ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01944

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 163 del 15/04/2019
Trasformazioni
Trasformato il 03/06/2019 in 3/00755
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 15/04/2019
Stato iter:
03/06/2019
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/04/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/06/2019

TRASFORMA IL 03/06/2019

TRASFORMATO IL 03/06/2019

CONCLUSO IL 03/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01944
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Lunedì 15 aprile 2019
modificato
Lunedì 3 giugno 2019, seduta n. 183

   MIGLIORE, FRAGOMELI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che il comune di Calolziocorte, in provincia di Lecco, su iniziativa della giunta a maggioranza leghista, avrebbe adottato un nuovo regolamento comunale con il quale ha suddiviso il territorio del comune in nove zone rosse, dove sarà assolutamente vietato aprire centri di accoglienza per migranti, e in cinque zone blu, dove i centri di accoglienza potranno essere aperti solo a seguito di specifico nulla osta;

   secondo quanto si è appreso, il regolamento, che dovrebbe diventare operativo nell'arco di pochi giorni, si applicherebbe anche a chi avesse intenzione di ospitare richiedenti asilo presso edifici di proprietà che si trovano nella zona blu e che dovranno fare apposita richiesta agli uffici per ottenere il nulla osta, negando così la possibilità di ospitare i migranti anche alle strutture ecclesiastiche e laiche che si trovano sul territorio;

   il citato regolamento, peraltro, appare di dubbia legittimità, fondandosi sull'idea dell'equiparazione dei centri di accoglienza con le slot machine, assumendo come postulato che i migranti accolti nei centri di accoglienza siano in quanto tali delinquenti e spacciatori, e violando, secondo l'interrogante, taluni principi fondamentali del nostro ordinamento, non ultimo quello per cui la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

   a parere dell'interrogante questo provvedimento, dettato da ragioni meramente propagandistiche, è di una gravità inaudita, poiché introduce nel nostro ordinamento quello che appare un vero e proprio principio segregazionista, volto ad interdire totalmente o parzialmente talune zone ai migranti, e che ricorda da vicino tutti quei numerosi episodi del passato che si ritenevano superati per sempre –:

   quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, anche ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione al citato regolamento, che lungi dal favorire un maggior livello di integrazione e dunque di sicurezza, finisce per accrescere le tensioni sociali, segregando e interdendo talune zone della città, in palese violazione di principi e norme fondamentali del nostro ordinamento.
(5-01944)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto sociale

asilo politico

diritto dell'individuo