Doc. II-bis , n. 1

Pag. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(Modifica all'articolo 3 in materia di disciplina dei Comitati permanenti e temporanei)

d'iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Presentata alla Presidenza della Camera l'8 giugno 2016

  Onorevoli Colleghi ! — La verifica delle schede elettorali in presenza di contestazioni avviene, di solito, in tempi eccessivamente lunghi, tali da vanificare gli effetti concreti di tale operazione a causa della fine della legislatura.
  Tutto questo rende sostanzialmente inefficiente la funzione della Giunta delle elezioni in ordine alle verifiche.
  Ciò è di per sé inaccettabile.
  Lo è ancor di più nell'attuale contesto di democrazia maggioritaria, disciplinata da una legge elettorale che consente con un margine minimo di voti a una forza politica di guadagnare la maggioranza dei seggi parlamentari ed esprimere, in questo modo, la leadership governativa del Paese.
  Occorre, dunque, intervenire per scongiurare il più possibile il rischio di errori nel calcolo dei voti e rendere più snella e veloce la procedura di verifica.
  La presente proposta dà facoltà alla Giunta di delegare a snelli sottocomitati, nominati dal Presidente della Camera, su proposta della Giunta delle elezioni, le operazioni di verifica. Tali sottocomitati, in numero proporzionato al numero di schede da verificare, e dunque, in ipotesi, anche molto numerosi, potranno, ove necessario, essere composti anche da deputati che non appartengono alla Giunta delle elezioni. I sottocomitati saranno composti da due soli deputati, di cui uno di maggioranza ed uno di opposizione. Fra tali organi saranno suddivise in numero paritario le schede da verificare. I sottocomitati dovranno riferire entro sei mesi, prorogabili di altri sei, al Comitato di verifica costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento della Giunta.

Pag. 2

TESTO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI MODIFICA PROPOSTA
Art. 3.
(Comitati permanenti e temporanei).

Art. 3.
(Comitati permanenti e temporanei).

  1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

  2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.
  3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  4. Su richiesta della Giunta delle elezioni, ove sia disposta la revisione di un numero di schede elettorali superiore al due per cento del totale, il Presidente della Camera può affidare ad appositi sottocomitati, in numero adeguato alle esigenze di revisione, la verifica delle schede medesime. Ogni sottocomitato è composto di due deputati, nominati dal Presidente della Camera, non necessariamente membri della Giunta delle elezioni, di cui uno appartenente ai gruppi di maggioranza e l'altro ai gruppi delle opposizioni. I sottocomitati, tra i quali sono suddivise le schede oggetto di revisione in parti uguali, riferiscono al Comitato di verifica di cui al comma 3 nel termine tassativo di sei mesi, prorogabile, per non più di sei mesi, dal Presidente della Camera.