Doc. IV-bis, N. 1-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: ROSSI)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

nei confronti

DELLA DEPUTATA MICHELA VITTORIA BRAMBILLA NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL TURISMO, pro-tempore

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 48, 81, COMMA 1, 314, PRIMO E SECONDO CAPOVERSO, E 323 DEL CODICE PENALE

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 3 febbraio 2014

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 2014

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   Onorevoli Colleghi! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, nei confronti di Michela Vittoria Brambilla, Ministro per il turismo all'epoca dei fatti.
  La domanda proviene, per il tramite della procura della Repubblica di Milano, dal Collegio di cui all'articolo 7 della citata legge n. 1 del 1989, istituito presso la Corte di appello di Milano (di seguito denominato anche «tribunale dei ministri»), nell'ambito di un procedimento penale per i reati di peculato – ulteriormente specificato ai sensi dell'articolo 48 c.p. («errore determinato dall'altrui inganno») – e di abuso d'ufficio, entrambi con il vincolo della continuazione (articolo 81, comma 1, c.p.).
  La Giunta ha dedicato all'esame della domanda le sedute del 19, del 26 e del 27 febbraio 2014, ed ha acquisito agli atti anche i documenti prodotti dalla diretta interessata nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge costituzionale e dell'articolo 18-ter, comma 1, del Regolamento. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
  Nello svolgimento del compito di valutazione del fatto in funzione dell'accertamento, nella condotta contestata, del ricorrere del fine di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, la Giunta ha esaminato gli elementi risultanti dal fascicolo processuale, trasmesso unitamente alla relazione del «tribunale dei ministri» che conclude nel senso di richiedere all'organo parlamentare l'autorizzazione prescritta dall'articolo 96 della Costituzione.
  Al fine di consentire una piena comprensione della proposta formulata dalla Giunta all'Assemblea, si riassumono di seguito i principali passaggi dell'inchiesta giudiziaria.
  Il procedimento origina da una notitia criminis che la procura della Repubblica di Milano riceve dalla procura di Lecco, tratta da un esposto-denuncia in cui si cita un articolo del giornale Il fatto quotidiano del 9 novembre 2010. In esso si riportano due episodi, del 9 dicembre 2009 e del 13 marzo 2010, in cui il Ministro avrebbe fatto uso – in ipotesi violando la direttiva 25 luglio 2008 della Presidenza del Consiglio, che disciplina i voli di Stato – di un elicottero dell'Arma dei Carabinieri con destinazione, rispettivamente, a Piazzola sul Brenta (PD) e Rimini, e ritorno al luogo di partenza, nei pressi della sua residenza (Calolziocorte).
  Gli spostamenti, come risulterà confermato nel corso delle indagini preliminari, erano legati alla partecipazione del Ministro ad una conferenza regionale sul turismo (Piazzola sul Brenta, 9 dicembre 2009) e ad un incontro pubblico con operatori turistici (Rimini 13 marzo 2010).
  Il Ministro pro tempore Brambilla risulta quindi iscritta nel registro degli indagati per i reati di peculato e di abuso d'ufficio e gli atti sono trasmessi per competenza territoriale alla procura di Milano il 23 novembre 2010.
  Il 30 maggio 2013 la richiesta di procedere alle indagini preliminari veniva inviata al competente organo giudiziario, ovvero il «tribunale dei ministri» presso la Corte di appello di Milano.Pag. 3
  A seguito delle indagini svolte, tale autorità giudiziaria ha ritenuto di richiedere l'autorizzazione parlamentare per il prosieguo del procedimento, mentre la procura di Milano si era espressa per la sua archiviazione.
  Nel corso dell'esame presso la Giunta, si è preso atto che le motivazioni recate nella relazione del Collegio inquirente a supporto della richiesta si fondano essenzialmente sull'asserita violazione della direttiva 25 luglio 2008, che, in quel periodo, disciplinava il trasporto aereo di Stato.
  Secondo il Collegio, infatti, la citata normativa delinea un quadro in cui il volo di Stato (salvo specifiche esigenze di alta rappresentanza) o risponde ad esigenze di tutela del soggetto trasportato (articoli 1 e 3 della direttiva) o risulta inderogabile per consentire un efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto (articoli 1 e 6 della citata direttiva).
  L'organo giudiziario afferma che le due istanze del Ministro finalizzate ad usufruire del trasporto di Stato attestavano suoi «impegni istituzionali» presso Calolziocorte e dunque la necessità di farvi rientro dopo gli eventi pubblici. Viceversa, le indagini smentirebbero la sussistenza di «impegni istituzionali» presso Calolziocorte che imponessero una ristrettezza dei tempi tali da rendere inefficace, per il corretto svolgimento delle sue funzioni, l'effettuazione del viaggio con altro mezzo meno dispendioso.
  Ad avviso del Collegio, dunque, nel caso in esame difettavano i due presupposti applicativi della direttiva: la finalità di tutela del soggetto trasportato e l'inderogabilità del trasporto aereo per l'espletamento dei compiti istituzionali.
  Quanto al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio – circostanza che viene acclarata dall'indagine –, vale la pena riportare testualmente un passaggio della relazione dell'organo inquirente: «emerge dalle indagini preliminari che – inspiegabilmente – alcun organo in concreto effettuava una reale istruttoria sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva 25 luglio 2008. (...) Di tale assai singolare prassi ha potuto avvalersi il Ministro Brambilla, dando atto di insussistenti impegni istituzionali in Calolziocorte nelle istanze di autorizzazione al volo, nella consapevolezza della assoluta assenza di controlli di merito».
  Opposta è stata invece la posizione della procura della Repubblica, cui spetta un primo vaglio dell'istruttoria processuale svolta dal Collegio inquirente. Investita del compito di esprimere il parere sull'eventuale prosecuzione del procedimento ovvero sulla sua archiviazione, essa si è espressa in modo netto e inequivocabile per l'archiviazione.
  Ad avviso di tale organo giudiziario, infatti, l'attestazione del Capo di Gabinetto circa gli impegni istituzionali del Ministro sia nel luogo di destinazione che in quello di rientro sono elementi idonei «ad escludere la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 c.p. che, per essere configurabile, richiede, secondo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Per le medesime ragioni neppure sussiste il delitto di peculato di cui all'articolo 314 c.p.».
  La Giunta si è soffermata, in particolare, su due deduzioni del Collegio inquirente ritenute decisive.
  La prima riguarda l'asserita insussistenza di qualsivoglia impegno istituzionale del Ministro presso il luogo di partenza e di rientro, nelle date in cui ha usufruito del servizio di volo di Stato.
  La seconda si riferisce alla descrizione della condotta del Ministro che avrebbe consapevolmente approfittato dell'assoluta assenza di controlli di merito sulla sua istanza di uso dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri.
  Quanto alla prima, si rileva preliminarmente che l'ipotesi accusatoria originaria revocava in dubbio la natura istituzionale degli impegni cui il Ministro aveva partecipato (non già nel luogo di partenza e Pag. 4rientro, quanto piuttosto) nel punto di destinazione.
  Gli atti processuali difensivi hanno quindi inteso assolvere all'onere della prova dimostrando, in modo inoppugnabile, le finalità istituzionali di entrambi i trasferimenti. Ed innegabilmente, alle stesse conclusioni sono giunte anche le diverse autorità giudiziarie coinvolte, ovvero sia la procura della Repubblica che il tribunale dei ministri.
  Solo dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere la parte interessata ha invece potuto apprendere che il capo di imputazione assume non essere state fornite prove idonee ad asseverare impegni istituzionali – non più a Rimini (9 dicembre 2009) e in Piazzola del Brenta (13 marzo 2010) – ma a Calolziocorte, luogo di partenza e rientro.
  La Giunta ha preso atto della dichiarazione della deputata resa nelle note difensive prodotte, secondo cui, ove vi fosse stata una simile prospettazione dell'impianto accusatorio, ella avrebbe ricostruito la sua agenda di impegni in quei giorni, così da confermare che in entrambe le occasioni aveva avuto impegni e incontri connessi al suo ruolo di Ministro.
  Ma l'elemento decisivo a determinare le conclusioni cui è pervenuta larga parte della Giunta è che le risultanze delle indagini preliminari svolte non consentono di smentire tale affermazione. Nessun elemento di contraddizione si rinviene nelle dichiarazioni rese su questo punto dai soggetti auditi in qualità di persona informata dei fatti. Al contrario, le deposizioni del Capo di Gabinetto, che ha sottoscritto la richiesta di volo di Stato in funzione degli impegni istituzionali del Ministro nel luogo di partenza e di rientro, e della segretaria particolare del Ministro, che ne curava l'agenda quotidiana inducono a ritenere che i dichiarati impegni istituzionali fossero effettivamente prefissati.
  Né si può obiettare – come pure è stato evidenziato nel dibattito in Giunta per le autorizzazioni – che mancherebbe una prova documentale. Infatti, da un lato, i princìpi di legalità che presiedono all'accertamento dei fatti di rilevanza penale non possono certo consentire una così marcata inversione dell'onere probatorio, peraltro da assolvere in forma documentale a distanza di diversi anni dai fatti.
  In secondo luogo, sarebbe stato comunque possibile ed opportuno – se non addirittura necessario – acquisire le informazioni ritenute rilevanti dalla rappresentante del Governo direttamente interessata, che invece non risulta essere stata né sentita né convocata dall'autorità giudiziaria, come pure sarebbe consentito alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 403 del 2004 della Corte costituzionale).
  La Giunta per le autorizzazioni si è inoltre soffermata sulla deduzione del Collegio secondo cui dalle indagini preliminari sarebbe emerso che, nella prassi, alcuna istruttoria di merito sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva sul trasposto aereo di Stato del 25 luglio 2008 veniva realmente svolta.
  Invero, le audizioni dei numerosi funzionari delle diverse strutture ministeriali hanno – ciascuno per l'ambito di propria competenza – precisato la natura tecnica dell'istruttoria svolta in conformità alla disciplina allora vigente in materia di autorizzazione al trasporto di esponenti del Governo con mezzi di Stato, che demanda la decisione ultima all'autorità politica rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Quest'ultima autorità non risulta essere stata ascoltata nell'ambito delle indagini preliminari.
  Non è certamente la Giunta per le autorizzazioni l'organo parlamentare competente a sindacare l'efficacia della disciplina allora vigente ad assicurare un controllo stringente sulle necessità di usufruire di questo dispendioso servizio. Certo è che nel periodo successivo si è ritenuto di modificare la normativa introducendo ulteriori rigorosi criteri di valutazione.
  Per i profili di competenza, la Giunta per le autorizzazioni rileva che, nel caso di specie, la procedura autorizzatoria si è svolta in modo completo e si è compiuto il vaglio di merito delle istanze del Ministro.Pag. 5
  Conclusivamente, sul presupposto secondo cui il Ministro ha usufruito di voli di Stato per l'assolvimento di impegni istituzionali nell'esercizio della sua funzione di Governo, la Giunta ha deliberato – a larga maggioranza – di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Domenico ROSSI, Relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 19, 26 e 27 febbraio 2014

