Doc. II, n. 8




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - L'articolo 60 del Regolamento, ai commi 3 e 4, individua le fattispecie per le quali il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza l'irrogazione della sanzione della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari. In particolare, ai sensi del citato comma 3, la censura con interdizione può essere irrogata nei seguenti casi:
   se un deputato fa appello alla violenza;
   provoca tumulti;
   trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo;
   usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato.

  Le medesime sanzioni possono essere proposte, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, «per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula».
  Le fattispecie elencate dalla citata disposizione non sono tassative, atteso che una prassi consolidata ne ha dato, nel tempo, una interpretazione estensiva. In particolare, nella prassi sono state oggetto della sanzione disciplinare interdittiva alcune fattispecie ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate dal citato comma 3. Si citano, ad esempio, le seguenti:
   esposizione in Aula, nel corso della seduta, di oggetti, striscioni, cartelli o lancio di volantini;
   occupazione dei banchi del Governo;
   rifiuto di ottemperare all'ordine di esclusione dall'Aula.

  In più occasioni, tuttavia, sia nella presente sia nella passata legislatura, è emersa l'esigenza di procedere ad un aggiornamento del testo dell'articolo 60, al fine di meglio definire la regolamentazione della materia, anche alla luce del reiterarsi, con sempre maggiore frequenza, di comportamenti la cui rilevanza sul piano disciplinare appare opportuno prevedere espressamente.
  In particolare, una delle questioni critiche che è stata più volte sottoposta all'attenzione degli organi competenti è quella dell'effettuazione da parte di deputati di fotografie o di riprese audio e video durante le sedute dell'Assemblea (o di altri organi parlamentari) o nelle fasi della loro sospensione e della successiva diffusione di tali immagini sul web e sui mezzi di comunicazione.
  Come è noto, pur in assenza di una espressa disciplina regolamentare della materia, l'uso nelle Aule parlamentari, da parte dei deputati, di apparecchi fotografici e di altri strumenti di registrazione visiva e sonora è ritenuto non consentito. Tale prassi appare trovare il suo fondamento sul divieto di ogni comportamento che turbi la libertà della discussione o l'ordine della seduta (articolo 59, comma 1, del Regolamento).
  Ciò risulta ampiamente dai precedenti, posto che in numerose circostanze la Presidenza ha esplicitamente censurato l'uso di tali strumenti, considerando siffatti comportamenti in contrasto con l'ordinamento parlamentare e lesivi di primarie esigenze di correttezza e di ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.
  In relazione a tali comportamenti, peraltro, non appare invocabile il principio della pubblicità delle sedute, posto che le forme di pubblicità dei lavori degli organi parlamentari sono tipizzate dalla Costituzione e dal Regolamento e che, fra queste, non rientra la effettuazione di fotografie o di riprese video da parte di singoli deputati e la loro successiva diffusione all'esterno.
  Poiché il fenomeno della diffusione sui media di riprese visive o sonore dei lavori parlamentari, per lo più con commenti o prospettazioni atte a gettare discredito sulla Camera nel suo complesso o su suoi singoli componenti, sta diventando sempre più frequente, appare oramai ineludibile disciplinare espressamente questa materia, sancendo positivamente il principio, affermato in via di prassi, del divieto di siffatti comportamenti.
  Con la riforma proposta si prevede quindi di integrare il disposto dell'articolo 60 del Regolamento, includendo tra le fattispecie sanzionabili con la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari anche il comportamento del deputato che effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule parlamentari. Si stabilisce che rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno di tali riprese. Il divieto concerne, dunque, ogni ripresa effettuata all'interno delle Aule degli organi parlamentari, ricomprendendo nella predetta fattispecie sia le riprese effettuate nel corso delle sedute, sia quelle eventualmente operate nelle Aule durante le fasi di sospensione dei lavori ovvero dopo la chiusura della seduta. A tale ultimo riguardo vi è infatti da considerare che dal momento in cui la seduta viene sospesa o tolta, interrompendosi l'attività parlamentare, viene interrotta anche ogni forma di pubblicità prevista in attuazione delle norme regolamentari e dalle relative disposizioni applicative (resocontazione stenografica e sommaria, trasmissione delle riprese audio-video dei lavori sul canale satellitare e tramite il sito web della Camera), sicché comportamenti volti a effettuare e diffondere all'esterno riprese audio video appaiono in questi casi di particolare gravità sotto il profilo della correttezza dei rapporti tra i deputati e della tutela della riservatezza.
  È poi previsto che, in casi di eccezionale gravità, la stessa sanzione può essere proposta se le riprese siano effettuate nelle sedi della Camera ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Si rimette infine al Collegio dei Questori il compito di adottare una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese all'interno delle sedi della Camera, in deroga a quanto sopra stabilito.


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