ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07302

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 621 del 28/12/2021
Trasformazioni
Trasformato il 28/03/2022 in 3/02844
Firmatari
Primo firmatario: TROIANO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/12/2021


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 23/12/2021
Stato iter:
28/03/2022
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/12/2021

TRASFORMA IL 28/03/2022

TRASFORMATO IL 28/03/2022

CONCLUSO IL 28/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07302
presentato da
TROIANO Francesca
testo di
Martedì 28 dicembre 2021, seduta n. 621

   TROIANO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   da informazioni in possesso dell'interrogante, le categorie professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati evidenziano una serie di difficoltà applicative in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, particolare all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 3;

   al riguardo, le predette categorie rilevano che, nell'ambito delle misure previste dall'articolo 2, comma 1, (che reca disposizioni per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) in base a quanto stabilito, sembrerebbe che soltanto l'imprenditore che svolga contemporaneamente l'attività commerciale e agricola possa richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento d'impresa;

   con riferimento invece all'articolo 3, (che istituisce la piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) il comma 3 indica che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia formato, (con le modalità di cui al comma 5) un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

   dall'applicazione della suesposta disposizione, evidenziano ancora le categorie dei commercialisti e degli avvocati, risulterebbe che l'esperto autorizzato ad intervenire nella procedura della composizione negoziata possa essere sia un dottore commercialista, che un avvocato;

   dalle suesposte osservazioni, i medesimi professionisti rilevano come le disposizioni in precedenza richiamate, per come riformulate in sede di conversione del decreto-legge, appaiano pertanto complesse e conducano ad evidenti dubbi interpretativi, determinando ambiguità nella loro effettiva applicazione: sembrerebbe che per poter aderire alla composizione negoziata l'imprenditore debba essere necessariamente sia commerciale che agricolo, ed inoltre, al fine dell'iscrizione nella piattaforma in precedenza richiamata, sembrerebbe sia necessario essere abilitati sia alla professione di dottore commercialista, che a quella forense;

   a giudizio dell'interrogante, le obiezioni sollevate da parte delle categorie dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché degli avvocati appaiono certamente condivisibili e pertinenti e le criticità rischiano di causare palesi disagi e impedimenti nello svolgimento della loro professione, in particolare con riferimento alla disposizione relativa all'articolo 3, comma 3, che (per effetto del testo modificato in sede di conversione del decreto-legge in precedenza richiamato) annulla di fatto il requisito riconosciuto di diritto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, sul possesso di esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, obbligando quest'ultima categoria, (rispetto alla volontà del legislatore) a documentare tali esperienze al pari degli avvocati e dei consulenti del lavoro –:

   quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se, in considerazione delle criticità in precedenza richiamate e delle difficoltà interpretative, il Governo non convenga della necessità di assumere iniziative per prevedere interventi correttivi finalizzati a chiarire le disposizioni previste dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 3;

   quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine d'introdurre normativi volti a chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni riportate, attraverso modifiche orientate nel senso indicato in premessa.
(5-07302)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

impresa in difficolta'

lavoro autonomo