Mercoledì 19 febbraio 2014
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica preliminarmente che la deputata interessata, che ha facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti reputati opportuni e di prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 18-ter, comma 1 del Regolamento, ha fatto pervenire una memoria difensiva.
  Con riferimento alla domanda in titolo, reputa opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano il procedimento in materia di reati ministeriali, soffermandosi altresì sulle funzioni del collegio di cui all'articolo 7 della citata legge costituzionale, indicato anche come «tribunale dei ministri».
  Spetta a tale organo – una volta che la procura della Repubblica, «omessa ogni indagine», gli abbia trasmesso gli atti – la funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, lo svolgimento delle preliminari indagini e la scelta di archiviare o richiedere l'autorizzazione, acquisendo a tal fine il parere della procura. Ove ritenga di non archiviare, il Collegio trasmette nuovamente gli atti alla procura con una relazione motivata per la loro rimessione alla Camera competente.
  L'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, prevede che l'Assemblea può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante; ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
  Nel ricordare che la Giunta deve riferire all'Assemblea entro il termine tassativo e improrogabile di cui all'articolo 18-ter, comma 1, evidenzia come in questa sede la Giunta sia chiamata ad una valutazione del fatto sotto il profilo dell'accertamento del ricorrere, nella condotta contestata, dell’interesse di cui all'articolo 9 da ultimo citato. Ciò implica inevitabilmente l'esame del merito della vicenda, seppure strettamente ancorato alla verifica di una delle due condizioni richiamate.

