ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00116

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: del 12/05/2021
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00518
Firmatari
Primo firmatario: PEREGO DI CREMNAGO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
12/05/2021
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 12/05/2021

APPROVATO IL 12/05/2021

CONCLUSO IL 12/05/2021

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00116
presentato da
PEREGO DI CREMNAGO Matteo
testo di
Mercoledì 12 maggio 2021 in Commissione IV (Difesa)

Risoluzione n. 7-00518 Perego di Cremnago: Sul trattamento economico dei corpi speciali delle Forze armate.

TESTO RIFORMULATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La IV Commissione,

   premesso che:

    l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri dispongono, ciascuna, di un proprio corpo speciale;

    in merito al trattamento economico, la legge 23 marzo 1983, n. 78, ha riformato in maniera organica tutto il sistema delle indennità operative, elemento cardine del trattamento accessorio, evidenziando la volontà del legislatore di configurare una specifica componente accessoria che abbia la caratteristica di comprendere tutte le diverse peculiarità di un modello di Forze armate complesso ed in continua evoluzione;

    in tal senso, la filosofia di fondo della legge citata prevede un'indennità d'impiego operativo «di base» (articolo 2, comma 1), comune a tutto il personale militare indipendentemente dalla situazione di impiego, comunque caratterizzato da condizioni operative ben superiori a quelle del restante personale del pubblico impiego, ed altre indennità operative fondamentali, il cui valore è calcolato secondo una maggiorazione percentuale della prima (che è pari al 100 per cento), aventi lo scopo di compensare le specializzazioni del personale che sia qualificato ed impiegato in settori di maggiore rischio, disagio e logorio psico-fisico;

    il decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007 ha precisato che il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento economico di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 anche se impiegato «per finalità delle Forze speciali» ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre Amministrazioni in misura del 180 per cento dell'indennità operativa di base;

    la citata indennità, appunto definita supplementare, ha la funzione di compensare particolari posizioni o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa e ha carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette «fondamentali» le quali, invece, sono fisse e continuative per l'intero periodo di destinazione a un determinato corpo o reparto;

    il decreto citato ha, inoltre, disposto che al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche di Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, compete un'«Indennità supplementare mensile per operatore di forze speciali» nella misura lorda di euro 120,00 (articolo 6, comma 5), cumulabile con le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni (articolo 6, comma 7);

    tra l'altro, a differenza di quelle fondamentali, per alcune indennità supplementari, tra le quali quella incursori, non è previsto il meccanismo del cosiddetto «trascinamento», il quale attribuisce al personale – in caso di cambio di destinazione/ inidoneità/cessazione dal servizio una percentuale della precedente indennità al fine di compensare i disagi sostenuti nello svolgimento di una attività usurante e rischiosa per cui tale supplementare era stata concessa;

    è dunque evidente che tali problematiche debbano essere risolte, al fine di prevedere in favore del personale impegnato in tali attività, spesso ad alto rischio, nonché sottoposto a cicli addestrativi che per la finalità di impiego risultano nel tempo logoranti delle capacità fisiche e di numerosi invii in missione nei Teatri operativi ad alto rischio per i quali risultano impiegabili esclusivamente le Forze Speciali (per via anche del numero ridotto di personale in forza che riesce a completare il difficile iter di conseguimento del brevetto da incursore), la giusta remunerazione;

    a ciò si aggiunga che il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 agli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «Acquisitore obiettivi» o di «Ranger», rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (RAO) «Folgore» ed il 4° reggimento alp. paracadutisti («Ranger»), compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'«Indennità di impiego operativo di base»;

    sul punto la direttiva per il potenziamento del comparto OS (operazioni speciali), approvata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa il 26 aprile 2018, ha sancito l'estensione capacitiva al cosiddetto «full spectrum» dei compiti (DA, MA, SR) previsti dalla dottrina per le Nato Sof – fino a quel momento attribuiti al solo personale dei reparti FS «incursori», ovvero: 9° reggimento d'ass. paracadutisti «Col Moschin», GOI, 17° Stormo e GIS – anche al 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (RAO) «Folgore» e al 4° reggimento alp. paracadutisti, determinandone l'elevazione al «rango» di forze speciali;

    il Capo di Stato Maggiore della Difesa – nel provvedimento appena citato – ha poi evidenziato l'esigenza di individuare strategie incentivanti l'arruolamento per il comparto OS – rideterminazione delle «Indennità supplementari» in primis – al fine di preservare l'output operativo della Difesa, ovvero la capacità di assicurare assetti di Forze speciali (FS) per le crescenti esigenze di sicurezza, anche in virtù dell'elevazione di 4° e 185° reggimento quali reparti FS;

    esiste una eccessiva diversità di trattamento economico tra il personale in possesso del brevetto di Incursore ed il personale in possesso della qualifica di Ranger e di Acquisitore,

impegna il Governo:

   ad avviare quanto prima i lavori del costituendo Tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n.78;

   riconsiderare, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche con riferimento agli aspetti previdenziali, assistenziali ed economici.
(8-00116) «Perego Di Cremnago, Maria Tripodi».