Doc. II, n. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 25 e Capo XXVIII: modifiche alle disposizioni relative alle procedure di collegamento con l'Unione europea)

d'iniziativa dei deputati

BATTELLI, SCERRA, GIGLIO VIGNA, DE LUCA, ROSSELLO, MONTARULI, OCCHIONERO, EMANUELA ROSSINI, BATTILOCCHIO, BAZZARO, BERLINGHIERI, BIANCHI, BRUNO, ANDREA CRIPPA, SABRINA DE CARLO, DE GIORGI, DELRIO, DI LAURO, DI MURO, GALIZIA, GIACHETTI, GIORDANO, IANARO, IEZZI, LOLLOBRIGIDA, MAGGIONI, MARROCCO, MAURI, MOLINARI, MURELLI, OLGIATI, PAPIRO, PENNA, PETTARIN, RACITI, ROTTA, RUGGIERI, ELVIRA SAVINO, SENSI, COSIMO SIBILIA, SPADONI, TORTO, VIETINA, VILLANI

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 marzo 2019

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  Onorevoli Colleghi ! — Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea hanno acquisito un ruolo più significativo nel processo decisionale europeo e la loro partecipazione nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni legislative si è via via intensificata. Sul piano nazionale, la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, procedendo ad un sostanziale adeguamento della disciplina generale alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a partire dal 2009, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato Trattato di Lisbona, affrontando, tra gli altri, i profili relativi alla formazione e al recepimento del diritto dell'Unione europea, rafforzando ulteriormente il ruolo delle Camere sia nell'ambito della fase ascendente che della fase discendente, anche in considerazione del crescente ruolo riservato ai Parlamenti nazionali e della progressiva importanza delle politiche di derivazione europea.
  In tale quadro, la presente proposta di riforma regolamentare mira a rivedere organicamente Pag. 2le procedure di collegamento con l'Unione europea di cui al Capo XXVIII della Parte Terza del Regolamento, in coerenza con le richiamate disposizioni europee e nazionali, riempiendo un vuoto solo in parte colmato dai pareri della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010. L'obiettivo della presente proposta è quello di introdurre un quadro regolamentare che consenta una più efficace e tempestiva partecipazione della Camera al processo decisionale europeo, nell'ambito del dialogo politico in fase ascendente, al fine di realizzare un maggiore controllo parlamentare sulle decisioni assunte dalle Istituzioni legislative europee, nonché di razionalizzare la fase del recepimento della normativa europea, al fine di prevenire procedure di infrazione, da concentrare nell'ambito di un'apposita sessione europea. Allo stesso tempo, la proposta mira a valorizzare le procedure informative in ambito europeo, prevedendo apposite procedure per l'attivazione di istituti previsti dalla legge n. 234 del 2012, e ad introdurre la possibilità, laddove previsto dalla normativa europea, di un dialogo diretto tra la Camera e le Istituzioni dell'Unione europea.
  Al fine di realizzare tali obiettivi, la presente proposta di modifica regolamentare si fonda anzitutto sul testo di riforma presentato nella XVII legislatura in Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 dicembre 2013, ed adottato come testo base nella riunione dell'8 gennaio 2014, nonché sulle proposte emendative presentate dai relatori a quel testo nella seduta del 14 ottobre 2014. Ciò con l'obiettivo, in primo luogo, di adeguare la formulazione dei testi al mutato quadro normativo e di codificare le richiamate pronunce della Giunta per il Regolamento. Per quanto riguarda le procedure relative all'esame in fase ascendente degli atti dell'Unione europea, in considerazione della sempre maggiore importanza della normativa europea in diversi ambiti e della necessità che la Camera possa partecipare al dialogo politico con sempre maggiore tempestività ed incisività, al fine di valutare decisioni destinate ad avere un significativo impatto sulla vita dei cittadini, si propone l'inserimento di disposizioni volte a consentire una maggiore efficacia dell'esame parlamentare. La proposta prevede, inoltre, l'introduzione di un'apposita sessione europea annuale, analoga alla sessione di bilancio, e la semplificazione della procedura per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea.
  Con riferimento alle singole modifiche finalizzate al recepimento di pronunce della Giunta per il Regolamento, al di là di quelle volte all'adeguamento terminologico rispetto al mutato contesto normativo, il nuovo articolo 126-quater disciplina l'esame parlamentare della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che, recependo il parere del 14 luglio 2010, ha luogo congiuntamente all'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea.
