ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00486

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 511 del 19/05/2021
Abbinamenti
Atto 1/00391 abbinato in data 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPITANIO MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 19/05/2021
LATTANZIO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 19/05/2021
CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/05/2021
DI MAIO MARCO ITALIA VIVA 19/05/2021
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 19/05/2021
ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI 19/05/2021


Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/05/2021
Resoconto ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 26/05/2021
Resoconto ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Resoconto ANZALDI MICHELE ITALIA VIVA
Resoconto BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto LATTANZIO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CAPITANIO MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/05/2021

ACCOLTO IL 26/05/2021

PARERE GOVERNO IL 26/05/2021

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

VOTATO PER PARTI IL 26/05/2021

APPROVATO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Mozione 1-00486
presentato da
LIUZZI Mirella
testo presentato
Mercoledì 19 maggio 2021
modificato
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   La Camera,
   premesso che:
    con l'adozione del trattato di Lisbona, l'Unione europea si è definita come una comunità di valori il cui cardine è costituito dai diritti umani. La libertà di espressione e di informazione è internazionalmente riconosciuta come uno degli elementi chiave nell'architettura dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne ha formalmente ampliato la portata, includendo la libertà e il pluralismo dei media nel settore della protezione. Nel loro insieme, tutti questi strumenti rafforzano una precisa responsabilità degli Stati membri e della stessa Unione europea che consiste nel proteggere pienamente tale diritto umano fondamentale e, al contempo, nel porre in essere misure positive per promuoverne il progresso in modo proattivo;
    gli Stati hanno l'obbligo di rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Non a caso, infatti, l'Unione europea considera la libertà di espressione come una priorità anche per i Paesi candidati e potenziali candidati: i criteri di adesione di Copenaghen, stabiliti dal Consiglio europeo, contemplano infatti la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella loro integralità, il che impone a tutti i Paesi che intendono aderire all'Unione l'assunzione dell'impegno a rimuovere tutti gli ostacoli di natura legale, regolamentare o giudiziaria che possano limitarne l'esercizio;
    nella medesima logica rientra la legge di ratifica della «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società» cosiddetta convenzione di Faro, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2020, con l'obiettivo di stabilire il valore del patrimonio culturale per la società europea, riconoscendo la conoscenza e il patrimonio culturale come diritti dell'essere umano;
    la libertà di manifestazione del pensiero è una pietra angolare della democrazia e di uno Stato di diritto, così come affermato dalla Corte costituzionale più volte fin dalle sue prime sentenze. Infatti, così come affermato dalla Consulta, «è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle [...] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (sentenza n. 9 del 1965): quindi, il diritto di cui all'articolo 21 è forse «il diritto più alto dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione» – parafrasando quanto affermato dalla Consulta (sentenza n. 168 del 1971);
    il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rubricato «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», reca all'articolo 3 il principio fondamentale secondo cui «Sono princìpi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà è dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali»;
    la libertà di informazione, si esercita concretamente mediante il godimento di una serie di diritti, quali il diritto di informare, quello ad informarsi e infine quello ad essere informati;
    la nozione di pluralismo informativo deve essere valutata anche alla luce di parametri che sono, contemporaneamente, quantitativi e qualitativi, poiché, per garantire in concreto il pluralismo, è necessario dare conoscibilità alle molteplici e diverse opinioni esistenti. Ma non si tratta solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare concretamente al cittadino il diritto di essere compiutamente informato, e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione. A, tal proposito, appare fondamentale valutare le ripercussioni che la diffusione delle nuove tecnologie può determinare, in quanto tale diffusione non necessariamente coincide con una maggiore garanzia di pluralismo, considerato che un pluralismo di programmi non corrisponde automaticamente ad un pluralismo effettivo di idee e opinioni;
    il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare;
    le tecnologie digitali hanno senza dubbio fornito nuovi strumenti di democrazia, ampliando quest'ultima in modo rivoluzionario e consentendo ai cittadini di trasformarsi da utenti in produttori di informazioni e contenuti digitali, in linea con le caratteristiche fondative della rete internet stessa. Le tecnologie digitali della comunicazione presentano, al tempo stesso, alcuni rischi direttamente individuabili nelle volontarie strategie di disinformazione e costruzione di fake news insiti nella diffusione virale dei contenuti Internet, nelle difficoltà e di circoscriverli in tempo utile affinché non arrechino danno, minaccia od offesa a singoli o comunità, con particolare riferimento a quelle che già subiscono forme di discriminazione nel mondo fisico e online. D'altra parte, insiste sicuramente anche il rischio di censura che potrebbe essere esercitato dalle piattaforme di social media e dai giganti della tecnologia, nonché da Stati non democratici in grado di esercitare come propria volontà politica un controllo sul circuito dell'informazione digitale e quindi delle libertà individuali;
