Doc. II n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 68-bis e 107: Nuova disciplina in materia di proposte di legge d'iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali)

d'iniziativa del deputato MAGI

Presentata alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 2018

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  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta riproduce le modifiche in materia di proposte di iniziativa popolare introdotte nel Regolamento del Senato con la Riforma organica approvata il 20 dicembre 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2018. Questo in primo luogo al fine di rendere neutra per i presentatori la scelta di depositare una proposta alla Camera o al Senato e non determinare uno svantaggio per le proposte presentate alla Camera nella scorsa legislatura.
  A livello più generale, la proposta si inquadra all'interno del dibattito attualmente in discussione sulle abbinate proposte di legge costituzionale A.C. 726 (Ceccanti ed altri) e A.C. 1173 (D'Uva ed altri), che modificando l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducono una procedura «rinforzata» che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria.
  In particolare la proposta di maggioranza, non prevedendo alcun quorum di partecipazione per la validità del referendum, né un passaggio parlamentare finale, ove approvata produrrebbe effetti rilevanti sul sistema di democrazia rappresentativa delineato dalla nostra Costituzione.
  Appare paradossale che mentre si discute di una tale proposta di riforma costituzionale, le proposte di legge di iniziativa popolare già depositate (alla data di presentazione della presente proposta diciassette) non inizino il loro iter parlamentare, vanificando il lavoro di elaborazione normativa e raccolta firme svolto dai comitati promotori.Pag. 2
  Dal 1979 alla fine della scorsa legislatura, sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare. Di queste, solo 3 sono diventate leggi, mentre 151 (quasi il 60 per cento) non sono state nemmeno discusse; parliamo di almeno 7,5 milioni di firme di cittadini sprecate.
  Di qui la proposta di modificare il Regolamento della Camera perché vengano superate ingiustificabili differenziazioni con l'altro ramo del Parlamento e perché si renda effettiva l'iniziativa legislativa popolare disciplinata in Costituzione.

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TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

  Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

  2. Per le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Esse, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnate alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sei mesi, delle disposizioni dell'articolo 107.
  3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ad esse assegnate entro e non oltre un mese dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari della proposta di legge è audito dalla Commissione. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.
  4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche alle proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Un rappresentante del Consiglio regionale proponente è audito dalla Commissione.
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TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 107.

Art. 107.

  1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

  1. Identico.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.   2. Identico.
  3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.   3. Identico.
  4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.   Il comma 4 è soppresso.