  Al fine di recepire il parere del 6 ottobre 2009, con le modifiche proposte all'articolo 127, viene ampliato il novero degli atti assegnati alle Commissioni competenti, ricomprendendovi gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi e le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera (comma 1). Si prevede che, su richiesta della Commissione competente, il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare (nuovo comma 2); si attribuisce esplicitamente alla Commissione la facoltà di consultare i consigli e le assemblee regionali (nuovo comma 3); si propone, inoltre, di esplicitare la fissazione di un termine coerente con la previsione di legge nel caso dell'apposizione della riserva parlamentare (comma 4). La novella propone, inoltre, di prevedere, con il nuovo comma 4, come atto conclusivo dell'esame la votazione di una risoluzione, anziché un documento conclusivo e di esplicitare la facoltà di trasmettere il testo della risoluzione approvata dalla Commissione competente, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, alle Istituzioni Pag. 3europee nell'ambito del dialogo politico (articoli 6 e 7 della legge n. 234 del 2012).
  Vengono altresì codificati i pareri della Giunta per il Regolamento (6 ottobre 2009 e 14 luglio 2010) sull'esame da parte della Commissione XIV della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (nuovo articolo 127.1).
  Per quanto riguarda la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, nel nostro sistema, si è optato per un modello che prevede il coinvolgimento sia della Commissione politiche dell'Unione europea sia delle Commissioni di settore, con possibilità di rimessione all'Assemblea. Tale verifica spetta alla Commissione XIV, con la partecipazione alla discussione del relatore della Commissione di settore. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee regionali. Il documento motivato contenente la decisione è rimesso all'Assemblea su richiesta, da formulare entro cinque giorni, del Governo, di un quinto dei membri della Commissione XIV o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei membri dell'Assemblea o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica. L'eventuale dibattito in Assemblea si conclude con la votazione del documento della Commissione, senza possibilità di pregiudiziali o sospensive, emendamenti, ordini del giorno o votazioni per parti separate, ma con possibilità di rinvio in Commissione, sempre che ciò non comprometta il rispetto del termine di otto settimane previsto dai Trattati.
  In tema di fase ascendente, con la novella proposta all'articolo 25, comma 4, si intende rendere più cogente il vincolo ad esaminare atti dell'Unione europea, nell'ambito della programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti.
  Inoltre, pur mantenendo il modello in base al quale le proposte di atti dell'Unione europea sono esaminati in sede primaria presso le Commissioni competenti per il merito, si prevede, con la novella proposta all'articolo 127, comma 5, in analogia con la disciplina prevista dal Regolamento del Senato, che, quando su un progetto di atto dell'Unione europea la Commissione di settore non si sia espressa nel termine previsto, su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso sia comunque comunicato al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio e alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico. Al fine di favorire l'espressione di una pronuncia da parte delle Commissioni di settore competenti in via primaria, si prevede comunque che, allorché il parere della XIV Commissione sia reso successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 127, comma 4, la Commissione di merito disponga di ulteriori quindici giorni per pronunciarsi prima che il parere della XIV Commissione sia trasmesso alle Istituzioni europee, al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Tale proposta di modifica mira a favorire una sempre maggiore partecipazione della Camera nel dialogo politico con le Istituzioni europee, consentendo un tempestivo intervento nel procedimento legislativo europeo.
  Con riferimento alla fase discendente, con le modifiche proposte all'articolo 126-ter, si prevede l'introduzione di una sessione europea, finalizzata a garantire tempi certi per l'esame parlamentare dei disegni di legge con i quali si introducono le modifiche all'ordinamento interno necessarie per il recepimento della normativa dell'Unione europea.
  In particolare, la sessione sarà dedicata all'esame del disegno di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e avrà la durata di quarantacinque giorni. Durante la sessione, la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni dovrà essere finalizzata a garantire la conclusione dell'esame nei termini stabiliti del disegno di legge di delegazione europea, la cui votazione finale dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente. Le disposizioni del novellato articolo 126-ter si applicheranno anche all'esame dei disegni di legge europea e di delegazione Pag. 4europea per il secondo semestre, ferma restando la fissazione degli specifici termini di esame da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo.
