativa del Parlamento e come il mancato rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 costituisca un vero e proprio sfregio del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo. Per questo motivo ritiene necessario che la questione sia segnalata al Consiglio superiore della magistratura.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) nel condividere pienamente quanto affermato dall'onorevole Bragantini, sottolinea quindi la necessità di rivolgere alla Presidente della Camera una richiesta di valutare la questione e di informarne il Consiglio superiore della magistratura.

Anna ROSSOMANDO (PD) dopo avere osservato come il Presidente La Russa abbia ricostruito la vicenda in modo molto completo e ponderato, ribadisce l'orientamento già espresso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, confermando come il suo gruppo sia favorevole tanto all'iniziativa della segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, quanto alle modalità con le quali si intende procedere, ritenendo opportuno che si richieda alla Presidente della Camera di trasmettere al Consiglio superiore della magistratura quanto deliberato dalla Giunta.
Nel replicare all'onorevole Ferraresi, il cui intervento non condivide, rileva come il rimedio della nullità processuale attenga all'interlocuzione tra le parti nel processo, mentre in questa sede interessa il profilo dell'interlocuzione tra i poteri dello Stato e dell'equilibrio dei relativi rapporti, che devono mantenersi nella cornice delineata dal principio di leale collaborazione. In tale contesto, la Giunta, che ha verificato la sussistenza della violazione di legge e la mancanza di iniziative dell'Autorità giudiziaria per porvi rimedio, ha il preciso dovere di difendere le prerogative e l'autonomia del Parlamento.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto che risulta confermato l'orientamento emerso nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che la Giunta - prima di entrare nel merito dell'istanza di insindacabilità - adotti la seguente deliberazione, in relazione al rispetto della procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003:

«La Giunta per le Autorizzazioni della Camera del deputati,
a) con riguardo all'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 R.G.N.R.), assegnata alla Giunta il 28 maggio 2015;
b) preso atto degli esiti dell'interlocuzione con l'autorità giudiziaria e dell'esame della documentazione da quest'ultima trasmessa, dalla quale emerge, nell'ambito del citato procedimento penale, la sussistenza di una reiterata violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003;
c) preso atto, in particolare, che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulta avere eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione: una prima volta nel corso delle indagini preliminari, dinanzi al pubblico ministero, senza che questi abbia trasmesso gli atti al giudice per il seguito di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003; una seconda volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, il quale, invece di sospendere il giudizio al fine di interpellare la Camera competente - come previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della medesima legge e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale -, ha disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'interessato;
d) tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che qualifica la condotta del giudice che violi il predetto articolo 3 come un disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite al Parlamento (sentenza n. 149 del 2007);
e) considerato che dal dibattito è emersa una generale preoccupazione in ordine alla procedura attuata in sede giurisdizionale, non conforme al dettato della legge n. 140 del 2003, e la conseguente esigenza di rappresentare tale vicenda al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza;
f) considerato che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 stabilisce una procedura a presidio delle prerogative costituzionali del Parlamento;
g) considerato altresì che l'obbligo per il giudice di assumere tempestivamente una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare costituisce una regola imprescindibile di ogni procedimento giudiziario, dal momento che rappresenta il presupposto per il sollecito coinvolgimento della Camera di appartenenza nella valutazione del comportamento del suo componente;
h) ritenuto che la violazione della predetta procedura costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2007, nella violazione dell'obbligo di leale collaborazione tra i poteri dello Stato;
i) ritenuto di procedere in via preliminare rispetto all'esame di merito;

delibera

di chiedere alla Presidente della Camera di valutare l'opportunità, così come auspicato dalla Giunta, di segnalare quanto esposto al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne valuti i profili di competenza, trasmettendo il resoconto della seduta odierna».

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Presidente.
Quanto alle osservazioni svolte in precedenza, ritiene opportuno precisare di non porre in dubbio l'esistenza di una violazione dell'obbligo di leale collaborazione nei rapporti tra poteri dello Stato. Considera tuttavia che la magistratura, valutando il caso in esame, abbia operato una scelta che, comunque, non rappresenta una negazione assoluta delle prerogative parlamentari, in quanto non ha precluso all'onorevole Crosetto di operare l'altra scelta possibile, vale a dire di utilizzare tutti i rimedi, anche di natura processuale, che sono nella sua disponibilità.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel soffermarsi sulla formulazione della parte dispositiva della sua proposta di deliberazione, precisa come l'inciso «valutare l'opportunità» appaia più adeguato al ruolo istituzionale rivestito dalla Presidenza della Camera dei deputati.

David ERMINI (PD) dichiara di condividere la scelta del Presidente nella formulazione della parte dispositiva della sua proposta.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta del Presidente, così come formulata, precisa peraltro che avrebbe preferito una formulazione più incisiva della parte dispositiva, che facesse riferimento, tra l'altro, a quanto «deliberato» dalla Giunta e non a quanto dalla stessa semplicemente «auspicato».
Nessun altro chiedendo di intervenire la Giunta, con il voto unanime dei presenti, approva la proposta del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che si passa ora all'esame del merito dell'istanza d'insindacabilità e comunica di avere nominato l'onorevole Chiarelli per l'esercizio delle funzioni di relatore.
Prima di dare la parola al relatore, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga con tempi certi, propone di indicare all'interessato il termine di martedì 22 marzo 2016 per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi - in difetto di tale comunicazione - che egli abbia rinunciato all'esercizio della facoltà; nonché il termine massimo di mercoledì 30 marzo 2016 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.
La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, rileva come Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, risulti imputato per il delitto di diffamazione, per avere, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva «Porta a porta» del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando talune espressioni ritenute offensive.
Osserva come la Giunta non disponga di taluni atti e documenti processuali che appaiono essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti e del contesto nel quale si inseriscono le espressioni ritenute offensive. Si riferisce, in primo luogo, alla querela. Fa inoltre presente come agli atti del processo risultino presenti anche un DVD e la trascrizione integrale di tale DVD, entrambi verosimilmente riferiti alla versione integrale della trasmissione televisiva, che ritiene utile acquisire.
Ai fini di un completo ed approfondito esame, propone quindi che la Giunta deliberi di acquisire dal Tribunale di Roma i documenti indicati come «fonti di prova» nella richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, copia della querela con i suoi allegati, compresa copia del DVD (che risulta tra i predetti allegati) e della relativa trascrizione; nonché ogni ulteriore atto e documento processuale che non sia stato già trasmesso alla Giunta.
Si riserva, quindi, di integrare la propria relazione dopo avere esaminato la richiesta documentazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, precisando che, nel trasmettere la richiesta di integrazione documentale, comunicherà contestualmente all'Autorità giudiziaria quanto oggi deliberato dalla Giunta con riferimento all'applicazione della legge n. 140 del 2003.
La Giunta approva la proposta di integrazione istruttoria, con il voto unanime dei presenti.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 marzo 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta del 17 marzo la Giunta ha deliberato, con il voto unanime dei presenti, di inoltrare al CSM - per il tramite della Presidenza della Camera - una segnalazione relativa all'inosservanza della legge n. 140 del 2013 rilevata dalla Giunta medesima nell'ambito del procedimento penale in oggetto.
La segnalazione risulta essere stata trasmessa.
Nella stessa seduta, la Giunta ha iniziato l'esame del merito dell'istanza dell'onorevole Crosetto.
In quell'occasione il relatore ha delineato in termini generali la questione che riguarda la Giunta, riservandosi però di integrare e completare la sua relazione in un secondo momento. Ha rilevato, infatti, come la Giunta non disponga di alcuni atti e documenti processuali che risultano essenziali ai fini di una completa ricostruzione della vicenda. Si tratta, in particolare, della querela e del DVD contenente la registrazione della trasmissione televisiva nel corso della quale l'interessato avrebbe rilasciato le dichiarazioni ritenute offensive.
La Giunta ha allora deliberato, con il voto unanime dei presenti, di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale.
Comunica che l'onorevole Crosetto ha comunicato di voler esercitare la facoltà di rendere chiarimenti alla Giunta. Poiché si è in attesa della documentazione processuale, che dovrà pervenire dal Tribunale di Roma, e della conseguente integrazione della relazione da parte dell'onorevole Chiarelli, stabilisce, concorde la Giunta, che l'interessato sia audito nella seduta che si terrà il prossimo 13 aprile.
Rinvia quindi il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 13 aprile 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 marzo 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che oggi è prevista l'audizione dell'onorevole Crosetto e che l'interessato ha prodotto della nuova documentazione, costituita da una raccolta di articoli di stampa, che viene posta a disposizione dei componenti la Giunta.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che sarebbe opportuno procedere all'audizione dell'interessato in presenza del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel condividere il rilievo della collega Rossomando e tenuto conto che l'autorità giudiziaria non ha ancora trasmesso la documentazione richiesta dalla Giunta nella seduta del 17 marzo scorso, non essendovi obiezioni, dispone che l'audizione dell'interessato si svolga nella prossima seduta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 27 aprile 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 aprile 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta del 17 marzo la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale avente ad oggetto, in particolare, la querela e il DVD contenente la registrazione integrale della trasmissione televisiva in questione.
L'autorità giudiziaria ha trasmesso la documentazione richiesta, che è a disposizione dei componenti della Giunta.
Fa altresì presente che il legale dell'onorevole Crosetto, con nota inviata via email il 18 aprile scorso, ha comunicato che il giudice, ritenendo di non poter pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ed in pendenza dell'istanza presentata dall'interessato alla Camera dei deputati, ha disposto la trasmissione di copia integrale del fascicolo processuale alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, con conseguente sospensione del processo. Ha quindi fissato la prossima udienza per la data del 1o dicembre 2016, al fine di valutare l'esito della procedura attivata in capo a questa Giunta.
Avverte che oggi avrà luogo l'audizione dell'interessato.
Ricorda che l'onorevole Crosetto ha già prodotto della nuova documentazione, precisando che si tratta di articoli di giornale posti a disposizione dei colleghi che vi abbiano interesse.
Ricorda, infine, che il relatore, onorevole Chiarelli, si era riservato di integrare la propria relazione una volta esaminata l'ulteriore documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e dopo l'audizione dell'interessato.
(Viene introdotto Guido Crosetto).