  Domenico Rossi (PI), relatore, riassume brevemente l'iter del procedimento giudiziario da cui è scaturita la domanda di autorizzazione a procedere trasmessa dalla procura di Milano lo scorso 3 febbraio 2014.
  Esso origina da un esposto-denuncia in cui si cita un articolo de Il fatto quotidiano del 9 novembre 2010 che a sua volta, riporta due episodi, del 9 dicembre 2009 e del 13 marzo 2010, in cui il ministro avrebbe fatto uso – secondo l'ipotesi accusatoria violando la direttiva 25 luglio 2008 della Presidenza del consiglio, che disciplina i voli di Stato – di un elicottero dell'Arma dei carabinieri con destinazione, rispettivamente, a Piazzola sul Brenta (PD) e Rimini, e ritorno al luogo di partenza (Calolziocorte). Gli spostamenti erano legati alla partecipazione del ministro ad una conferenza regionale sul turismo (Piazzola sul Brenta, 9 dicembre 2009) e ad un incontro pubblico con operatori turistici (Rimini 13 marzo 2010).
  La relazione del tribunale dei ministri a supporto della richiesta di autorizzazione parlamentare per il prosieguo del procedimento evidenzia la violazione Pag. 7della direttiva 25 luglio 2008, recante la disciplina dei voli di Stato. Secondo il Collegio, infatti, il sistema delineato dalla citata normativa definisce un quadro in cui il volo di Stato (salvo specifiche esigenze di alta rappresentanza) «o risponde ad esigenze di tutela del soggetto trasportato (articoli 1 e 3) o risulta inderogabile per consentire un efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto (articoli 1 e 6)».
  Ad avviso del Collegio, invece, nel caso in esame da un lato, non ricorrevano specifiche esigenze di alta rappresentanza e, dall'altro lato, difettavano i due presupposti applicativi della direttiva: la finalità di tutela del soggetto trasportato e l'inderogabilità del trasporto aereo per l'espletamento dei compiti istituzionali.
  Precisa, peraltro, che la relazione richiama la normativa vigente al momento del fatto. In materia è successivamente intervenuto l'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, (rubricato «Aerei blu»), che ha riservato i voli di Stato ai soli Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale sia pure consentendo eccezioni a tale regola. Nelle more del regolamento attuativo è stata comunque adottata una nuova direttiva (del 23 settembre 2011), che ha ristretto le possibilità di fruizione del trasporto aereo di Stato.
  La relazione del Collegio pone in evidenza che le richieste del ministro di poter usufruire del trasporto attestavano suoi «impegni istituzionali» presso Calolziocorte e, dunque, la necessità di farvi rientro dopo gli eventi pubblici.
  Viceversa, le indagini smentirebbero la sussistenza di «impegni istituzionali» presso Calolziocorte che imponessero una ristrettezza dei tempi tali da rendere inefficace, per il corretto svolgimento delle sue funzioni, l'effettuazione del viaggio con altro mezzo meno dispendioso.
  Pertanto, non si imputa al rappresentante del Governo di aver utilizzato un elicottero di Stato per recarsi in destinazioni nelle quali non fosse chiamata all'assolvimento di funzioni istituzionali. Si contesta, invece, di aver formulato le relative richieste specificando la sussistenza di impegni istituzionali da assolvere nel luogo di partenza e, dunque, di ritorno per entrambe le missioni. Al riguardo, precisa che l'esame del fascicolo processuale non consente di svolgere un'autonoma valutazione sulla sussistenza o meno di tali impegni istituzionali presso Calolziocorte, né risulta che sul punto sia stata acquisita alcuna dichiarazione da parte della stessa deputata interessata.
  Quanto alla circostanza relativa al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte dei competenti uffici, il Collegio osserva: «emerge dalle indagini preliminari che – inspiegabilmente – alcun organo in concreto effettuava una reale istruttoria sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva 25 luglio 2008. (...) Di tale assai singolare prassi ha potuto avvalersi il ministro Brambilla, dando atto di insussistenti impegni istituzionali in Calolziocorte nelle istanze di autorizzazione al volo, nella consapevolezza della assoluta assenza di controlli di merito».
  In sede processuale, la difesa dell'indagata ha precisato che il trasporto aereo era stato regolarmente autorizzato in entrambe le circostanze e che gli impegni erano indiscutibilmente connessi con la funzione istituzionale del ministro.
  Si esclude, pertanto, la configurabilità sia del reato di peculato (essendo l'uso del bene pubblico avvenuto per finalità coerenti alla sua funzione), sia del reato di abuso d'ufficio.
  Ciò in quanto, da un lato, non ricorre alcuna violazione di norme di legge o regolamento e nemmeno di una fonte «atipica» quale la direttiva 25 luglio 2008. Dall'altro lato – essendo stata valutata positivamente la richiesta da parte dei competenti organi – non può configurarsi il requisito soggettivo del «dolo intenzionale».
  Anche la procura della Repubblica si era espressa per l'archiviazione. Ad avviso di tale organo, infatti, l'attestazione del Capo di gabinetto circa gli impegni istituzionali del Ministro sia nel luogo di destinazione che in quello di rientro sono elementi Pag. 8idonei «ad escludere la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 c.p. che, per essere configurabile, richiede, secondo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Per le medesime ragioni neppure sussiste il delitto di peculato di cui all'articolo 314 c.p.».
  Si riserva, infine, di integrare la sua relazione dopo aver approfondito i contenuti della memoria difensiva redatta dalla legale dell'onorevole Brambilla, che è stata prodotta presso la Giunta solo nell'imminenza dell'inizio della seduta odierna. A tal fine propone di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva come il procedimento giudiziario abbia preso le mosse dalla notizia, riportata da un articolo di stampa, riferita all'uso di voli di Stato per ragioni private, che è stata invece smentita dalla stessa autorità giudiziaria. Peraltro, il tribunale dei ministri, nel riconoscere che il velivolo ha trasportato il rappresentante del Governo ad appuntamenti di carattere istituzionale, arriva – alla fine – a contestare all'onorevole Brambilla invece l'uso del velivolo per il ritorno nel luogo di partenza.
  Preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta del relatore, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Mercoledì 26 febbraio 2014
