Doc. II, n. 19



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 63.

Art. 63.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

1. Le sedute dell'Assemblea, delle Giunte, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.
1-bis. Per le Giunte, le Commissioni permanenti, le Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, la pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta sulla web-tv o sul canale satellitare, è disposta dal presidente della Giunta e della Commissione.

Art. 65.

Art. 65.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 1. Oltre che con le modalità previste dal comma 1-bis dell'articolo 63, alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti dettagliati pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera, i quali contengono anche i dati relativi alla partecipazione alle relative sedute di ciascun deputato. Nello stesso Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari sono pubblicati per ciascun deputato con frequenza periodica le informazioni e i dati relativi allo svolgimento in Commissione e al seguito degli atti di indirizzo e controllo presentati.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico il quale contiene anche i dati relativi alla partecipazione dei deputati alle votazioni svolte in queste sedi. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.