Guido CROSETTO, nel ringraziare il Presidente e i membri della Giunta, ritiene doveroso fornire un'illustrazione chiarificatrice della vicenda in esame.
Ricorda di essere stato invitato alla trasmissione televisiva «Porta a Porta», che aveva come tema principale l'analisi del voto espresso poco prima, nella stessa giornata, dall'Assemblea della Camera dei deputati in merito ad una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'allora deputato Nicola Cosentino. Sottolinea di essere stato invitato per motivare il voto del gruppo parlamentare «Il Popolo della Libertà», al quale apparteneva, che si è espresso in senso contrario alla proposta di concessione dell'autorizzazione ad acta, sul presupposto della sussistenza nel caso di specie del fumus persecutionis. Precisa, inoltre, di essere stato invitato anche in considerazione dei suoi rapporti notoriamente non amichevoli con Nicola Cosentino.
Quanto alle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, ricorda di avere illustrato la posizione del proprio gruppo parlamentare in ordine alla sussistenza del fumus persecutionis e di avere, quindi, riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo, ossia che, nei confronti di Nicola Cosentino quel fumus era rinvenibile in considerazione di taluni comportamenti assunti da uno dei magistrati procedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, la cui veridicità è stata confermata dallo stesso magistrato in alcune interviste, nelle quali, ad esempio, egli stesso motiva la sua presenza ad un corteo dei «No global» e illustra la vicenda relativa ad un messaggio relativo alle BR che è risultato essere stato inviato da un computer situato nella sua abitazione.
Ciò premesso, ritiene che l'esposizione nel corso di una trasmissione televisiva, da parte di un membro del Parlamento, delle specifiche motivazioni che hanno spinto il suo gruppo parlamentare ad esprimere un certo voto, richiamando, allo scopo, le stesse dichiarazioni rese nell'Assemblea della Camera da alcuni colleghi, non possa ritenersi in alcun modo diffamatoria. Tanto più se si considera che gli interventi svolti in Assemblea da altri deputati, a loro volta, non hanno fatto altro che riferire fatti notori, confermati dallo stesso querelante in più occasioni, come risulta dagli articoli di stampa da lui prodotti.
A suo giudizio, a voler ritenere il contrario, si giungerebbe alla negazione della possibilità stessa, da parte del singolo deputato, di divulgare extra moenia i contenuti dei dibattiti parlamentari e le motivazioni dei voti espressi. E ritiene che neanche per la stampa vi siano tali restrizioni.
Queste sono le ragioni per le quali ha deciso di presentare l'istanza di insindacabilità alla Camera dei deputati.
Desidera peraltro ricordare come in passato, a seguito di una sua dichiarazione resa al quotidiano «La Repubblica», sia stato denunciato per diffamazione dal dottor Gian Carlo Caselli; in quella circostanza, ritenendo possibile che il dottor Caselli avesse ragione, non ha chiesto l'applicazione dell'insindacabilità. Andò in giudizio e, comunque, vinse la causa. Il dottor Caselli, a sua volta, non si appellò.
In questo caso, invece, ritiene necessario che la Giunta si esprima sugli ambiti entro i quali il parlamentare può effettivamente esprimersi extra moenia, rimanendo nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se, nel corso della trasmissione televisiva, vi siano state delle obiezioni o delle contestazioni alle sue affermazioni.

Guido CROSETTO osserva che le sue parole non furono assolutamente contestate.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare come la posizione politica possa essere spiegata in una trasmissione televisiva senza sconfinare nella diffamazione, fa presente che la Giunta è chiamata a valutare unicamente se vi sia un nesso tra le affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva e l'esercizio della funzione parlamentare. A tale proposito, rileva che, a suo avviso, le dichiarazioni rese da Guido Crosetto nel corso della trasmissione televisiva non sembrino essersi limitate a riportare le considerazioni verso il magistrato, così come espresse da un suo collega di gruppo nell'Assemblea della Camera, ma abbiano fatto proprie tali considerazioni, integrandole nel suo giudizio nei confronti dell'operato del magistrato. Chiede pertanto chiarimenti in merito a tale aspetto.

Guido CROSETTO ribadisce di avere parlato del modo in cui aveva votato in Aula; delle motivazioni che lo avevano spinto a votare, unitamente al suo gruppo, in quel modo; di avere riportato fatti che erano stati ricordati da più colleghi intervenuti in Aula, ma che erano anche comparsi sui giornali a seguito delle affermazioni dello stesso magistrato.
Sottolinea, a titolo esemplificativo, come il querelante non abbia negato che quel messaggio sia stato inviato dalla sua email, ma abbia affermato che non era stato lui ad inviarlo.
Ritiene, pertanto, di non aver riportato nulla in più di ciò che hanno detto i suo colleghi e lo stesso magistrato. Si tratta quindi di fatti veri per affermazione dello stesso querelante. Considera di aver semplicemente spiegato le motivazioni del voto in Aula e le ragioni per le quali, pur in presenza di rapporti non amichevoli con Cosentino, abbia comunque deciso di prendere posizione a favore di quest'ultimo, in quanto riteneva che vi fosse un fumus persecutionis dovuto alla presenza di un pregiudizio ideologico.
A suo giudizio, i fatti esposti dai colleghi in Assemblea, gli stessi da lui riferiti nel corso della trasmissione televisiva, possono fondare il legittimo sospetto della presenza di un pregiudizio ideologico. Si tratta di una considerazione di carattere generale, che può valere per chiunque. Infatti, una persona che, a titolo esemplificativo, abbia assunto una posizione molto chiara nel dichiarare di essere un no global, di essere fiero di esserlo e di vivere da no global, con questi suoi comportamenti e dichiarazioni può ingenerare il legittimo e ragionevole sospetto di avere un pregiudizio ideologico nei confronti di chi invece non è un no global ed, anzi, è considerato con avversione dai no global. Nel caso di specie, le pubbliche dichiarazioni e i comportamenti del querelante, confluiti nel contesto di un dibattito parlamentare relativo al fumus persecutionis, hanno finito per orientare il voto espresso dalla Camera dei deputati. E nel corso della trasmissione televisiva egli ha illustrato le ragioni di tale voto.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede se l'audito sia intervenuto in Assemblea.