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 febbraio 2014.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, ricorda che nella scorsa seduta si era riservato di integrare la sua relazione introduttiva alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dalla nota trasmessa dal legale dell'onorevole Brambilla.
  Evidenzia all'attenzione dei colleghi un elemento particolarmente significativo che emerge dalla citata memoria difensiva. Si riferisce al fatto che l'ipotesi accusatoria originaria revoca in dubbio la sussistenza di impegni istituzionali del ministro nei luoghi di destinazione, tali da legittimare il trasferimento con il mezzo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio.
  La difesa ha quindi inteso assolvere all'onere della prova dimostrando, in modo inoppugnabile, le finalità istituzionali di entrambi i trasferimenti. Ed effettivamente, alle stesse conclusioni sono giunte anche le diverse autorità giudiziarie coinvolte, ovvero sia la procura che il tribunale dei ministri.
  Mentre però il pubblico ministero si è espresso favorevolmente all'archiviazione, il tribunale dei ministri – secondo la memoria difensiva in commento – motiva invece la richiesta di autorizzazione a procedere formulando «l'imputazione senza alcuna aderenza all'originaria impostazione accusatoria», ovvero assumendo che non è stata «fornita nello specifico la dimostrazione di impegni istituzionali, non più a Rimini (9/12/2009) e in Piazzola del Brenta (13/3/2010) ma a Calolziocorte, luogo di partenza e rientro».
  Secondo la nota difensiva, ove vi fosse stata una simile prospettazione dell'impianto accusatorio, l'onorevole avrebbe potuto ricostruire la sua agenda di impegni in quei giorni, normalmente fitta di incontri in quelle zone con esponenti del settore turistico.
  Invece, non solo il ministro non è stato interpellato sul punto ma anzi – secondo la difesa – si sarebbe desunta l'assenza di impegni istituzionali nel luogo di partenza e rientro travisando le deposizioni dell'allora capo di gabinetto del ministro e della sua segretaria che ne curava l'agenda degli impegni.
  La memoria difensiva invita dunque la Giunta a negare l'autorizzazione nei confronti del ministro Brambilla, in quanto ella «ebbe a fruire del trasporto a mezzo elicottero esclusivamente per comprovate finalità istituzionali, con volo debitamente autorizzato e predisposto dai competenti Pag. 9uffici in aderenza ai criteri di concedibilità fissati nella direttiva 25 luglio 2008 (...)».
  Nella nota di parte si contesta, inoltre, la prospettazione del tribunale dei ministri circa la mancanza di controlli sulla richiesta di usufruire dei voli di Stato.
  Infine, alla memoria sono allegati specifici passaggi delle dichiarazioni rese dinanzi al Collegio, in qualità di persone informate dei fatti, che sembrerebbero confermare gli impegni istituzionali del ministro nel luogo di partenza e di rientro dei due voli oggetto di attenzione.
  Al riguardo, egli stesso ha potuto esaminare – nell'assolvimento del suo incarico di relatore – le suddette dichiarazioni e tutte le altre testimonianze acquisite durante le indagini preliminari svolte. A suo avviso, non ci sono elementi che possano confermare la deduzione del tribunale dei ministri secondo cui i suddetti impegni istituzionali sono certamente inesistenti. In altri termini, non risulta accertato – né in un senso né nell'altro – se il ministro aveva impegni istituzionali a Calolziocorte nei giorni in cui ha usufruito del volo di Stato.
  Peraltro, la deputata interessata ha fornito ulteriori chiarimenti, in una lettera inviata ai componenti della Giunta in data odierna, in cui precisa, in primo luogo, di non essere stata sentita né convocata dall'autorità giudiziaria, e dunque di non essere stata posta nella condizione di fornire la sua versione dei fatti. Sul punto, deve esprimere perplessità sulla circostanza che il Collegio non abbia ritenuto utile acquisire informazioni direttamente dall'allora ministro. In secondo luogo, nella missiva la deputata Brambilla sottoscrive la seguente affermazione: «in entrambe le occasioni prese in esame confermo di aver avuto impegni e incontri connessi al mio ruolo di ministro, nonché attinenti la promozione del turismo in particolare del nord Italia».
  Da ultimo, la lettera evoca il ruolo decisionale del sottosegretario delegato alla Presidenza del consiglio nell'esame di merito delle richieste di utilizzo di voli di Stato. Questa affermazione appare, in qualche modo, confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede giudiziaria dal dottor Garofoli, che ha rivestito la carica di segretario generale della Presidenza del Consiglio in un periodo successivo all'epoca dei fatti. Questi ha, infatti, precisato come l'ufficio «Voli di Stato» abbia la competenza ad istruire ed esprimere un parere motivato sulle istanze di autorizzazione all'utilizzo dei voli di Stato. Il medesimo parere perviene al vaglio del Sottosegretario alla Presidenza cui compete autorizzare o non autorizzare a seconda che ci siano o meno i presupposti.
  In questo quadro appare, dunque, non pertinente la deduzione formulata dal Collegio inquirente secondo cui l'allora ministro Brambilla ha consapevolmente approfittato dell'assenza di controlli di merito sulle sue richieste di utilizzo di voli di Stato.
  Conclusivamente, si riserva di formulare la sua proposta dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, cui rivolge l'invito a consultare attentamente gli atti processuali a disposizione della Giunta, al fine di poter acquisire gli elementi necessari alla deliberazione nella prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, richiamando la sua esperienza personale come titolare di un dicastero, conferma che nella prassi il vaglio delle richieste concernenti l'uso di voli di Stato si concentra sulla valutazione dell'impegno istituzionale che si svolge nel luogo di destinazione, e non certo nel luogo di partenza e di rientro.
  Sempre in via di prassi, gli risulta che l'interessato sia chiamato a dare piena giustificazione dell'esigenza di raggiungere il luogo dove si svolge l'impegno istituzionale cui intende partecipare e – anche quando ne sia fornita documentazione piena e certa – l'autorità politica competente può comunque negare l'uso del trasporto di Stato per varie ragioni di opportunità, operando dunque un sindacato di merito sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dagli uffici.

  Anna ROSSOMANDO (PD) condivide l'esigenza di approfondire gli elementi che emergono dagli atti processuali e dalle due note prodotte dall'interessata, che si muovono Pag. 10su piani non pienamente coincidenti. Infatti, mentre la memoria difensiva rileva semplicemente che, in sede processuale, non è stato ritenuto utile acquisire direttamente dal ministro alcuna informazione, nella lettera inviata in data odierna si assicura che l'onorevole Brambilla aveva impegni istituzionali nel luogo di partenza e di rientro, sia pure senza fornire specifici elementi di prova.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda il caso, verificatosi nel 1994, in cui il tribunale dei ministri ha sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, la quale aveva restituito gli atti all'autorità giudiziaria con l'invito a svolgere l'attività investigativa che la legge gli consente. In quell'occasione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 403 del 1994, ha ritenuto legittima la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati e, dunque, l'esigenza che il tribunale dei ministri proseguisse le indagini preliminari con l'interrogatorio dei soggetti interessati (ovvero coimputati «laici»).
  A suo avviso, la lettura della citata pronuncia della Corte costituzionale porta a ritenere del tutto plausibile la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria quando quest'ultima abdichi del tutto dalla sua funzione investigativa. Appare, tuttavia, inopportuno invitare l'organo inquirente a svolgere uno specifico atto istruttorio in ipotesi ritenuto rilevante dalla Giunta.

