Doc. II, n. 18




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi ! — La legislatura in corso è stata segnata come non mai dal fenomeno del transfughismo parlamentare, ovvero del passaggio di rappresentanti eletti dai Gruppi parlamentari corrispondenti alle formazioni politiche nelle quali questi sono stati eletti ad altre formazioni, nate in Parlamento in assenza di un mandato popolare. Il fenomeno in questione è notoriamente uno di quelli che maggiormente rendono ostile l'opinione pubblica alle istituzioni parlamentari e allontanano la politica rappresentativa dai cittadini. Dall'inizio della legislatura ben 189 sono i deputati e 133 i senatori che attualmente si trovano in un Gruppo diverso da quello di appartenenza iniziale, ma se si considerano i singoli passaggi da un Gruppo all'altro che più e più volte sono stati compiuti da alcuni, si arriva a oltre 500 cambi.
A questo dato senza precedenti deve aggiungersi quello relativo al proliferare dei Gruppi parlamentari, associazioni di parlamentari previste dalla Costituzione per riflettere gli equilibri politici scaturenti dalle elezioni democratiche all'interno del Parlamento, che ad oggi sono molto diversi da quelli del 2013. Alla Camera, da sei Gruppi parlamentari, costituitisi «di diritto» ad inizio legislatura, escluso il Gruppo misto, si è arrivati a un totale di undici Gruppi. Di questi, allo stato cinque risultano autorizzati «in deroga» dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento della Camera. A questi vanno aggiunte le sei componenti politiche del Gruppo misto oggi esistenti, delle quali solo tre costituitesi all'inizio della legislatura. La situazione non è dissimile al Senato e non è solo la conseguenza del mutare di equilibri politici che rispecchiano in certa misura lo svolgersi dell'attività politica che legittimamente può andare modificandosi nei tempi sempre più rapidi del dibattito in corso, ma è anche e soprattutto conseguenza di una errata applicazione dei Regolamenti parlamentari, che hanno consentito la creazione di Gruppi e componenti politiche opportunistiche, la cui nascita è dovuta a calcoli di mera convenienza strumentale e non a giustificate ragioni politiche.
La proposta di modifica del Regolamento della Camera che si formula in questa sede ha quindi lo scopo di rafforzare, nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione, il collegamento tra i cittadini e le istituzioni da un lato e dall'altro di scoraggiare la formazione di Gruppi parlamentari finalizzata al reperimento di risorse pubbliche e non da ragioni politiche. Ciò inoltre, nell'introdurre un argine al fenomeno del transfughismo, rappresenta una diretta attuazione dei principi costituzionali in quanto mira a evitare o comunque a contenere le alterazioni nei rapporti tra le forze politiche scaturiti dal risultato delle elezioni; la finalità della proposta mira a favorire il corretto collegamento tra elettori, forze politiche ed eletti, alla luce del quale questi ultimi sono investiti della rappresentanza dei cittadini, che concorrono alla determinazione della politica nazionale votando le forze e i programmi politici per cui gli eletti si sono candidati.
In particolare, si sostituisce l'articolo 14 prevedendo anzitutto al nuovo comma 2 l'immediato scioglimento, attraverso la presa d'atto meramente dichiarativa dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi parlamentari che abbiano un numero di deputati inferiore al minimo, nonché cancellando la possibilità di deroga attraverso la soppressione della previsione contenuta nel testo attualmente vigente del comma 2.
Si intende inoltre ribaltare il vigente principio secondo il quale i Gruppi parlamentari sono costituiti in base alle scelte dei deputati con la previsione di cui ai nuovi commi 3 e 4, per i quali i Gruppi parlamentari si costituiscono in base alle liste votate dagli elettori, e a cui vengono assegnati d'ufficio i deputati eletti. Il successivo nuovo comma 5 disciplina i casi dei deputati subentranti in corso di legislatura.
Il comma 6 stabilisce che i deputati i quali escano da un Gruppo senza aderire ad un altro, ovvero provengano da un Gruppo del quale sia stato dichiarato lo scioglimento, ovvero non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 5, o comunque non appartengano ad alcun Gruppo, debbano confluire nel Gruppo misto. Il nuovo comma 7, la cui materia è corrispondente al contenuto dell'attuale comma 5, opera conseguentemente in modo da conformare la disciplina delle componenti del Gruppo misto a quella dei Gruppi, escludendo la possibilità di deroghe al numero minimo di dieci deputati, salvo che per le componenti linguistiche tutelate dalla Costituzione, e con una più cogente disciplina dello scioglimento delle stesse. Vengono infine aggiunti due nuovi commi finali. Il primo prevede, in coerenza con le norme sull'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza, che nel caso in cui un membro dell'Ufficio di Presidenza aderisca ad un Gruppo differente da quello da questi rappresentato al momento dell'elezione in Ufficio di Presidenza, decada dal suo incarico in tale ambito e che si proceda all'elezione di un nuovo membro in sostituzione di quello decaduto affinché continui a essere rispettata la rappresentanza dei Gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza. Il secondo, similmente, prevede la decadenza dall'incarico di presidente di Commissione per coloro che aderiscono a un Gruppo diverso da quello di appartenenza al momento dell'elezione e, conseguentemente, l'elezione di un nuovo presidente di Commissione.
La modifica dell'articolo 15 è invece finalizzata a disincentivare il transfughismo e la costituzione di Gruppi finalizzati al mero reperimento di risorse e dotazioni economiche. Alle previsioni vigenti di cui al comma 3 si aggiunge la previsione per la quale in caso di riduzione dei componenti di un Gruppo parlamentare, le dotazioni e il contributo finanziario previsto per i Gruppi dall'articolo 15 si riducano in misura proporzionale ma al tempo stesso questi non vengano forniti al nuovo Gruppo - sia esso preesistente o di nuova formazione - a cui i deputati aderiscono dopo l'abbandono del Gruppo di provenienza.


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