Guido CROSETTO, chiarisce di non essere intervenuto ma di avere votato in modo conforme al suo gruppo, in quanto ne ha accettato l'orientamento.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come ogni valutazione in ordine all'eventuale sussistenza del delitto di diffamazione sia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre alla Giunta spetta solo di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare Non essendovi altre domande, ringrazia l'audito.
(Guido Crosetto si allontana dall'aula).

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, si riserva di integrare la propria relazione nel corso della prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 4 maggio 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 aprile 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che il relatore, onorevole Chiarelli, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiedendo, pertanto, il rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame della richiesta in titolo.
Non essendovi obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 11 maggio 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 maggio 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'audizione di Guido Crosetto e che il relatore, onorevole Chiarelli, si è riservato di integrare la propria relazione, tenendo conto tanto dell'ulteriore documentazione nel frattempo trasmessa dall'autorità giudiziaria, quanto della prospettazione difensiva dell'interessato.
Dà quindi la parola al relatore Chiarelli.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, intende rimettere alla valutazione della Giunta alcune considerazioni, ad integrazione della sua precedente relazione, dopo avere visionato il DVD contenente la versione integrale della trasmissione televisiva «Porta a Porta» del 12 gennaio 2012 e l'ulteriore documentazione, comprensiva della querela, trasmessa dall'autorità giudiziaria.
Sottolinea come ogni sua considerazione sia volta ad evidenziare taluni elementi che potranno essere utili al fine di valutare la sussistenza o l'insussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare. Non spetta infatti alla Giunta, ma solo all'autorità giudiziaria, valutare la sussistenza o meno del delitto di diffamazione. Invita quindi i colleghi della Giunta a tenere sempre distinto il profilo del nesso funzionale da quello della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anche e soprattutto quando i relativi piani argomentativi possano apparire affini o parzialmente convergenti. L'esame della Giunta, infatti, è unicamente finalizzato all'identificazione di un nesso funzionale, mai ad esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria in ordine alla sussistenza del delitto di diffamazione.
1) In primo luogo, osserva come uno dei temi principali della trasmissione televisiva fosse l'analisi e, quindi, l'approfondimento delle ragioni alla base di un voto espresso dalla Camera dei deputati, che poche ore prima aveva negato l'autorizzazione ad eseguire la più grave delle misure cautelari nei confronti di un suo componente. Voto che, come è noto, normalmente è preceduto da un dibattito parlamentare vivace e spesso connotato da una certa asprezza dei toni. Ciononostante, nel corso di tutta la trasmissione, alla quale hanno partecipato, oltre a Nicola Cosentino, anche i rappresentanti di gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, il confronto si è mantenuto entro il perimetro della pacatezza e del rispetto delle opinioni divergenti.

Dopo l'intervento di Nicola Cosentino, il rappresentante della Lega Nord ha illustrato le ragioni del voto espresso dal proprio gruppo. Vi è stato quindi un primo intervento dell'onorevole Crosetto, che ha espresso l'opinione secondo la quale le recenti vicende personali e giudiziarie che avevano riguardato il deputato Papa dopo che la Camera ne aveva autorizzato l'arresto, potrebbero avere contribuito ad indurre molti deputati a votare contro l'autorizzazione all'arresto di Cosentino.
Il rappresentante del PD ha quindi introdotto nel dibattito il tema del fumus persecutionis, chiarendo che la Camera non era chiamata a svolgere un «surrogato del processo», bensì esclusivamente a valutare la sussistenza o meno di un intento persecutorio: intento che il suo gruppo riteneva insussistente. È poi intervenuto il rappresentante del gruppo misto, che ha evidenziato, tra l'altro, la complessità di questa tipologia di voto, condividendo l'ipotesi secondo la quale le vicende del deputato Papa potrebbero avere influito sul voto. È, allora, nuovamente intervenuto il rappresentante del PD, per ribadire come la Camera fosse chiamata esclusivamente a valutare l'eventuale esistenza di un fumus persecutionis.
A questo punto della trasmissione è intervenuto l'interessato, che ha reso le dichiarazioni oggetto del capo d'imputazione.
Tenuto conto del contesto, si può rilevare come l'intento dell'onorevole Crosetto fosse di replicare al rappresentante nel PD, che ha focalizzato la discussione sul tema del fumus persecutionis, ritenendolo inesistente, per esporre le ragioni dell'opposta posizione del PdL, che ha votato contro la richiesta di autorizzazione proprio in quanto ha ritenuto che il fumus fosse invece sussistente. Nel perseguire questo intento, l'interessato ha mantenuto un tono pacato, riportando (con esplicito richiamo) quanto riferito in Assemblea, nel corso del dibattito parlamentare, da un altro deputato del centrodestra.
L'interessato ha poi concluso il suo intervento esponendo talune considerazioni generali sul rapporto tra giustizia e politica. La trasmissione televisiva è quindi proseguita approfondendo altri temi.
2) Ritiene opportuno evidenziare come l'interessato, al momento di proferire le espressioni ritenute offensive, abbia premesso il seguente inciso: «come ha ricordato un collega alla Camera». Con ciò intendendo esplicitare come i fatti e le circostanze che si apprestava ad enunciare fossero riferibili ad un intervento svolto da un altro deputato nel corso di un dibattito parlamentare.

