ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 603 del 25/11/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10803
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2021
Stato iter:
01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/12/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/12/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/11/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 01/12/2021

DISCUSSIONE IL 01/12/2021

SVOLTO IL 01/12/2021

CONCLUSO IL 01/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07146
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Giovedì 25 novembre 2021
modificato
Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   CANCELLERI, MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto «bonus facciate», istituito con legge 27 dicembre 2019, n. 160, è un'agevolazione fiscale consistente in una detrazione d'imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;

   il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, attualmente all'esame in Senato, proroga al 2022 la fruizione del bonus, riducendo dal 90 per cento (come originariamente previsto) al 60 per cento la spesa ammessa a detrazione;

   in riferimento all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06751 del 5 ottobre 2021 presentata alla Camera, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti circa la possibilità di detrarre il bonus facciate al 90 per cento in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente;

   sulla stessa linea anche la risposta fornita dalla Direzione Provinciale della regione Liguria in riferimento all'interpello n. 903-521/2021 del 7 luglio 2021;

   al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche è stato approvato il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cosiddetto «Antifrode» che estende, tra le altre cose, l'obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al «superbonus al 110 per cento»;

   dato che l'asseverazione tecnica e il visto di conformità previsti dal suddetto provvedimento riguardano anche il pregresso e i lavori in corso, si crea una problematica anche per le spese relative al «bonus facciate», in quanto, come sopra specificato, ai soggetti che sostengono queste spese è stata riconosciuta la possibilità di saldare la fattura entro il 31 dicembre 2021, prescindendo dallo stato di avanzamento dei lavori, e di completare i lavori anche dopo il pagamento. Essendo però impossibile asseverare la congruità di spese sostenute per lavori non ancora effettuati, l'effetto indiretto del decreto «Antifrode» potrebbe essere l'impossibilità di ottenere lo sconto in fattura del 90 per cento per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno;

   tramite le Faq pubblicate sul sito istituzionale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata, considerato che le incertezze persistono e stanno causando notevoli disagi all'avanzamento dei lavori per quanto concerne il bonus facciate –:

   se non ritenga opportuno valutare di adottare iniziative volte a estendere il mancato obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione al 31 dicembre 2021, per i contribuenti che, alla predetta data, non hanno trasmesso la relativa comunicazione ma hanno comunque ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.
(5-07146)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07146

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le ultime disposizioni introdotte dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 che estende l'obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
  A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata, considerato che le incertezze persistono e stanno causando notevoli disagi all'avanzamento dei lavori per quanto concerne il bonus facciate.
  Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede, di sapere «se non (si) ritenga opportuno valutare di adottare iniziative volte a estendere il mancato obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione al 31 dicembre 2021, per i contribuenti che, alla predetta data, non hanno trasmesso la relativa comunicazione ma hanno comunque ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alla richiesta prospettata dall'Onorevole interrogante è opportuno richiamare i chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/e del 29 novembre 2021.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157 ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione (rectius attestazione) della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
  Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.
  Alla luce di quanto stabilito dagli articoli 119, comma 11, e 121, comma 1-ter, lettera a), del Decreto rilancio, il visto di conformità per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 241 del 1997.
  In relazione all'ambito di applicazione temporale, l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto cosiddetto antifrodi).
  L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.
  In tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
  Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del Decreto rilancio, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese (fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria). I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese, anche dopo 1'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'articolo 122-bis del Decreto rilancio, introdotto dal Decreto anti-frodi.
  La richiamata interpretazione è in linea con il dettato del menzionato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 157 del 2021 che ha novellato l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dei visti

lotta contro la criminalita'

detrazione fiscale