Doc. II, n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 14: Sostituzione della denominazione Gruppo misto con quella di Gruppo composito)

d'iniziativa dei deputati

SCHULLIAN e LUPI

Presentata alla Presidenza della Camera il 7 marzo 2019

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  Onorevoli Colleghi ! — Con la presente proposta di modificazione del Regolamento si intende affrontare la questione relativa alla rappresentanza del Gruppo misto negli organi bicamerali e in particolare la grave situazione attuale nella quale versa il Gruppo misto della Camera, che non risulta rappresentato in nessuna Commissione bicamerale.
  Le leggi istitutive delle Commissioni bicamerali di controllo, di vigilanza o d'inchiesta prevedono la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare presente almeno in un ramo del Parlamento, ossia, comunque, la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari, in modo da assicurare la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. A tal riguardo, si veda, ad esempio, l'articolo 1, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, istitutivo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutivo della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nonché tutti i progetti di legge volti ad istituire Commissioni bicamerali di inchiesta presentati anche in questa legislatura.
  Risulta di importanza fondamentale che in tutte le Commissioni bicamerali ogni Gruppo parlamentare possa essere rappresentato, proprio per la funzione che viene svolta da tali Commissioni, una funzione delicatissima di indirizzo, controllo, vigilanza e di inchiesta che necessita, per il Pag. 2suo equilibrato esercizio, di una profonda rispondenza al requisito di rappresentatività, accanto a quello di proporzionalità, del maggior numero di forze politiche espresse nei gruppi parlamentari.
  Per consuetudine, ai fini della composizione delle Commissioni bicamerali, essendo il Gruppo misto della Camera e il Gruppo misto del Senato considerati un gruppo unico, il calcolo che viene effettuato per l'assegnazione dei seggi porta ad attribuire al Gruppo misto del Senato la rappresentanza. Trattasi di una prassi che, non considerando affatto che i due gruppi sono soggetti profondamente diversi (hanno in comune soltanto il nome), appare necessario correggere per assicurare, in ciascuna Commissione bicamerale, una distinta rappresentanza del Gruppo misto della Camera e di quello del Senato.
  Tali gruppi sono stati concepiti nei regolamenti parlamentari di epoca proporzionalistica, per raccogliere in un'unica entità deputati o senatori che non abbiano potuto o inteso, per varie ragioni, costituire un proprio gruppo o aderire ad altri gruppi. Tuttavia, i gruppi hanno registrato, in queste ultime legislature, evoluzioni molto significative nella loro composizione ed articolazione interna, legate alle leggi elettorali, alle situazioni politiche e, non ultime, alle differenze riscontrabili nei due Regolamenti.
  Il presupposto regolamentare che era alla base di questa prassi consolidata e applicata nel tempo era quello dell'asserito parallelismo tra Camera e Senato. Questo parallelismo è saltato dal dicembre 2017 con l'approvazione del nuovo articolo 14 del Regolamento del Senato, che di fatto impedisce la costituzione di gruppi nuovi rispetto a quelli usciti dalle urne. È una norma, quest'ultima, che ha una sua ratio assolutamente condivisibile, ma che provoca, come conseguenza diretta, il fatto che le dimensioni del Gruppo misto del Senato tendono a crescere. A titolo esemplificativo, se avessimo applicato al Senato nella XVII legislatura questa nuova disposizione regolamentare, l'effetto sarebbe stato che il Gruppo misto avrebbe assunto dimensioni abbondantemente al di sopra dei cento senatori.
  La realtà con la quale fare i conti oggi, nella XVIII Legislatura, è quella che non si hanno più due Gruppi misto che nascono da Regolamenti simili, ma abbiamo un Gruppo misto al Senato che tendenzialmente sarà sempre molto più grande numericamente rispetto a quello della Camera e farà la parte del leone in ogni occasione in cui il Misto si troverà a dover essere rappresentato nell'ambito di una Commissione bicamerale. La questione esposta va affrontata procedendo ad una modifica regolamentare; non affrontarla significherebbe cristallizzare la situazione attuale e accettare che in tutte le future legislature vi sia l'assenza totale di rappresentatività del Gruppo misto della Camera dei deputati nelle Commissioni bicamerali.
  Si è tentato di risolvere il problema, almeno per le Commissioni di inchiesta da istituire nella legislatura in corso, presentando emendamenti volti ad aumentare il numero dei componenti da venti a venticinque per Camera e Senato, dimodoché sia il Gruppo misto della Camera sia il Gruppo misto del Senato potessero avere la loro rappresentanza senza far venir meno la presenza di nessun gruppo parlamentare. Purtroppo questo non si è reso possibile, essendo i due Gruppi misto divenuti, in virtù della modifica del Regolamento del Senato, ancora più disuguali. Si ritiene perciò che sia ormai giunto il momento di tutelare la rappresentanza del Gruppo misto alla Camera, che altrimenti rischia di non essere più presente di fatto nelle Commissioni bicamerali, promuovendo l'approvazione di una modifica regolamentare che ufficializzi, anche nel nome, questa palese differenza.
  Con la presente iniziativa di modifica del Regolamento, si intende, pertanto, sostituire all'articolo 14 la denominazione «Gruppo misto» con quella di «Gruppo composito». Conseguentemente, ovunque ricorra negli altri articoli del Regolamento la denominazione «Gruppo misto» andrà sostituita dalla nuova denominazione «Gruppo composito». Pag. 3
  Ai fini della scelta della nuova denominazione, si è pensato di rispolverare i resoconti parlamentari delle origini del sistema dei gruppi parlamentari, ossia delle sedute della Camera del 24 e 26 luglio e 6 agosto 1920, ove, tra le altre questioni, si discusse anche della formazione e della denominazione del gruppo (in principio denominato «ufficio») nel quale dovevano confluire i deputati che non avessero dichiarato di aderire a un gruppo. Nel rileggere gli atti, risulta che la proposta della Commissione del regolamento prevedeva la denominazione di Ufficio promiscuo, ma nel corso del dibattito se ne discusse la natura ed emersero alcune denominazioni possibili, come quella dell'On. Salvemini, che propose la denominazione di «Ufficio degli indipendenti», alla quale il relatore Modigliani, a nome della Commissione, contrappose quella di «Ufficio misto», con cui l'organo venne alla fine designato.
  Non ritenendo conveniente recuperare l'originaria denominazione di Gruppo promiscuo (che effettivamente suona un po’ equivoca), si ritiene che quella di «Gruppo composito», proposta nel presente atto, sia la più confacente e più rispettosa della funzione e composizione del Gruppo stesso.

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TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

ART. 14.

Art. 14.

  I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

  4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

  4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo composito.

  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.   5. I deputati appartenenti al Gruppo composito possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo composito può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

   Conseguentemente, ovunque ricorrano nel Regolamento, le parole: Gruppo misto sono sostituite dalle seguenti: Gruppo composito.