Ha potuto verificare, in effetti, come le dichiarazioni in questione rappresentino la narrazione, pressoché pedissequa, di fatti e circostanze riguardanti il querelante e riferiti dall'onorevole Giancarlo Lehner (appartenente al gruppo Popolo e Territorio), nell'intervento svolto nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 12 gennaio 2012. Nell'ambito dello stesso dibattito, anche l'onorevole Manlio Contento (iscritto al gruppo del Popolo delle Libertà, lo stesso dell'interessato) ha richiamato e ribadito quanto precedentemente affermato dall'onorevole Lehner.
Ciò che invece Guido Crosetto non ha recepito degli interventi dei colleghi e che, quindi, non ha riportato nelle dichiarazioni, come riportate nel capo d'imputazione, sono i commenti, le aggettivazioni e le valutazioni di carattere personale, che non di rado connotano i dibattiti sul fumus persecutionis. Uno dei citati deputati, ad esempio, ha anche affermato che il querelante sarebbe «abbastanza noto alle cronache» a causa dei comportamenti descritti, concludendo con il seguente commento: «Questo sarebbe un esecutore delle nostre leggi...». Mentre l'altro ha domandato ad un collega: «se lei fosse il coordinatore regionale del Popolo della Libertà, andrebbe serenamente a giudizio di fronte ad un magistrato che ha queste caratteristiche ?». Dalla lettura del capo d'imputazione, risulta che queste espressioni non siano presenti nelle dichiarazioni di Guido Crosetto, che infatti ha filtrato il contenuto degli interventi dei colleghi, limitandosi a riferire fatti e circostanze appresi nel corso del dibattito («come ha ricordato un collega alla Camera») e ad esporli in forma dubitativa («mi pare»), espungendo commenti e valutazioni.
3) L'interessato, nel corso della sua audizione dinanzi alla Giunta, ha sostenuto che i fatti esposti dagli onorevoli Lehner e Contento, e da lui riportati nel corso della trasmissione televisiva, sarebbero fatti notori o, quantomeno, pacifici, in quanto affermati dallo stesso querelante in numerose interviste rilasciate alla stampa. Secondo l'interessato, le dichiarazioni pubbliche del querelante, che ha rivestito il ruolo di presidente del collegio giudicante che ha emesso il provvedimento cautelare sottoposto alla valutazione della Camera, sarebbero idonee ad indurre in qualunque persona il ragionevole sospetto dell'esistenza di un pregiudizio ideologico.
Se ed in quale misura queste peculiari circostanze, che non sembrano trovare precedenti nella giurisprudenza della Giunta, possano rivestire un ruolo nella verifica della sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare, sarà oggetto di attento esame da parte della Giunta medesima. A tal fine, sia pure concentrandosi sui soli profili attinenti al nesso funzionale e tralasciando quelli relativi all'eventuale integrazione del delitto di diffamazione, invita i colleghi a leggere con attenzione non solo i numerosi articoli di stampa prodotti dall'interessato, molti dei quali relativi ad interviste rilasciate dal querelante, ma anche la querela che ha dato avvio al procedimento penale, nella quale, tra l'altro, si contesta che le dichiarazioni pubbliche dal querelante siano state correttamente interpretate e riferite. Data la delicatezza e la novità della questione, ritiene più che mai necessario che ogni membro della Giunta maturi il proprio convincimento, leggendo attentamente la documentazione disponibile.
Allo stato, lungi dal volere esprimere un qualsivoglia giudizio sulla persona del querelante, ritiene che emerga un dato di fatto o, meglio, un dato storico. Il contenuto delle reiterate dichiarazioni rese alla stampa dal querelante, alcune delle quali oggettivamente non prive di connotazione politica, sono confluite in un dibattito parlamentare che aveva ad oggetto la verifica della sussistenza del fumus persecutionis. Siffatte dichiarazioni sono state ritenute rilevanti a tal fine dalla maggioranza parlamentare, in considerazione del ruolo rivestito dal querelante, che presiedeva il collegio che ha emesso il provvedimento cautelare sottoposto al vaglio della Camera. In altri termini, le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal presidente del collegio giudicante hanno contribuito ad indurre la maggioranza a votare contro la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal collegio medesimo e, pertanto, oggi costituiscono un dato storico rilevante al fine di ricostruire e comprendere le motivazioni alla base di quel voto.
Ne consegue che le dichiarazioni extra moenia dell'interessato sono strettamente connesse ad uno specifico dibattito parlamentare ed al voto che ne è scaturito.
4) Ritiene, infine, opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale, riservandosi ulteriori approfondimenti.

Come è noto, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, debbano essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre sarebbero irrilevanti gli atti di altri parlamentari (si vedano, in particolare, le sentenze n. 347 del 2004 e n. 146 del 2005). L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non configurerebbe quindi una sorta di «immunità di gruppo», tale da fornire copertura costituzionale per il solo fatto che all'interno di un gruppo parlamentare vi sia una generale condivisione di temi politici (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 249 e 317 del 2006).
Dopo questa dovuta premessa, non può esimersi dall'esprimere più di una perplessità sulla la possibilità di applicare meccanicamente al caso di specie i predetti criteri, pur riconoscendone l'indubbio vantaggio della semplicità e della praticità. Il caso in esame, infatti, presenta talune peculiarità mai affrontate prima da questa Giunta. E sarebbe un'assoluta novità anche per la Corte costituzionale, non risultandogli che essa si sia pronunciata in relazione a dichiarazioni rese extra moenia da parlamentari che, con l'intento - non di offendere, ma - di divulgare e chiarire dinanzi all'opinione pubblica le motivazioni di un voto, abbiano esplicitato di riferire il contenuto di interventi svolti intra moenia da altri colleghi, attenuandone anche i toni ed il linguaggio. Vi è poi l'ulteriore elemento, anch'esso del tutto peculiare, rappresentato dal fatto che alcune dichiarazioni rilasciate dal querelante alla stampa, di fatto, sono confluite nella motivazione di un voto parlamentare, assumendo in tale contesto un ruolo rilevante.
Osserva, infine, come negli obiter dicta della giurisprudenza costituzionale, che esclude la sussistenza di un'immunità di gruppo, siano anche ravvisabili aperture in favore della possibile prospettazione di una più ampia e diversa nozione di «insindacabilità trasferita», che, entro limiti da definire caso per caso, potrebbe operare a favore di deputati che condividano le medesime opinioni. A questo proposito, si limita a citare il passo nel quale la Corte dichiara di non condividere la tesi dell'immunità di gruppo in quanto, accogliendola, «si andrebbe incontro in definitiva all'irragionevole conseguenza che l'insindacabilità «trasferita» opererebbe solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non invece a favore di altri parlamentari, che, al di fuori della disciplina di gruppo e di partito, condividessero le medesime opinioni» (sentenza n. 249 del 2006).
Conclusivamente, in considerazione della novità e delle particolarità del caso in questione, invita i colleghi della Giunta ad un esame particolarmente approfondito.

Ignazio LA RUSSA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 18 maggio 2016.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 maggio 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che il relatore ha integrato la propria relazione, tenendo conto dell'ulteriore documentazione processuale nel frattempo trasmessa dall'autorità giudiziaria e della prospettazione difensiva dell'interessato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 15 giugno 2016.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 maggio 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che il Tribunale di Roma, IV Sezione Penale, con riferimento al procedimento penale RG DIB 1481/16, il 18 aprile 2016, ha emesso ordinanza con la quale, preso atto della presentazione da parte di Guido Crosetto dell'istanza di cui all'articolo 7 della legge n. 140 del 2003 alla Camera dei deputati, ritenuto di non dover pronunciare sentenza ex articolo 129 del codice di procedura penale, ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati, affinché si esprima in ordine alla insindacabilità o meno ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle dichiarazioni rese dall'imputato e formanti oggetto dell'imputazione, disponendo altresì la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre i novanta giorni, nonché la sospensione dei termini di prescrizione.
L'ordinanza e l'allegata documentazione sono pervenute alla Camera il 17 maggio 2016.
Dalla documentazione trasmessa risulta che il giudice ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 1o dicembre 2016.
Ricorda, quindi, che l'esame del merito della questione di insindacabilità presso la Giunta è già in corso, essendo iniziato nella seduta del 17 marzo scorso.
La trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, della quale la Giunta prende atto, nulla aggiunge alla documentazione della quale la Giunta medesima già dispone.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 13 luglio 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 giugno 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel riepilogare brevemente i fatti e le problematiche relative alla questione di insindacabilità che riguarda Guido Crosetto, ritiene che la Giunta possa concluderne l'esame prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. In considerazione della delicatezza e complessità della materia, invita quindi i colleghi ad un ulteriore approfondimento, al fine di consentire ai Gruppi di esprimere rispettivi orientamenti nel corso della prossima seduta.
Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel ringraziare la collega Rossomando per l'attività che sta svolgendo al fine di favorire una composizione stragiudiziale della lite, esprime l'auspicio che entro la pausa estiva si possa conoscere l'esito del tentativo di conciliazione.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 27 luglio 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 luglio 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come sia stato svolto un lungo ed accurato lavoro nell'ambito della Giunta che, da un lato, ha evidenziato una questione preliminare di carattere procedurale particolarmente delicata e, dall'altro, ha consentito di rilevare come la questione di insindacabilità in oggetto presenti nelle notevoli peculiarità e sia, per certi versi, «inedita» non solo in relazione alla giurisprudenza di questa Giunta, ma anche in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Ritiene, pertanto, opportuno un supplemento di riflessione, che ciascun componente potrà svolgere individualmente, al fine di consentire alla Giunta, alla ripresa dei lavori parlamentari che avverrà a settembre, di concludere il dibattito e di adottare una decisione che potrebbe anche essere, ove ne sussistano i presupposti, innovativa.
Osserva infine come questa esigenza di maggiore approfondimento non confligga in alcun modo con i tempi di svolgimento del giudizio penale.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere la valutazione del presidente.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 luglio 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori, si è convenuto che la Giunta concluda l'esame dell'istanza di insindacabilità presentata dall'onorevole Crosetto entro la data del 19 ottobre 2016.

