ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00421

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 311 del 25/02/2020
Abbinamenti
Atto 7/00399 abbinato in data 26/02/2020
Atto 7/00400 abbinato in data 26/02/2020
Atto 7/00410 abbinato in data 26/02/2020
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00064
Firmatari
Primo firmatario: MULE' GIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 25/02/2020
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 25/02/2020
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 25/02/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 25/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/02/2020
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2020
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA
 
PARERE GOVERNO 26/02/2020
TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

ACCOLTO IL 26/02/2020

PARERE GOVERNO IL 26/02/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2020

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00421
presentato da
MULÈ Giorgio
testo di
Martedì 25 febbraio 2020, seduta n. 311

   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    il 10 gennaio 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la lettera del 15 novembre 2019 con cui la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'esenzione dell'imposta sul reddito delle società (Ires) dai porti italiani;

    tale procedimento è stato avviato sul presupposto che l'esenzione dall'Ires delle Autorità di sistema portuale (AdSP) sia in violazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ritenendosi che il Governo italiano debba abolire l'esenzione vigente dall'imposta sulle società per i porti in Italia, garantendo che i porti che svolgono attività di natura economica siano assoggettati allo stesso regime di imposta che si applica alle imprese;

    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo non risulta in alcun modo condivisibile il presupposto giuridico addotto dalla Commissione europea in forza del quale i proventi delle Autorità di sistema portuale (AdSP) derivanti dalla gestione del demanio marittimo costituiscono un «reddito di impresa» assoggettabile alle relative imposte;

    nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano le infrastrutture, strutture e aree portuali costituiscono beni di pertinenza esclusiva demaniale e, in quanto tali, di inalienabile proprietà statale ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e degli articoli 822 e 823 del codice civile;

    nel nostro Paese, la legge disciplina la proprietà e l'amministrazione dei beni demaniali portuali che le Autorità di sistema portuale (AdSP), enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, regolano, svolgendo anche altri compiti istituzionali di rilevanza statale che rientrano nel novero delle funzioni di regolazione e di controllo sulle attività di erogazione di servizi spettanti ed effettivamente svolti dalle imprese portuali;

    le Autorità di sistema portuale (AdSP) rientrano, dunque, nel campo di applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) analogamente ad altri enti pubblici. Ai sensi del predetto articolo «Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.». Si consideri, inoltre, altresì che l'articolo 74 del Tuir si applica non solo alle Autorità di sistema portuale (AdSP) che sono una delle categorie di soggetti rientranti fra gli «enti gestori di demanio collettivo», ma anche ad esempio ai comuni, i quali gestiscono porzioni di demanio portuale e/o marittimo;

    la natura delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e delle funzioni da esse svolte nell'amministrazione del demanio portuale, comporta, dal punto di vista dell'applicabilità della disciplina fiscale, il non assoggettamento delle stesse all'imposta sui redditi delle società (Ires);

    si evidenzia, inoltre, che le Autorità di sistema portuale (AdSP) sono sottoposte all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge una funzione di coordinamento delle attività da esse svolte ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 84 del 1994;

    il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale (AdSP) è sottoposto al vaglio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze ed è soggetto al controllo della Corte dei conti italiana;

    alle Autorità di sistema portuale (AdSP) si applicano i principi del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernenti le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici;

    le Autorità di sistema portuale (AdSP) sono inserite nell'elenco Istat al fine di determinare il conto economico consolidato dello Stato;

    nel nostro ordinamento giuridico si è mantenuta una netta separazione tra attività di regolazione e accesso alle attività di impresa portuale ed alle relative aree demaniali (da una parte) ed esercizio delle suddette attività economiche (dall'altra). Tale separazione è dettata, infatti, dal comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che vieta alle Autorità di sistema portuale (AdSP) lo svolgimento direttamente o tramite società partecipate delle operazioni portuali (carico/scarico, trasbordo, deposito, movimentazione, e altro) e delle attività ad esse connesse;

    inoltre, le Autorità di sistema portuale (AdSP) non svolgono, né possono svolgere, i servizi tecnico-nautici, ovvero pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, che sono disciplinati dall'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 e da norme del codice della navigazione e del regolamento al codice della navigazione, né eseguono rifornimenti di carburanti alle navi, ovvero altre forniture navali e neppure la raccolta di rifiuti;

    le Autorità di sistema portuale (AdSP) assicurano, nell'esclusivo interesse pubblico, l'accesso non discriminatorio ai mercati delle operazioni e servizi portuali da parte di una pluralità di imprese, in regime di libera concorrenza tra loro;

    alla luce di quanto precede, le Autorità di sistema portuale (AdSP) non possono essere considerate assoggettabili a imposte come l'Ires;

    la Commissione europea, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, ha male interpretato il modello di organizzazione e regolazione pubblicistico della governance del sistema portuale italiano, che presenta caratteristiche diverse da quelli adottati da altri Stati membri dell'Unione europea come il Belgio, la Francia, l'Olanda e la Spagna;

    il fatto che le AdSP non siano soggette all'imposta sulle società è dunque coerente con il modello di organizzazione e regolazione (in base alle norme nazionali) del settore portuale italiano, secondo scelte che non dovrebbero essere sindacabili dalla Commissione europea, trattandosi di una misura di politica economica generale, al pari della scelta di riservare alla sfera pubblica competenze quali la previdenza sociale, l'istruzione o l'assistenza sanitaria;

    diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione europea, il pagamento di un canone demaniale da parte del concessionario all'ente gestore del demanio non costituisce il pagamento di un corrispettivo per la fornitura di un servizio o la fornitura di un bene, ma un onere che l'impresa concessionaria deve pagare allo Stato per poter sfruttare economicamente una risorsa scarsa come il demanio portuale;

    secondo la legge (articolo 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006) e la giurisprudenza (si veda la Corte di cassazione, sentenza 11261/2015) gli atti di concessioni demaniali rilasciati dalle Autorità di sistema portuale (AdSP) sono soggetti all'imposta proporzionale di registro, i relativi canoni non possono essere qualificati alla stregua di canoni commerciali e non costituiscono corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

    le Autorità di sistema portuale (AdSP) non svolgono attività di impresa perché non offrono beni e/o servizi sul mercato, nella considerazione che nell'ordinamento italiano non esiste un mercato relativo alla gestione dei beni demaniali;

    anche l'ipotesi avanzata dalla Commissione europea di paragonare la concessione di beni demaniali ad un contratto di locazione deve considerarsi del tutto fuori luogo in quanto trattasi di fattispecie giuridiche molto diverse tra loro: la concessione, infatti, non può essere considerata un contratto, trattandosi di un provvedimento discrezionale finalizzato alla cura dell'interesse pubblico. Infatti, l'uso anche esclusivo da parte del concessionario del bene non può avvenire in contrasto con l'interesse pubblico e Autorità di sistema portuale (AdSP) può revocare in qualunque momento la concessione rilasciata per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse (articolo 42 del codice della navigazione);

    inoltre, la non assoggettabilità delle Autorità di sistema portuale (AdSP) all'Ires non comporta una perdita di risorse statali e non distorce, né può distorcere la concorrenza, poiché, come detto, non esiste un «mercato relativo alle attività delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP)», né esiste una concorrenza riguardante l'espletamento di dette pubbliche attività. Del resto non esiste la possibilità che altri soggetti, italiani o appartenenti ad altri Paesi dell'Unione europea, possano svolgere nei porti italiani le funzioni istituzionali affidati dalla legge n. 84 del 1994 alle Autorità di sistema portuale (AdSP);

    appare fondamentale rendere consapevole la Commissione europea che l'esenzione dell'imposta Ires non ha alcuna attinenza con una pratica distorsiva della concorrenza interna, comunitaria ma, al contrario, è rivolta allo sviluppo della competitività del sistema del nostro Paese. Non è un caso che nella nostra legislazione sia espressamente vietato alle Autorità di sistema portuale di esercitare direttamente attività, così come non è previsto dalla norma che le stesse abbiano una partita Iva. Ciò a dimostrare che, in Italia, le Autorità di sistema portuale (AdSP), enti pubblici non economici, sono soggetti terzi che hanno una serie di compiti istituzionali di regolazione, promozione, vigilanza e controllo. Questo assetto è di particolare importanza visto il ruolo delle Autorità, quali garanti pubblici, all'interno di un mondo, dove vari competitors sono sempre più aggressivi verso la filiera terrestre del trasporto delle merci, andando a creare dei veri e propri monopoli e posizioni dominanti nel mercato;

    compromettere questo assetto potrebbe significare determinare un colpo durissimo alle possibilità della portualità italiana di esercitare un ruolo adeguatamente competitivo nel settore e comporterebbe il cambiamento di ruoli e funzioni di questi enti, anche a scapito della sicurezza e della regolamentazione di settore;

    dimostrare che il modello portuale italiano è efficiente e rispetta le regole della concorrenza in un mercato regolamentato deve essere un preciso impegno del Governo anche se la difesa delle prerogative nazionali dovesse chiedere di ricorrere alla Corte di giustizia europea,

impegnano il Governo

ad adottare urgentemente ogni iniziativa presso le competenti sedi europee finalizzata ad ottenere la sospensione immediata della procedura avviata dalla Commissione europea, dimostrando come l'Italia rispetti pienamente le regole comunitarie sulla concorrenza in tema di tassazione di porti.
(7-00421) «Mulè, Giacomoni, Bagnasco, Cassinelli, Martino, Zanella, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Osnato, Silvestroni, Bignami, Rotelli».