  Franco VAZIO (PD), richiamando le considerazioni del presidente La Russa circa le prassi amministrative che regolano la concessione dei voli di Stato, osserva tuttavia che la materia ha una sua disciplina normativa. Il tribunale dei ministri la interpreta nel senso che si può usufruire del volo di Stato solo se esso risulta inderogabile per consentire l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto. Sarebbe, quindi, opportuno che la deputata interessata fornisca alla Giunta elementi probatori della sua affermazione circa la sussistenza di tale requisito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, replicando al collega Vazio, osserva come si debba in ogni caso evitare di produrre l'effetto paradossale della inversione dell'onere della prova, fermo restando che alla Giunta non spettano siffatti compiti di istruttoria processuale.

  Domenico ROSSI (PI) osserva che sarebbe comunque opinabile ogni valutazione in ordine alla qualificazione di «impegno istituzionale» in relazione alle multiformi attività in cui si articola l'agenda quotidiana di un ministro.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che convoca fin d'ora per domani, giovedì 27 febbraio 2014, alle ore 13.  

Giovedì 27 febbraio 2014
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 26 febbraio 2014.

  Antonio LEONE (NCD), richiamando le considerazioni svolte dal relatore nelle scorse sedute, ritiene che sia doveroso per la Giunta esprimersi nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta. Tale convinzione è stata da lui maturata in relazione agli elementi che emergono in modo inequivoco dagli atti processuali – e, in particolare, dalle testimonianze assunte e dal parere espresso dal pubblico ministero –, nonché dai chiarimenti forniti dal soggetto interessato e, da ultimo, anche dalla sua conoscenza diretta della effettiva modalità d'autorizzazione del trasporto aereo di Stato.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, richiama all'attenzione dei colleghi alcuni elementi, a suo giudizio decisivi, per orientare la deliberazione della Giunta, cui peraltro aveva già fatto riferimento nella precedente seduta.
  Un primo aspetto consiste nelle modalità di svolgimento dell'istruttoria processuale Pag. 11che, inspiegabilmente, omette di acquisire le informazioni dal soggetto che appare più idoneo a fornirle, ovvero l'allora ministro Brambilla.
  Un'ulteriore considerazione può essere formulata con riguardo all'effettivo esito delle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti. Esse testualmente non smentiscono in alcun modo la circostanza secondo cui la titolare del dicastero del turismo fosse impegnata in incontri istituzionali nel luogo di partenza e di rientro del volo di Stato. Al contrario, esse si muovono nella direzione di una conferma dei suddetti impegni istituzionali, sia pure in modo non dettagliato né documentale, così come una conferma esplicita dei medesimi è stata rappresentata in Giunta dalla stessa deputata Brambilla.
  Infine, non sembra possibile sottovalutare come le richieste di usufruire di voli di Stato siano soggette a controllo. A differenza di quanto apoditticamente sostiene il Collegio inquirente, le informazioni assunte durante le indagini precisano che sull'istanza di usufruire di un trasporto di Stato si svolge una prima istruttoria, di carattere tecnico, propedeutica alla decisione finale che spetta all'autorità politica, nella figura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Esiste, quindi, un vaglio di merito delle richieste, che si svolge su un diverso ma complementare ambito di valutazione. Sarebbe forse stato possibile meglio approfondire questo aspetto acquisendo le necessarie informazioni dal titolare dell'autorità politica competente.
  Conclusivamente, sul presupposto secondo cui il ministro ha usufruito di voli di Stato per l'assolvimento di impegni istituzionali nell'esercizio della sua funzione di Governo, propone alla Giunta il diniego dell'autorizzazione a procedere.