La Giunta prende atto.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 settembre scorso si sia stabilito che l'esame dell'istanza in titolo dovrà concludersi entro il prossimo 19 ottobre.
Quanto allo stato del procedimento, ricorda come l'interessato sia stato audito e come il relatore abbia ricostruito dettagliatamente la fattispecie concreta, evidenziandone le peculiarità che la rendono per molti versi un «caso inedito» rispetto alla giurisprudenza di questa Giunta ed anche a quella della Corte costituzionale in materia. Il relatore, inoltre, ha svolto talune considerazioni giuridiche meritevoli di ampia riflessione.
Invita quindi i colleghi ad aprire il dibattito e ad esprimere le proprie considerazioni.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), relatore, tenuto conto della particolare complessità e delicatezza della questione in esame, e della conseguente esigenza di approfondimento da parte dei colleghi, ritiene che i Gruppi dovrebbero esprimere il proprio orientamento non oltre la data del 5 ottobre prossimo, al fine di consentire la presentazione di una compiuta proposta alla Giunta entro la settimana successiva.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara che il proprio gruppo sarà disponibile a discutere nel merito ed a votare su un'eventuale proposta del relatore anche a partire dalla prossima settimana.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, apprezzate le circostanze e concorde la Giunta, dispone che il dibattito prosegua nella seduta che sarà convocata per mercoledì 5 ottobre 2016. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che, come stabilito nella seduta del 21 settembre scorso, la Giunta torna oggi ad esaminare il merito dell'istanza di insindacabilità presentata da Guido Crosetto.
Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 settembre scorso si è stabilito che l'esame dell'istanza in titolo si concluderà entro il prossimo 19 ottobre.
Quanto allo stato del procedimento, ricorda altresì che l'interessato è stato audito e che il relatore ha ricostruito dettagliatamente la fattispecie concreta, evidenziandone le peculiarità che la rendono per molti verso un «caso inedito» rispetto alla giurisprudenza di questa Giunta ed anche a quella della Corte costituzionale in materia. Il relatore, inoltre, ha svolto talune considerazioni giuridiche meritevoli di ampia riflessione.
Dà quindi la parola al relatore.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, nel riportarsi integralmente alla propria relazione illustrata nella seduta dell'11 maggio 2016, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito. Invita quindi i colleghi ad intervenire sul merito della questione di insindacabilità.

Mariano RABINO (Misto) ritiene che, per avere un quadro più completo della questione, sia necessario acquisire il provvedimento con il quale il Consiglio superiore della magistratura ha archiviato il procedimento intentato nei confronti del querelante per fatti che successivamente sono stati oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Crosetto.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che il provvedimento cui fa riferimento il collega Rabino non sia rilevante ai fini dell'esame della Giunta e che, comunque, sarebbe opportuno verificare se esso non sia già presente nei fascicoli trasmessi dal Tribunale di Roma. Osserva, inoltre, che sarebbe tecnicamente difficile riuscire a configurare una richiesta di integrazione istruttoria della Giunta che sia rivolta direttamente al Consiglio superiore della Magistratura, per quanto una simile iniziativa potrebbe in ipotesi trovare la propria base giuridica nel principio di leale cooperazione tra gli organi dello Stato. La richiesta di integrazione istruttoria, ove necessaria, potrebbe eventualmente essere rivolta solo all'autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio nei confronti di Guido Crosetto e presso la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata depositata dal querelante o essere stata altrimenti acquisita.
Nel merito, sottopone alla Giunta due questioni, invitando i colleghi ad esprimersi sulle stesse, eventualmente anche nella prossima seduta.
Ricorda, anzitutto, come l'interessato assuma di avere semplicemente riferito, nel corso di una trasmissione televisiva, ciò che poco prima era accaduto nell'Assemblea della Camera dei deputati, sia pure con qualche naturale e limitata modifica. Occorre, dunque, stabilire se in questo caso le dichiarazioni del deputato siano coperte da insindacabilità.
Ritiene, inoltre, che il concetto di fumus persecutionis costituisca la ratio alla base dell'intero articolo 68 della Costituzione e che, quindi, assuma rilevanza anche nell'ambito delle questioni in materia di insindacabilità. Si domanda, quindi se, con riferimento al caso specifico, non possa ravvisarsi tale fumus nel comportamento del giudice che per due volte abbia ignorato l'eccezione di insindacabilità sollevata in giudizio dal parlamentare.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, considera pertinente la richiesta del collega Rabino.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come il provvedimento cui faceva riferimento il collega Rabino sia menzionato tra gli allegati alla querela, ma ritiene che non sia essenziale ai fini dell'esame della Giunta, essendo sufficienti le indicazioni contenute nella querela stessa. In ogni caso, ove tale documento non fosse rinvenibile nella documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria, e si ritenesse di doverlo acquisire, l'eventuale richiesta di integrazione documentale andrebbe indirizzata all'autorità giudiziaria e non certo al Consiglio superiore della magistratura.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, in considerazione della richiesta dell'onorevole Rabino, condivisa dal relatore, si riserva di verificare se il documento in questione sia già presente agli atti, prima che si proceda eventualmente ad una formale richiesta di integrazione istruttoria nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 5 ottobre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita i colleghi ad aprire la discussione sulla questione di insindacabilità in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD) si riserva di intervenire a nome del suo gruppo dopo avere ascoltato gli altri colleghi che intendano intervenire.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, in considerazione della particolare delicatezza della questione in esame, ritiene di dovere intervenire per dichiarare di essere nettamente orientato a favore dell'insindacabilità e preannuncia che, a differenza di quanto accaduto in passato, in questo caso esprimerà il proprio voto, poiché si tratta di affermare taluni principi di fondamentale importanza che, al di là del merito della questione specifica, a suo giudizio dovrebbero integrare l'orientamento della Giunta in materia di insindacabilità parlamentare.
Nel merito, ritiene che l'onorevole Crosetto abbia reso delle dichiarazioni extra moenia che riproducono pressoché fedelmente un dibattito parlamentare appena conclusosi e che vi siano solo minime differenze, lessicali e non sostanziali, tra le dichiarazioni rese in Assemblea da alcuni deputati e quelle riportate dall'interessato nella trasmissione televisiva.
Sotto altro profilo, ribadisce come il concetto di fumus persecutionis debba essere riferito all'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso e, quindi, anche al primo comma in materia di insindacabilità. Non ritiene che nel caso di specie vi sia stata un'attività persecutoria nel confronti dell'allora deputato Crosetto e, purtuttavia, non può esimersi dall'osservare come lo specifico comportamento dei magistrati che, per ben due volte, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, hanno ignorato l'eccezione di insindacabilità presentata in giudizio dall'interessato, possa essere ricondotta al concetto di fumus. Sottolinea, quindi, come in un simile contesto, negare l'insindacabilità significherebbe legittimare comportamenti che vanificano il dettato di quelle norme costituzionali a presidio delle quali è posta questa Giunta.
Per questi motivi, pur essendo pronto ad accogliere una eventuale diversa delibera della Giunta, dichiara il proprio assoluto convincimento nel senso dell'insindacabilità delle dichiarazioni ascritte a guido Crosetto.
Ricorda, quindi, come nella precedente seduta sia emersa l'esigenza di esaminare un provvedimento di archiviazione emesso dal CSM nei confronti del querelante. Questo documento è stato rinvenuto agli atti, nell'ambito della documentazione trasmessa alla Giunta dall'autorità giudiziaria. Si tratta, segnatamente, della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 21 luglio 2003 (verbale n. 3202), con la quale si archivia la pratica relativa ad una richiesta di trasferimento d'ufficio nei confronti del querelante, dottor Nicola Quatrano. Tale pratica riguardava la vicenda, oggetto - tra le altre - delle dichiarazioni dell'interessato, relativa ad un messaggio contenente una minaccia brigatista, pervenuta su un Forum aperto sul sito Internet dei DS e riconducibile al querelante. Vicenda collocabile all'epoca dell'omicidio di Massimo D'Antona. Il Consiglio superiore della magistratura ha disposto l'archiviazione, ritenendo la »indiscussa riconducibilità della vicenda ad una iniziativa «scherzosa» del figlio minorenne del dott. Quatrano». Alla stessa conclusione era precedentemente pervenuto il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, allorché, con decreto del 4 aprile 2000, anch'esso presente agli atti, ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale riferito alla medesima vicenda.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda di essere già intervenuto nelle sedute del 17 marzo e 27 aprile 2016, esprimendo considerazioni che ritiene oggi di dovere confermare all'esito degli approfondimenti compiuti dalla Giunta in questi mesi.
A nome del proprio gruppo conferma, quindi, di essere orientato nel senso della piena sindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, in quanto le dichiarazioni che costui ha reso nel corso della trasmissione televisiva non sembrino essersi limitate a riportare le considerazioni verso il magistrato, così come espresse da un suo collega nell'Assemblea della Camera, ma abbiano fatto proprie tali considerazioni, ampliandone il tema con ulteriori giudizi e considerazioni rivolte alla persona e all'operato del magistrato. In realtà, l'interessato ha dato la sua versione dei fatti, ha espresso un suo pensiero, riferendolo anche a un suo collega che ha svolto un intervento in Aula.
Osserva come la posizione politica di un gruppo possa essere espressa in televisione, ma senza sconfinare nella diffamazione. La valutazione sull'eventuale sussistenza del reato di diffamazione, comunque, spetta esclusivamente al giudice, mentre oggetto dell'esame della Giunta è solo la sussistenza di un nesso tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare che, nel caso di specie, deve ritenersi insussistente. In ogni caso, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che non esiste una «insindacabilità di gruppo», ovvero un'estensione dell'immunità tale da offrire copertura al deputato per le dichiarazioni rese da un suo collega, anche ove tali dichiarazioni risultino da un atto tipico parlamentare.
Osserva come l'interessato non abbia neanche citato le fonti, per mettersi al riparo da eventuali querele e, quindi, non ha avuto alcuna remora nel rendere le dichiarazioni in questione.
Ribadisce come eventuali errori dell'autorità giudiziaria nell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, non possano inficiare il giudizio di merito. Ritiene, infine, inconferente il riferimento al fumus persecutionis, non solo ove riferito al caso concreto ma, più in generale, se riferito all'insindacabilità parlamentare, anche perché in questi casi il procedimento penale inizia su querela di un privato.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come la questione di insindacabilità riguardante l'onorevole Crosetto sia stata approfondita con grande impegno, evidenziandone le molteplici peculiarità. Tuttavia, se si identifica l'elemento determinante nell'attribuzione di un fatto determinato ed indimostrato, si rientra pienamente nell'alveo della giurisprudenza di questa Giunta, più volte riaffermata e precisata, da ultimo nel «caso Barbato» recentemente deciso dall'Assemblea (con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016).
In quella occasione si è ribadito che, per quanto si voglia dibattere sui possibili margini dell'ambito applicativo dell'insindacabilità, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorra sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ricondotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).
Orbene, nel caso di specie, come indicato nel capo d'imputazione e come verificabile nel DVD contenente la registrazione della trasmissione televisiva, l'interessato ha - tra l'altro - affermato quanto segue: «...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scopriva che dalla sua email aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R....».
Viene, dunque, attribuito un fatto oggettivamente grave, poiché tale dichiarazione potrebbe indurre a ritenere che il magistrato abbia spedito via e-mail un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle Brigate Rosse.
La giurisprudenza della Corte costituzionale è chiara nell'affermare che non è configurabile una insindacabilità di gruppo, per cui non appare rilevante il fatto che le dichiarazioni dell'interessato coincidano in tutto o in parte con quanto dichiarato in Assemblea dal collega Lehner. In ogni caso, per mera completezza, precisa come tale piena coincidenza non sembri sussistere, posto che l'onorevole Lehner, nella seduta del 12 gennaio 2012, non ha affermato che il magistrato avesse personalmente inviato il messaggio dalla sua email, bensì una circostanza ben diversa: «...la polizia postale individuò quel computer e rivelo che esso apparteneva al giudice napoletano Nicola Quatrano, il quale si giustificò dicendo: non sono stato io, è stato mio figlio che ha dodici anni».
Il merito di queste vicende, comunque, nonché la veridicità o meno di quanto affermato dal deputato Lehner, non rientrano nella competenza della Giunta.
Quello che invece interessa alla Giunta è la verifica, sia pure in via incidentale e sulla base degli atti posti a disposizione dall'interessato e dall'autorità giudiziaria, della eventuale natura «indimostrata» del fatto determinato che è stato attribuito, ovvero dell'affermazione secondo la quale il magistrato, personalmente, «...dalla sua email aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ...».
Sotto questo profilo, come si è precedentemente osservato, risultano agli atti due provvedimenti di archiviazione, uno del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed uno del CSM (risalente al 2003), che chiudevano definitivamente la stessa questione, accertando la riconducibilità della vicenda «ad una iniziativa “scherzosa” del figlio minorenne del dott. Quatrano». Vi è dunque l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente grave e smentito dalla documentazione risultante agli atti della Giunta.
Dichiara, infine, di non condividere la prospettazione del Presidente, secondo la quale per decidere le questioni di insindacabilità occorra tenere conto dell'elaborazione dottrinale sul fumus persecutionis, che è un parametro sicuramente riferibile alle ipotesi in cui un provvedimento dell'autorità giudiziaria limiti, in varie forme e con varia intensità, la libertà personale e di comunicazione del parlamentare. Parametro finalizzato proprio a valutare la coerenza della motivazione dei provvedimenti che operino tale limitazione. In caso di insindacabilità, in considerazione del combinato disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ritiene corretto ricorrere al diverso parametro - normativo - del «nesso funzionale». Che non sussiste, appunto, quando viene attribuito un fatto determinato, oggettivamente diffamatorio, e indimostrato o addirittura smentito dagli atti processuali.
Per questi motivi, intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di essere orientata nel senso della sindacabilità.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda come, allo stato, la programmazione dei lavori della Giunta preveda che l'esame della questione d'insindacabilità in oggetto si concluda entro il prossimo 19 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.
(n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 ottobre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica come nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia ritenuto di non accogliere la richiesta dell'interessato di essere audito una seconda volta, anche in considerazione del carattere particolarmente approfondito dell'istruttoria già compiuta e dello stato conclusivo dell'esame di merito.
Si è preso atto, in ogni caso, di una nota informale, trasmessa dall'interessato medesimo, tramite il suo legale, alla presidenza della Giunta. In tale nota l'onorevole Crosetto esprime l'auspicio che si possa rilevare come egli non intendesse affatto attribuire direttamente alla persona del querelante un fatto determinato quale, segnatamente, l'invio di un messaggio di rivendicazione di un'azione delle B.R. Dalla visione del video della trasmissione in questione, così come dalla lettura del capo d'imputazione, risulterebbe infatti con chiarezza come egli abbia precisato che quel messaggio era stato inviato non dal querelante ma dal computer del querelante, e che l'invio del messaggio era attribuibile non al querelante ma a suo figlio allora dodicenne.
In considerazione di tali rilievi, i gruppi presenti, ad eccezione del gruppo del MoVimento 5 Stelle, hanno convenuto circa l'opportunità di compiere un ulteriore approfondimento istruttorio e, quindi, di prorogare da oggi a mercoledì 26 ottobre prossimo la data ultima per concludere l'esame dell'istanza d'insindacabilità. Ciò anche tenuto conto che residuerebbe comunque un ampio margine di tempo per consentire all'Assemblea di deliberare sulla proposta della Giunta entro la data della prossima udienza del processo penale, fissata al 1o dicembre 2016.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce di non essere contraria a questo ulteriore approfondimento.

