Doc. II, n. 1




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente pro-posta si prefigge di modificare la disciplina concernente la stampa e diffusione degli atti parlamentari. L'obiettivo generale è il passaggio dalla forma stampata all'esclusiva pubblicazione in formato elettronico sul sito internet della Camera dei deputati di gran parte degli atti parlamentari, per i quali oggi il Regolamento, o la prassi applicativa, prevedono la forma stampata e la relativa diffusione. Il passaggio alla forma elettronica - come strumento di gran lunga principale di diffusione - viene previsto per tutti gli atti parlamentari di documentazione dei lavori non essenziali ai fini del processo legislativo, mentre la forma stampata viene mantenuta per tutti i progetti di legge che svolgono il proprio iter nelle Commissioni permanenti e in Assemblea.
Si tratta di un indirizzo generale, volto soprattutto ad avviare, pur nella consapevolezza della necessità di mantenere uno stock minimo di produzione documentale cartacea (anche in considerazione delle modalità di lavoro, spesso concitate e intense, degli organi parlamentari), un processo virtuoso di innovazione e modernizzazione del nostro modo di lavorare e di utilizzare, come accade nella gran parte degli ambienti di lavoro e delle professioni, le moderne tecnologie.
Questa finalità è evidente nelle opzioni di riforma qui proposte con riferimento ai vari atti parlamentari.
Quanto ai resoconti (dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni) se ne prevede la pubblicazione sul sito internet della Camera, salvo un limitato numero di copie stampate consultabili in Assemblea, presso le Commissioni e le Giunte e nella Biblioteca della Camera, al fine di garantirne la disponibilità per i parlamentari, nelle sedi in cui si concentra il loro lavoro, e per i cittadini che chiedano di consultarli in forma cartacea, oltre che al fine di garantirne comunque la conservazione anche cartacea negli archivi. Si rimette all'Ufficio di Presidenza (sede più propria anche per valutare l'impatto sui costi delle varie opzioni) la definizione dei criteri e delle condizioni per la stampa, anche in ragione di una progressiva riduzione del numero di copie stampate (articoli 63 e 65).
Allo stesso modo, si propone che gli atti di sindacato ispettivo (dei quali il Regolamento stabilisce la pubblicazione con i resoconti) siano pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera nell'allegato al resoconto della seduta in cui sono annunciati (articoli 129 e 137).
È inoltre esclusa la stampa (prevedendosi solo la diffusione tramite internet) di documenti assegnati o trasmessi alle Commissioni o all'Assemblea in alcuni casi per i quali oggi il Regolamento, invece, la dispone: sentenze della Corte costituzionale (articolo 108, comma 1), petizioni (articolo 109, comma 3), testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera (articolo 125, comma 1), sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (articolo 127-bis, comma 1), rilevazioni dell'ISTAT (articolo 145, comma 2), studi e indagini del CNEL (articolo 147, comma 2).
Quanto ai progetti di legge, modificando l'articolo 68, si prevede che essi siano di regola oggetto di pubblicazione solo in formato elettronico; conseguentemente si modifica l'articolo 73, comma 2, nella parte in cui si fa oggi riferimento alla effettiva distribuzione dello stampato dei testi ai fini della decorrenza del termine di otto giorni assegnato alle Commissioni in sede consultiva per esprimere il parere alla Commissione in sede referente. Si dispone in ogni caso - in ragione della particolare natura di tali atti - la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71 (ossia rinviati dal Capo dello Stato), dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di deliberazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Viene altresì contemplata la possibilità, a richiesta dei presentatori o dei gruppi, di ottenere a carico della Camera dei deputati copie stampate dei progetti di legge da essi presentati, rimettendo all'Ufficio di Presidenza (per le stesse ragioni e con gli stessi fini sopra indicati) la definizione dei limiti, criteri e condizioni della stampa.
È comunque mantenuta la previsione della stampa delle relazioni sui progetti di legge presentate per l'Assemblea dalle Commissioni e dai relatori di minoranza; analogamente è mantenuta la stampa degli emendamenti presentati in Assemblea e dei documenti approvati dalle Commissioni ai sensi degli articoli 108, comma 4, 127, comma 2, e 127-bis, comma 4.
