ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00640

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 148 del 25/03/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01503
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2019
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00640
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Lunedì 25 marzo 2019, seduta n. 148

   GALLINELLA, GAGNARLI, PARENTELA e L'ABBATE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016, nell'attuale versione modificata con decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito dalla legge n. 123 del 2017, e da ultimo dalla legge n. 145 del 2018, che ha incrementato le risorse a disposizione) prevede la corresponsione di una indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non, «al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250»;

   la locuzione inclusiva «compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250» significa, linearmente e sulla base di una interpretazione letterale nonché rispettosa del principio di eguaglianza sostanziale scaturente dall'articolo 3 della costituzione, che i beneficiari di questa misura di sostegno sono individuabili anche nei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 («Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne»);

   lo strumento di sostegno del reddito de quo (sul quale il legislatore nell'ultima legge di bilancio è intervenuto in aumento sulle risorse disponibili, dimostrando così la sua importanza per tutto il settore della pesca) coinvolge dunque, e altrimenti non potrebbe essere, tutti i lavoratori della pesca, marittima e delle acque interne, dipendenti e soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne;

   con decreto ministeriale 31 dicembre 2018 i Ministeri competenti sono intervenuti a dettagliare la misura, stabilendone la casistica, sia per l'ipotesi d'arresto obbligatorio che non: particolare rilievo ha avuto questa ultima fattispecie, per la prima volta resa applicabile nel nostro ordinamento, proprio grazie a questo provvedimento che ha descritto quali condizioni legittimino la richiesta dell'indennità;

   il 12 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato ulteriori informazioni «per la compilazione delle istanze per il riconoscimento dell'indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2018»;

   la semplice lettura del titolo evidenzia come essa, in palese contrasto con la legge e il decreto ministeriale citati, limita inopinatamente l'ambito applicativo ai soli lavoratori della pesca marittima;

   risulta all'interrogante che tale circolare sia stata adottata a valle di una riunione tra tecnici del Ministero stesso e del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, nella quale, come figura dall'ordine del giorno, non pare essere stato in alcun modo affrontato il tema dell'ambito applicativo: né, ad avviso dell'interrogante, poteva essere altrimenti, poiché il dato letterale della legge e del decreto ministeriale è talmente cristallino da non esigere alcun intervento ermeneutico;

   a sorpresa, però, i tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, distaccandosi dal dato testuale superiore, hanno deciso di escludere i soci lavoratori della piccola pesca delle acque interne da questa misura di sostegno al reddito –:

   se sia conoscenza di quanto esposto in premessa;

   se ritenga coerente con la legge e con il citato decreto ministeriale escludere la categoria dei soci lavoratori della piccola pesca delle acque interne dalla fruizione di un beneficio a sostegno del reddito, a giudizio dell'interrogante in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con le politiche del Governo;

   se ritenga di adoperarsi immediatamente perché vengano modificate e integrate le informazioni di dubbia legittimità riportate sul sito del Ministero.
(3-00640)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque interne

professioni tecniche

pesca marittima