Paola CARINELLI (M5S) prende atto di quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadendo quanto dichiarato in quella sede e, segnatamente, che riteneva doveroso che l'esame della questione di insindacabilità si concludesse, come precedentemente convenuto, nell'odierna seduta della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, precisa che, senza ulteriori proroghe, nella seduta di mercoledì 26 ottobre 2016 la Giunta concluderà l'esame dell'istanza in oggetto. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 26 ottobre 2016. - Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 ottobre 2016.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta odierna, come precedentemente concordato, la Giunta dovrà concludere l'esame dell'istanza di insindacabilità presentata dall'onorevole Crosetto. Ricorda, altresì, che oltre alla predetta istanza dell'interessato, con riferimento al medesimo procedimento penale, è pervenuta alla Camera e, quindi, è stata assegnata alla Giunta anche la domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, nel richiamarsi alle sue precedenti argomentazioni, ritiene che l'onorevole Crosetto abbia semplicemente esposto le ragioni del proprio voto, riportando in una trasmissione televisiva il contenuto di un dibattito parlamentare che si era appena concluso, e che ciò rientri pienamente nell'ambito della prerogativa di cui si discute. Per questo motivo è orientato con convinzione nel senso dell'insindacabilità. Tuttavia, poiché nella precedente seduta della Giunta sembra essersi consolidato un orientamento maggioritario di senso opposto, ritiene opportuno rimettere il proprio mandato di relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, prende atto con rammarico della decisione del collega Chiarelli, ringraziandolo per il lavoro svolto. Conferisce quindi il mandato all'onorevole Anna Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, ringrazia preliminarmente il collega Chiarelli per il suo grande lavoro di approfondimento, ed anche il Presidente per le sue sollecitazioni, che hanno consentito alla Giunta di interrogarsi su rilevanti questioni giuridiche.
Osserva, quindi, come il tempo trascorso nell'esaminare gli atti ed il livello di approfondimento raggiunto dalla Giunta su ogni singola questione le consentano di formulare oggi stesso una proposta.
Con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, ricorda come dagli atti processuali risulti che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, sia imputato per il delitto di diffamazione, poiché si ritiene che, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva «Porta a porta» del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, abbia offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando nel corso della stessa trasmissione talune espressioni ritenute offensive.
Questo è il tenore delle sue dichiarazioni, come risultanti dal capo d'imputazione:
«...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ... lo stesso Giudice fu fermato in Piazza del Plebiscito, alla manifestazione in cui avevano incendiata mezza Napoli ... era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... quando lo fermarono alla manifestazione ... disse che aveva accompagnato i figli ... all'ultimo convegno, quando si trattava di applicare la legge sull'immigrazione, disse da Giudice, che era legittimo parlare di disobbedienza civile ...».