  In analogia con le disposizioni relative all'esame della legge di bilancio, si propone inoltre di superare l'attuale modello di esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, lasciando alle Commissioni di settore l'esame delle parti di competenza con la facoltà di approvare emendamenti che saranno automaticamente presentati per la discussione in XIV Commissione, ma attribuendo a quest'ultima Commissione la discussione sul merito ed il voto decisivo di tali proposte emendative, al fine di garantire una maggiore semplicità alla procedura di esame, una maggiore omogeneità delle decisioni assunte sugli emendamenti attraverso una valutazione complessiva – da parte della Commissione «capofila» del procedimento – dell'intervento normativo. La Commissione politiche dell'Unione europea dovrà comunque motivare nella relazione generale all'Assemblea le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte emendative approvate dalle Commissioni di settore, in analogia a quanto previsto per il disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 121, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento.
  Per quanto riguarda l'esame della relazione consuntiva, cui si procede congiuntamente all'esame della legge di delegazione europea, al fine di garantire una maggiore chiarezza nell'espressione della posizione parlamentare, si propone di stabilire che l'accoglimento di una risoluzione precluda le altre (articolo 126-ter, comma 10).
  Si propone inoltre l'inserimento di nuove disposizioni in materia di audizioni tese ad allargare la platea di soggetti che, rappresentando gli organismi previsti dai Trattati dell'Unione europea, possono fornire alle Commissioni importanti elementi conoscitivi (articolo 127-ter, comma 2).
  Il nuovo articolo 127.2 mira a codificare le procedure relative ad alcune disposizioni della legge n. 234 del 2012 che prevedono un coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale europeo. In particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo disciplinano la procedura per l'esame di decisioni dell'Unione europea la cui efficacia dipenda dall'approvazione dei Parlamenti nazionali (di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012), prevedendo anche la facoltà di rimessione all'Assemblea della questione. Le disposizioni proposte sono peraltro coerenti con le decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo nella riunione del 31 ottobre 2018 in merito all'esame della decisione (UE, EURATOM) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio, del 20 settembre 1976 (Doc. CCXXXVI, n. 1). In quella sede, è stato convenuto di applicare al documento in questione le modalità di esame parlamentare previste per le deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, procedendo all'esame e alla votazione di documenti conclusivi nelle Commissioni competenti, ferma restando la possibilità per uno o più Gruppi di chiederne tempestivamente la discussione in Assemblea.
  Il comma 3 del nuovo articolo 127.2 disciplina la procedura per l'esame delle deliberazioni di revisione semplificata previste dai Trattati relativi all'Unione europea quando la loro approvazione non sia effettuata per legge (articolo 11, comma 1, della legge n. 234 del 2012), nonché alle proposte per le quali il Governo sia tenuto ad acquisire preventivamente la posizione delle Camere ai fini di una loro rimessione al Consiglio europeo, nell'ambito della procedura di cosiddetto «freno di emergenza» di cui all'articolo 12 della legge n. 234 del 2012, ovvero ai fini dell'opposizione dell'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 234 del 2012, nel caso in cui i Trattati consentano di stabilire deroghe al principio dell'unanimità (articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).Pag. 5
  Il nuovo articolo 127-quater è volto a disciplinare la facoltà per i singoli deputati di presentare osservazioni e quesiti rivolti alle Istituzioni europee laddove ciò sia previsto dalla normativa europea, in analogia a quanto già previsto per i membri del Bundestag tedesco. Allo stato, tale facoltà risulta prevista, con riferimento alla Banca centrale europea, dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché, con riferimento al Comitato di risoluzione unico dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. Allo stato, le relative facoltà dei deputati sono state già disciplinate peraltro con la lettera del Presidente della Camera del 14 novembre 2018, di cui è stata data lettura in Commissione Finanze nella seduta del 13 dicembre 2018, configurandole nell'ambito dell'attività della Commissione competente per l'esame delle relazioni trasmesse alle Camere da tali organi.
  Infine, l'articolo 153-quinquies dispone che le modifiche all'articolo 25 e al Capo XXVIII entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicheranno agli atti deferiti o assegnati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime.