La stampa cartacea deve intendersi mantenuta in genere per ogni documento licenziato dalle Giunte o dalle Commissioni, che venga sottoposto all'Assemblea, in modo da consentire ai deputati di disporre agevolmente di uno strumento di conoscenza immediata dell'oggetto delle discussioni. Allo stesso fine si prevede, nella nuova formulazione dell'articolo 26 (che adegua, con l'occasione, la disposizione alla realtà dei fatti consacrata con l'introduzione alla Camera del metodo della programmazione), che l'ordine del giorno dell'Assemblea sia stampato e distribuito e, come peraltro già avviene in via di prassi, in calce ad esso siano pubblicati i testi degli atti di indirizzo e di controllo il cui svolgimento è previsto nell'ordine del giorno medesimo. Del calendario (e quindi anche del programma) dei lavori si prevede invece che venga pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile dalla sua approvazione (articolo 24, comma 5).
Si introduce, infine, una norma di carattere generale e residuale (valida cioè per ogni caso in cui la prassi oggi disponga la stampa di documenti, pur non prevista espressamente dal Regolamento, nonché per ogni altra fattispecie che in futuro dovesse presentarsi) in base alla quale ogni documento o relazione per i quali il Regolamento non prescriva esplicitamente la stampa sono, di norma, pubblicati esclu-sivamente in formato elettronico; è tuttavia rimesso all'Ufficio di Presidenza stabilire di quali categorie di documenti e relazioni (diversi, appunto, da quelli per i quali il Regolamento dispone espressamente la stampa), in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.
Le motivazioni della proposta qui avanzata riflettono una tendenza che ha investito il nostro paese negli ultimi anni a proposito della riforma dell'operato della pubblica amministrazione. In questo ambito l'evoluzione tecnologica e l'introduzione di criteri di efficienza e di contenimento della spesa pubblica hanno imposto una complessiva riduzione dell'utilizzo della carta stampata, sia nella documentazione sia nei servizi offerti ai cittadini.
Vi sono numerosi esempi di questo processo che si riflettono sul quadro norma-tivo. Così, la disposizione contenuta nell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede che gli abbonamenti in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale, inviata a carico delle amministrazioni, siano sostituiti da abbonamenti telematici al fine di favorire la facilità della consultazione da parte degli utenti. La legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, all'articolo 32 (recante eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), che gli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità legale, di atti amministrativi si intendano assolti con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione emanante. Inoltre è venuto a cessare, dal 1o gennaio 2011, qualsiasi valore di pubblicità legale per gli atti in forma cartacea.
Questi provvedimenti si inseriscono in una sequenza di previsioni normative che, negli ultimi anni, ha favorito la crescente informatizzazione degli atti pubblici in luogo dell'uso della carta stampata. Alcuni di questi provvedimenti hanno investito un settore estremamente complesso e delicato come quello della pubblicazione e diffusione elettronica degli atti normativi. La legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha istituito un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. In attuazione della predetta normativa venne emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2003, che adottava un programma di interventi per la messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), sono stati previsti interventi per la standardizzazione dei criteri concernenti la pubblicazione elettronica degli atti normativi al fine del loro utilizzo nelle banche dati europee. L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, ha provveduto, infine, ad istituire la Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.
Alla luce di queste prime trasformazioni che vanno in direzione della pubblicazione elettronica come forma prevalente, se non esclusiva, di diffusione degli atti normativi ed amministrativi, appare di estrema importanza che l'Istituzione Camera dei deputati, nei suoi profili di autonomia, venga incontro ad un processo di modernizzazione improntato a criteri di efficienza, contenimento dei costi e maggiore capacità di giungere ai cittadini frui-tori. Anche in considerazione dei risparmi che tale riforma comporterebbe - la stampa degli atti parlamentari ha pesato in passato per oltre 9 milioni di euro nel bilancio di previsione - si invitano gli onorevoli colleghi ad acconsentire ad una rapida approvazione della proposta in esame, importante passo di una lunga strada di innovazione e di ulteriore avvicinamento alla società civile. Se è pur vero infatti che nella XVI legislatura la Camera ha avviato un processo amministrativo di riduzione delle tirature degli atti parlamentari finalizzato ad un abbattimento del 50 per cento rispetto alla situazione precedente del volume complessivo di stampa, con risparmi stimati pari a 1,5 milioni l'anno, al netto dell'incremento del processo di implementazione dei servizi informatici, rimane ferma l'esigenza di aggiornare il vigente quadro regolamentare, premessa indispensabile per proseguire negli sforzi avviati e conseguire ulteriori significativi risparmi.


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