  Franco VAZIO (PD), ritiene fondata la proposta del relatore di negare l'autorizzazione a procedere. In primo luogo, è a suo avviso singolare che il pubblico ministero e il tribunale dei ministri siano pervenuti ad opposte conclusioni – essendosi espresso il primo a favore dell'archiviazione, mentre il secondo ha chiesto l'autorizzazione a procedere – ponendo alla base delle rispettive valutazioni i medesimi elementi di prova.
  Osserva che, a suo giudizio, le prove addotte dal tribunale dei ministri a sostegno dell'impianto accusatorio non sono in linea con il materiale documentale e probatorio raccolto nel corso delle indagini ed esaminato dalla Giunta, in particolare per quanto concerne la presunta insussistenza dell'impegno istituzionale nel luogo di partenza e di rientro che, ad avviso del Collegio, si ricaverebbe da alcune testimonianze. Rileva, inoltre, come in presenza di una dichiarazione della deputata Brambilla che ha confermato di aver assolto i suddetti impegni istituzionali e dell'assenza di prove idonee a porre in dubbio l'esistenza di tali impegni, si corra il rischio di produrre un'inversione dell'onere della prova, che ricadrebbe così sul ministro Brambilla, chiamata, a distanza di anni, a ricostruire l'agenda dei suoi impegni.
  Sottolinea, infine, un elemento che desta in lui particolare perplessità. Il tribunale dei ministri sembra non aver preso in considerazione la circostanza, tutt'altro che marginale, che l'impegno istituzionale, dichiarato in sede di richiesta di volo di Stato, è stato certificato dall'organismo a tal uopo preposto, in esito ad una puntuale istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del volo di Stato. Non ritiene dunque che nel caso di specie si possa ipotizzare che il soggetto chiamato a verificare la legittimità della istanza del ministro sia stato indotto in errore. Tale ipotesi è infatti da escludere in quanto l'autorizzazione è stata concessa dopo lo svolgimento degli accertamenti richiesti dalle direttive in materia; pertanto, si sarebbe dovuto, semmai, contestare all'organo vigilante il concorso nel reato. In conclusione, non ritenendo che vi siano elementi sufficienti per discostarsi dal parere reso dal pubblico ministero, annuncia il voto a favore della proposta del relatore.

  Paola CARINELLI (M5S), nel ricordare che l'utilizzo dei voli di Stato, i cui costi gravano sulle spalle dei cittadini, può essere autorizzato solo se risponde ai requisiti Pag. 12di inderogabilità e di economicità, evidenzia come tali requisiti non siano rintracciabili nel caso in esame. A suo avviso, infatti, il ministro Brambilla avrebbe dovuto fornire giustificazioni circa l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi al volo di Stato per recarsi in località che, peraltro, sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto ordinari.
  Dichiara, pertanto, che il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario alla proposta del relatore e si rammarica che altri Gruppi non si orientino allo stesso modo.

  Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), alla luce delle risultanze processuali, dichiara di aderire alla proposta del relatore e giudica non fondate le osservazioni svolte dalla collega Carinelli sulla mancanza, nel caso di specie, dei requisiti di inderogabilità ed economicità.
  Sotto il profilo della inderogabilità, rammenta che non vi sono elementi per dubitare che l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del volo di Stato sia stata debitamente vagliata dagli organi competenti.
  Per quanto concerne il requisito dell'economicità, osserva semplicemente che esso deve sempre essere valutato in relazione al caso specifico.
  Richiamando le considerazioni dell'onorevole Vazio, sottolinea come le opposte conclusioni cui sono pervenuti il pubblico ministero, da un lato, e il tribunale dei ministri, dall'altro, pur avendo a disposizione gli stessi elementi di prova, rappresentino una stortura sintomatica delle problematiche del sistema giudiziario, cui si dovrebbe porre rimedio nelle sedi opportune.
  Manifesta perplessità in ordine al fatto che il tribunale dei ministri non ha ritenuto sufficienti ai fini dell'archiviazione del caso le prove assunte attraverso l'esame dei testimoni. Ricorda, in particolare, che il capo segreteria dell'allora ministro Brambilla ha confermato la sussistenza di impegni istituzionali legati all'organizzazione dell'EXPO e alla promozione del turismo da cui sono scaturiti anche incontri del ministro con autorità locali.
  Evidenzia, da ultimo, che il Collegio inquirente nel richiedere l'autorizzazione a procedere sembra voler far ricadere sul ministro Brambilla l'onore di provare la sussistenza di impegni istituzionali, configurando così un'indebita inversione dell'onere della prova, in contrasto con la normativa processuale. Dichiara pertanto il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Anna ROSSOMANDO (PD), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Vazio, ricorda alcune singolarità della procedura seguita dal Collegio inquirente. Si riferisce in particolare al fatto che l'istruttoria preliminare è stata svolta concentrando l'attenzione sulla natura dell'impegno istituzionale cui il Ministro si è recato con i voli di Stato nelle due occasioni oggetto di indagine. A tal fine si sono altresì acquisite le dichiarazioni dei funzionari pubblici coinvolti nella procedura autorizzatoria dei suddetti voli.
  L'esito delle indagini ha condotto a riconoscere l'effettiva natura istituzionale degli incontri svolti dal Ministro nei luoghi di destinazione e si è altresì fatta luce sulle modalità procedurali seguite nella valutazione della richiesta di usufruire del volo di Stato. Al riguardo i funzionari auditi hanno – ciascuno per l'ambito di propria competenza – precisato la natura tecnica dell'istruttoria svolta dalle strutture cui appartengono.
  Ciò peraltro è avvenuto in conformità alla disciplina allora vigente in materia di autorizzazione al trasporto di esponenti del Governo con mezzi di Stato. Essa infatti prevede che la decisione ultima spetti all'autorità politica rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
  Non è questa la sede per valutare se quella normativa fosse adeguata ad assicurare un controllo stringente sulle necessità di usufruire di questo dispendioso servizio. Si tratta di un argomento nei cui confronti il Partito Democratico è particolarmente sensibile. Si può anzi rilevare che l'introduzione del principio di economicità come criterio di valutazione della richiesta di usufruire del trasporto di Stato sia stato Pag. 13espressamente introdotto proprio durante il Governo Prodi nel corso della XIII legislatura. Evidentemente proprio in ragione di possibili lacune normative emerse nel periodo successivo si è ritenuto di affiancarvi ulteriori rigorosi criteri di valutazione da parte del Governo Monti, con il decreto-legge n. 98 del 2011 e della relativa direttiva di attuazione.
  Nel caso di specie assume rilievo decisivo che la procedura sia stata svolta in modo completo e che non sia stata revocata in dubbio la finalità istituzionale del trasporto con l'elicottero in entrambe le occasioni, smentendo in questo senso il nucleo della notitia criminis che aveva originato il procedimento giudiziario.
  Un ulteriore elemento di valutazione è dato dal parere espresso dal pubblico ministero che motiva la sua posizione favorevole all'archiviazione proprio in quanto non individua nell'istruttoria processuale svolta alcun elemento che possa contraddire quanto dichiarato nella richiesta di usufruire dei suddetti voli di Stato, ovvero che sussistevano impegni istituzionali anche nel luogo di partenza e di rientro.
  D'altra parte, laddove si fosse inteso contestare questo dato di fatto, sarebbe stato opportuno – se non addirittura necessario – acquisire anche le dichiarazioni della diretta interessata mentre ciò non è avvenuto. Viceversa, le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, la cui testimonianza è stata assunta nel corso del giudizio, non possono certo essere utilizzate per negare l'esistenza dei suddetti impegni istituzionali.
  Per tali ragioni, dichiara il voto del suo Gruppo a favore della proposta del relatore.

  Domenico ROSSI (PI), relatore, prendendo spunto dall'intervento svolto dalla collega Carinelli rileva come quest'organo sia chiamato a formulare una proposta per l'Assemblea esclusivamente valutando la domanda trasmessa dall'autorità giudiziaria negli stretti confini della propria competenza istituzionale. È invece accaduto in passate circostanze analoghe che i ragionamenti e le posizioni politiche del MoVimento 5 Stelle si siano basati su un sindacato di merito sulla condotta oggetto del procedimento giudiziario.
  Pertanto, invita quella forza politica ad orientare il proprio voto senza lasciarsi condizionare da un giudizio aprioristico sull'uso del trasporto aereo di Stato, indipendentemente dalla legittimità della richiesta di fruizione di tale servizio.

  Paola CARINELLI (M5S), replicando al collega Rossi, ribadisce che il voto contrario del suo Gruppo discende da una attenta valutazione degli atti in possesso della Giunta dai quali, a suo giudizio, non si ricava alcun elemento a supporto della veridicità di quanto dichiarato nella richiesta di uso dell'elicottero di Stato ovvero di impegni istituzionali da assolvere nel luogo di partenza e di rientro.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone in votazione la proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione a procedere, avendo il Ministro pro tempore agito per l'assolvimento di impegni istituzionali e dunque per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
  Avverte, altresì, che non parteciperà a tale votazione per ragioni di opportunità, anche legate alla sua posizione di Ministro nel medesimo Esecutivo di cui faceva parte la deputata Brambilla.

  La Giunta approva, con 13 voti favorevoli e 2 voti contrari, la proposta del relatore di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro per il turismo Brambilla e conferisce al relatore l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.