Doc. II, n. 4




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 24.
Art. 24.
 

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
Art. 128.
Art. 128.
 

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera. 1. Identico.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato. 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato. L'interrogazione può consistere altresì nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
(Vedi il comma 1 dell'articolo 129). 3. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
(Vedi il comma 1 dell'articolo 134). 4. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 129, 133, 135, 135-bis e 135-ter, il Governo risponde normalmente alle interrogazioni per iscritto.
(Vedi i commi 1 e 2 dell'articolo 134). 5. Il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera entro venti giorni. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della competente Commissione permanente.
Art. 129.
Art. 129.
 

L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. (Vedi, nella modifica proposta, il comma 3 dell'articolo 128).
  1. Venti deputati possono presentare un'interrogazione chiedendo che il Governo risponda in forma orale in Assemblea.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. 2. Il Governo è tenuto a rispondere entro quindici giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Se il Governo non risponde entro tale termine, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea successiva a quella di scadenza del termine.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato. 3. Ciascun deputato non può sottoscrivere più di due interrogazioni a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.
Art. 130.
Art. 130.
 

L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

1. Per ciascuna settimana di lavoro parlamentare almeno un'intera parte antimeridiana o pomeridiana di una seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale. Il calendario dei lavori

  dell'Assemblea può tuttavia prevedere, in alternativa, che in ciascuna seduta della settimana i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva. Soppresso.
Art. 134.
Art. 134.
 

L'articolo è abrogato.

1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera. (Vedi, nella modifica proposta, i commi 4 e 5 dell'articolo 128).
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente. (Vedi, nella modifica proposta, il comma 5 dell'articolo 128).
Art. 135.
Art. 135.
 

L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

1. Quando il Governo riconosca che un'interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva. 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a quindici possono presentare interrogazioni urgenti a risposta orale. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interrogazioni urgenti a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.
  2. Le interrogazioni urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.
2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132. 3. Chi ha presentato un'interrogazione urgente ai sensi del presente articolo ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
Art. 136.
Art. 136.
  L'articolo 136 è sostituito dal seguente: 
 

1. Nel sito internet della Camera sono pubblicati i dati, anche percentuali, relativi alle risposte fornite dal Governo alle interrogazioni, suddivisi per Ministero.

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera. Soppresso.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. Soppresso.
Art. 137.
Art. 137.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

L'articolo è abrogato.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.  
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.  
4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea  
di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.  
Art. 138.
Art. 138.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

L'articolo è abrogato.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.  
Art. 138-bis.
Art. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

L'articolo è abrogato.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.  
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.  
Art. 139.
Art. 139.
 

L'articolo 139 è sostituito dal seguente:

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89. 1. Per la presentazione di mozioni e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari. 2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente. 3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni. Soppresso.
Art. 139-bis.
Art. 139-bis.
 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110 e 128; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

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