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TESTO DEL REGOLAMENTO __

MODIFICA PROPOSTA __

Art. 25.

Art. 25.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.   4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi dell'Unione europea di cui agli articoli 126-bis, 127, 127.1 e 127.2.

Capo XXVIII

Capo XXVIII

  La rubrica è sostituita dalla seguente:

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 125.

Art. 125.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.   1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

Art. 126.

Art. 126.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei   1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei Pag. 7
provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi relativi all'Unione europea.
  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.   2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione.

Art. 126-bis.

Art. 126-bis.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.   1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi relativi all'Unione europea o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
  2. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Art. 126-ter.

Art. 126-ter.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.
  2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.Pag. 8
  1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.   3. Il disegno di legge di delegazione europea e la relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
  2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.   4. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
  5. Nel periodo di cui al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea provvede ad avviare l'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva, con lo svolgimento delle relazioni da parte dei relatori e dell'intervento del Governo.
  3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo del   6. Decorso il termine indicato al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi venti giorni, conclude l'esame del disegno di legge di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 4. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia Pag. 9
l'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 4.
  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.   7. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
  5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.   8. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 4. Qualora la Commissione politiche dell'Unione europea non accolga le proposte delle Commissioni di cui al primo periodo, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6.
  6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.   9. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
  7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.   10. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 9. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
  11. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.Pag. 10
  12. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.

  Dopo l'articolo 126-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 126-quater.

  1. Gli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea e la relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia e al Comitato per la legislazione.

  2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Un proponente per ciascun parere alternativo di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4.
  3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.
  4. Al termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.Pag. 11

Art. 127.

Art. 127.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.   1. Gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle Istituzioni dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.
  2. Su richiesta della Commissione competente, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
  3. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
  2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.   4. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione, con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea, è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti Istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
  5. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso nel termine di trenta giorni è comunque trasmesso alle competenti Istituzioni dell'Unione europea e comunicato al Presidente del Senato e al Pag. 12
Presidente del Consiglio quando la Commissione competente per materia non si sia espressa entro il termine di cui al comma 4, ovvero nel termine di quindici giorni dall'espressione del parere della Commissione politiche dell'Unione europea, se questo è successivo al decorso del termine di cui al medesimo comma 4.
  6. Il Presidente della Camera trasmette altresì alle Istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.

  Dopo l'articolo 127, sono aggiunti i seguenti:

Art. 127.1.

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei Trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli allegati. Alla discussione, ai fini di tale verifica, è invitato il relatore nominato nella Commissione competente per materia.

  2. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
  3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente alla Commissione di merito, nonché al Presidente della Camera.
  4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione Pag. 13
europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.
  5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine stabilito dai Trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.
  6. Nella discussione, oltre che gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
  7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.
  8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini Pag. 14
in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
  9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.
  10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della Commissione, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
  11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.
  12. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea, può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.

Art. 127.2.

  1. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dai Trattati relativi all'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, la proposta è esaminata ai sensi dell'articolo 127.

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  2. Prima di procedere alla votazione della risoluzione di cui all'articolo 127, comma 4, un presidente di Gruppo o il Governo possono chiedere che non si proceda alla votazione della proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea. Nei casi di cui al presente comma, la Commissione presenta all'Assemblea una relazione alla quale è allegato il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
  3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche agli atti relativi alle procedure di revisione semplificata previste dai Trattati relativi all'Unione europea quando la loro approvazione non sia effettuata per legge, nonché alle proposte per le quali il Governo sia tenuto ad acquisire preventivamente la posizione delle Camere ai fini di una loro rimessione al Consiglio europeo ovvero dell'opposizione dell'Italia ai sensi della normativa vigente.

Art. 127-bis.

Art. 127-bis.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.   1. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
  2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.   2. Identico.
  3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.   3. Identico.
  4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.   4. Identico.Pag. 16
  5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.   5. Identico.

  È aggiunto in fine il seguente comma:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Art. 127-ter.

Art. 127-ter.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.   2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. Possono altresì svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.

  Dopo l'articolo 127-ter è aggiunto il seguente:

Art. 127-quater.

  1. I deputati possono presentare, per il tramite del Presidente della Camera, per iscritto, osservazioni o quesiti rivolti alle Istituzioni dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, nei limiti in cui tale facoltà sia prevista dall'ordinamento dell'Unione europea.

  2. Agli atti presentati ai sensi del comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 129, comma 1, 139, comma 1, e 139-bis.Pag. 17
  Dopo l'articolo 153-quater, è aggiunto il seguente:

Art. 153-quinquies.

  1. Le modifiche all'articolo 25 e al Capo XXVIII entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano agli atti deferiti o assegnati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime.