Doc. II, n. 12



TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
CAPO XIV
degli uffici della Camera
Art. 67.

1. I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

Dopo il Capo XIV è aggiunto il seguente:

CAPO XIV-bis
dei rapporti con i rappresentanti di interessi
Art. 67-bis.

1. I rappresentanti di interessi che intendono svolgere l'attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati sono obbligati a iscriversi in un apposito Registro pubblico istituito presso l'Ufficio di Presidenza ed articolato in sezioni distinte per categorie di interessi.

2. L'Ufficio di Presidenza disciplina il contenuto, i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di iscrizione per determinate categorie di soggetti in ragione della rilevanza istituzionale dell'ente per conto del quale svolgono l'attività.
3. Il Registro è pubblicato sul sito internet della Camera.
Art. 67-ter.

1. Nell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati gli iscritti al Registro di cui all'articolo 67-bis osservano un codice deontologico adottato dall'Ufficio di Presidenza, che stabilisce altresì diritti e doveri derivanti dall'iscrizione al

Registro, prevedendo in particolare un obbligo annuale di presentare all'Ufficio di Presidenza una relazione sull'attività svolta.
2. Il codice deontologico e le relazioni di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Camera.
3. L'Ufficio di Presidenza definisce altresì i doveri dei deputati e tutte le altre norme necessarie a garantire trasparenza e pubblicità dell'attività di cui all'articolo 67-bis.
4. Per le violazioni del codice deontologico e delle altre norme di cui all'articolo 67-bis ed al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza, che stabilisce altresì le relative modalità di applicazione.

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