Osserva preliminarmente come tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione non siano coperte, sotto il profilo dell'insindacabilità, da un atto parlamentare tipico di contenuto sostanzialmente corrispondente e direttamente imputabile a Guido Crosetto.
La Giunta ha acquisito degli atti tipici di altri deputati che, in linea meramente teorica, potrebbero essere parzialmente collegabili alle dichiarazioni dell'interessato. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che l'insindacabilità è una immunità «personale» e che, pertanto, non è configurabile una «insindacabilità di gruppo»: in caso di dichiarazioni extra moenia, segnatamente, il nesso funzionale tra dichiarazione e funzione parlamentare è configurabile solo se il deputato è in grado di produrre propri atti parlamentari tipici di contenuto sostanzialmente corrispondente; e non anche se allega atti parlamentari tipici di altri deputati (si vedano, in particolare, le sentenze n. 249 e 317 del 2006; ma anche le sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).
Nel corso dell'esame in Giunta non sono emersi elementi tali da far ritenere che la questione di insindacabilità relativa all'onorevole Crosetto sia tanto peculiare e anomala - come invece si è più volte affermato - da porre in dubbio l'applicabilità di tale principio consolidato della giurisprudenza costituzionale.
Le ragioni ora esposte appaiono sufficienti per ritenere sindacabile il complesso delle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato.
Tra le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione, peraltro, ve n’è una che appare sindacabile per un motivo ulteriore. Ovvero perché si è ritenuto che tale dichiarazione superi i confini stessi del concetto di nesso funzionale e, quindi, di insindacabilità, come delineato dalla giurisprudenza costante di questa Giunta, nel momento in cui si sostanzia nell'attribuzione al querelante di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato (in questo senso si esprime il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009; tale orientamento è stato confermato, da ultimo, in occasione dell'esame del «caso Barbato», recentemente deciso dall'Assemblea con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016).
Si tratta della parte del capo d'imputazione nella quale si riporta come l'interessato abbia affermato che: «...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ...[...] era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ...».
Sempre nel capo d'imputazione si conclude nel senso che le espressioni sarebbero «tali da indurre chi assisteva alla trasmissione, per il contesto in cui erano inserite e per il linguaggio utilizzato, a ritenere che Quatrano Nicola avesse spedito via e-mail un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle B.R., attribuendone invece la responsabilità al figlio allora dodicenne».
Questa valutazione è sostanzialmente conforme a quella condivisa dalla maggioranza dei colleghi della Giunta, i quali hanno ritenuto come effettivamente la dichiarazione contenesse l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo ed indimostrato.
In più, quel fatto, nella versione datane da Crosetto, sembrerebbe addirittura smentito dalla documentazione esaminata dalla Giunta.
Infatti, tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria sono stati rinvenuti un decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed un decreto di archiviazione del CSM (risalente al 2003) che accertano, entrambi, come quel commento, trasmesso su un Forum dei DS all'epoca dell'omicidio D'Antona, sia stato inviato non dal querelante, ma dal figlio dodicenne per fini «scherzosi». Ne consegue che, al netto di ogni considerazione e valutazione su un simile scherzo, per quanto di competenza della Giunta - che può compiere sulla questione solo una valutazione sommaria e incidentale - al tempo della trasmissione televisiva (2012) era un fatto acclarato che non fosse stato il querelante a inviare quel commento.
Dunque, la dichiarazione in questione, oltre a non essere coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità a causa del difetto di un atto tipico parlamentare dell'interessato, non appare comunque sorretta da un nesso con la funzione parlamentare perché consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato. E questo, come più volte ribadito dalla Giunta, è un limite invalicabile: il confine oltre il quale certamente non può riconoscersi l'insindacabilità.
Fa presente come nel corso del dibattito in Giunta sia emersa una diversa interpretazione, minoritaria, del significato della dichiarazione resa dall'interessato in merito alla trasmissione del citato commento. Si è sostenuto, infatti, che egli avrebbe in un primo momento descritto erroneamente il fatto («...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R.») e che poi avrebbe rettificato tale errore («era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ...»).
Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto meramente letterale ed estrapolata da un contesto ambientale che può essere adeguatamente valutato tramite la visione del filmato della trasmissione televisiva, dalla quale risulta davvero difficile poter cogliere un intento dell'interessato di rettificare una propria precedente erronea affermazione.
In ogni caso, occorre sottolineare come un dibattito sull'interpretazione e sul senso delle dichiarazioni rese extra moenia dell'interessato - di questa come delle altre riportate nel capo d'imputazione - non varrebbe a superare la considerazione dirimente secondo la quale nessuna di tali dichiarazioni ha un contenuto riconducibile ad atti parlamentari tipici dell'interessato medesimo (interventi in Aula, interrogazioni, proposte di legge, ecc.). Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto basta per escludere la sussistenza del nesso funzionale.
Ciò premesso, dichiara di essere orientata nel senso della sindacabilità con riferimento a tutte le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione.
Tuttavia, per tenere adeguatamente conto dei diversi orientamenti emersi in Giunta, che si differenziano proprio in quanto tendono a riferire argomentazioni giuridiche parzialmente diverse a diverse parti del capo di imputazione, e quindi per valorizzare le diverse voci emerse dal dibattito, ritiene che si possa valutare l'opportunità di presentare due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità, ma riferite una alla predetta dichiarazione relativa all'invio del commento sul forum dei DS e l'altra alle restanti parti del capo d'imputazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, pur apprezzando l'intento della relatrice, volto a differenziare il grado di responsabilità in base al tenore delle singole dichiarazioni, non ritiene opportuno che siano presentate due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità. Ritiene invece preferibile, anche sotto il profilo regolamentare, che sia presentata un'unica proposta di ritenere sindacabili tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione, sempre che non vi siano richieste di votazione per parti separate. Non essendovi richieste in tal senso, invita la relatrice a presentare una proposta unitaria.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, accoglie l'invito del presidente.
Prima di formulare la sua proposta unitaria, peraltro, ritiene opportuno precisare come compito della Giunta sia esclusivamente quello di valutare se sussistano talune specifiche condizioni in presenza delle quali la Costituzione ha ritenuto ragionevole, a tutela di un interesse che è non del singolo deputato ma del Parlamento nel suo complesso, differenziare il trattamento riservato al parlamentare rispetto a quello riservato ad ogni altro cittadino, ritenere le sue dichiarazioni insindacabili e, quindi, far sì che un procedimento giurisdizionale per diffamazione non prosegua. La Giunta deve solo valutare la sussistenza di tali condizioni, senza entrare nel merito della diffamazione. Ove tali condizioni non dovessero sussistere, non vi sarebbe motivo per differenziare il trattamento del parlamentare rispetto a quello di qualunque altro cittadino. In altri termini, le sue dichiarazioni sarebbero sindacabili, cioè sottoponibili a giudizio come quelle di chiunque altro: il procedimento giudiziario in tal caso potrà proseguire e, dunque, il giudice accerterà la sussistenza o l'insussistenza del delitto in questione.
Propone, quindi, di ritenere sindacabili le dichiarazioni rese extra moenia da Guido Crosetto, come riportate nel capo d'imputazione.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che in questa vicenda, esaminata così a lungo dalla Giunta, l'unico insindacabile potrebbe essere l'onorevole Lehner: se fosse stato lui a partecipare alla trasmissione televisiva, avrebbe potuto avvalersi della copertura di un suo atto parlamentare tipico, costituito dall'intervento svolto poco prima in Assemblea.
Molto diverso è il caso di Crosetto e la giurisprudenza costituzionale, rimasta invariata in questi anni, è molto chiara in tal senso: la presenza di un atto tipico dell'interessato è e rimane fondamentale.
D'altra parte, concedere l'insindacabilità in questa fattispecie creerebbe un precedente molto discutibile e dagli effetti imprevedibili. Si offrirebbe a 630 deputati la possibilità di attingere agli atti tipici di tutti gli altri deputati per dichiarare extra moenia ciò che preferiscono.
Dopo avere esaminato gli atti, ritiene che le dichiarazioni di Crosetto siano certamente sindacabili. Ha anche visionato il filmato della trasmissione televisiva per verificare se si potesse desumere qualche elemento favorevole all'interessato, ma senza esito. Dalla visione della trasmissione non emerge alcuna ironia e quell'espressione dubitativa («mi pare») che Crosetto pronuncia sembra riferita all'identità di D'Antona e non al fatto che viene attribuito al magistrato querelante. Vi sono, inoltre, alcuni elementi gestuali che confermano questa impressione.
Ritiene che non sussista nessun elemento che possa far propendere nel senso dell'insindacabilità e, quindi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta dalla relatrice.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, preannuncia che, in via del tutto eccezionale, esprimerà il proprio voto e che tale voto sarà contrario alla proposta della relatrice.
Nella relazione, infatti, non si tiene conto di un'argomentazione che egli ritiene di fondamentale importanza. Proprio per garantire l'effettività delle prerogative parlamentari, la Giunta dovrebbe pronunciarsi nel senso dell'applicabilità del concetto del fumus persecutionis all'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso, ivi compresi i casi previsti dal primo comma. A suo giudizio, il comportamento dei magistrati che per ben due volte hanno ignorato l'eccezione d'insindacabilità sollevata dalla difesa dell'interessato configura una chiara ipotesi di fumus. A tale comportamento occorrerebbe reagire con una deliberazione di insindacabilità, non essendo sufficiente una mera segnalazione al CSM, trasmessa per il tramite della Presidenza della Camera.
Rileva come il caso in esame sia molto diverso da quelli che la Corte costituzionale ha esaminato allorché ha ritenuto che non fosse possibile configurare un'insindacabilità di gruppo. Non si tratta, infatti, di comuni dichiarazioni extra moenia che necessitano del riferimento ad un atto tipico parlamentare. Crosetto, infatti, ha inteso illustrare le ragioni del proprio voto ed è, quindi, il suo voto l'atto parlamentare tipico al quale occorre fare riferimento per argomentare in termini fattuali e giuridici.
Ritiene, inoltre, che non sia offensivo né in alcun modo illecito non credere a quanto hanno sostenuto un GIP ed il CSM, per di più nell'ambito di decreti di archiviazione, che hanno una valenza ben diversa da quella di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Egli, così come Crosetto, ritengono difficile credere alla ricostruzione dei fatti prospettata nei citati decreti.

Walter VERINI (PD) osserva come non si tratti di una decisione semplice anche perché considera Guido Crosetto una persona seria e per bene. È con rammarico, quindi, che dichiara di condividere la documentata ed equilibrata proposta della collega Rossomando.
Osserva, d'altra parte, come il commento trasmesso al Forum dei DS abbia dei contenuti talmente forti e farneticanti, che risulta difficile poter credere che una persona adulta e nel pieno delle sue facoltà mentali possa averlo veramente inviato. Dunque, necessariamente la vicenda doveva avere esito nell'archiviazione ed è evidente che il magistrato possa essersi sentito diffamato anche se, forse, al di là delle intenzioni di Crosetto.
Inoltre, condivide l'osservazione secondo la quale ritenere sindacabili siffatte dichiarazioni costituirebbe un precedente pericoloso e incontrollabile, che potrebbe determinare una proliferazione di dichiarazioni extra moenia diffamatorie.
Ritenendo che non sussistano valide ragioni per non consentire alla magistratura di celebrare il processo, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) esprime grande apprezzamento per il fatto che in questa legislatura la Giunta, come dimostrato in molte circostanze, appaia più attenta alle ragioni del diritto che a quelle della politica.
Dichiara che, pur non condividendo pienamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel caso in esame voterebbe per l'insindacabilità, ma solo se vi fosse un atto tipico. Poiché non vi è alcun atto tipico dell'interessato, ritiene opportuno non costituire un pericoloso precedente e sottolinea come dichiarare pubblicamente che qualcuno sostenga le ragioni delle B.R. non si riduca alla semplice attribuzione di un fatto diffamatorio, considerando la fattispecie più vicina all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale. Più in generale, ritiene che andare in televisione ed accusare ingiustamente un cittadino di avere commesso un delitto non può essere un comportamento coperto dalla prerogativa parlamentare.
Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) per le ragioni già esposte nelle precedenti sedute, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario la proposta avanzata dalla relatrice nel senso della sindacabilità delle dichiarazioni espresse da Guido Crosetto, conferendole altresì mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.