    il contrasto delle notizie false è stato un obiettivo fortemente ricercato nell'azione politica degli ultimi anni, che spesso ha richiamato alla necessità di promuovere presso i cittadini una maggiore sensibilità e attenzione alla veridicità delle informazioni e alla qualità delle fonti; al tempo stesso, le testate giornalistiche, le piattaforme e i creatori di contenuti digitali sono stati chiamati a misurarsi con un rischio di diffusione di notizie false quanto mai alto, in un percorso di verifica e approfondimento in grado di far emergere la qualità editoriale e che necessita quindi della valorizzazione e del supporto anche da parte del Governo, soprattutto alla luce della fase emergenziale che si sta vivendo;
    le tecnologie digitali, offrendo nuove possibilità di produzione e diffusione dei contenuti, presentano quotidianamente nuovi rischi ed opportunità, e necessitano di particolare attenzione laddove sussistano particolare forme di asimmetria di potere e visibilità, in grado di generare o rafforzare forme di bullismo digitale e di discriminazione di singoli cittadini o di intere comunità;
    a tal fine, occorre ribadire il carattere fondamentale dell'impegno delle istituzioni a garantire un pluralismo delle fonti e degli strumenti dell'informazione, alimentando un dibattito aperto, trasparente e uniformato al principio del contraddittorio;
    il tema del pluralismo, soprattutto in relazione alla proprietà e alla gestione dei media, ha assunto rilevanza crescente nel nostro Paese, rendendo necessarie nuove politiche pubbliche per guidare l'imponente processo di trasformazione in atto. Lo sviluppo della rete, di internet, da molti è considerato, in modo assiomatico, come un ambiente potenzialmente in grado di ampliare gli spazi di pluralismo, senza considerare il rischio inverso di generare posizioni dominanti che finirebbero col penalizzare l'industria editoriale tradizionale, che pure ha sostenuto negli ultimi anni ingenti investimenti per realizzare processi di integrazione multimediale e che, in mancanza di accordi di sistema, vedrà una sempre più marcata riduzione della remunerazione dell'opera creativa a carattere editoriale a causa del trasferimento verso i cosiddetti over the top;
    secondo l'articolo 2 del citato decreto, il Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) comprende, le attività concernenti: la stampa quotidiana e periodica; l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; i radio e servizi di media audiovisivi; il cinema; la pubblicità esterna; le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; le sponsorizzazioni;
    la normativa attualmente in vigore prevede specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti: i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (costituito in base all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249 del 1997) non possono, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del Sic, il cui valore viene determinato annualmente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2005);
    inoltre, le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel Sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo secondo l'articolo 43, comma 11;
    la legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53), all'articolo 3 contiene princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
    nell'esercizio della delega al Governo, uno dei criteri di revisione riguarda il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il che prevede l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali, con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
    un ulteriore criterio è rappresentato dall'esigenza di «promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video», rendendo maggiormente evidente la sempre maggiore influenza esercitata dalle reti che consente la trasmissione di dati e informazioni rispetto al contenuto;
    recentemente, è stato avviato un complesso processo per la liberazione e la successiva riassegnazione delle frequenze radiotelevisive oggi occupate dal digitale terrestre, conseguente all'assegnazione della banda radioelettrica dei 700 Mhz, allo sviluppo delle nuove tecnologie 5G;
    il profondo mutamento in atto delle tecnologie abilitanti alla fruizione di informazioni, le quali assicurano la possibilità di trasmettere una grande quantità di dati con estrema rapidità e bassissima latenza comporterà ulteriori, profondi e rapidissimi mutamenti del ruolo dei media tradizionali. Infatti, le trasformazioni delle modalità di fruizione dei servizi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni porterà al rapido incremento dello sviluppo di piattaforme broadcasting on demand. La rivoluzione digitale, ancora in atto, sta facendo convergere i consumatori di informazione verso un nuovo ecosistema tecnologico, che modificherà il rapporto tra i fornitori di contenuti e i fornitori di infrastrutture, fatto di cui i broadcaster sono ben consapevoli;
    già ora i contenuti radiotelevisivi tradizionali sono fruibili non più solo tramite l'etere, essendo possibile ormai in misura considerevole l'utilizzo anche delle reti mobili per accedervi tramite computer, smartphone, tablet e altri device garantendo in modalità multicasting le stesse opportunità garantite dal broadcasting;
    un aspetto rilevante per chi usufruisce di informazioni tramite i broadcaster, in considerazione della progressiva integrazione tra offerta televisiva e reti che veicolano le offerte stesse, è rappresentato dalla notevole differenza di regolamentazione tra operatori globali over the top e broadcaster tradizionali. Nello specifico, gli operatori globali generano, in molti casi, fatturati riferibili al settore dell'informazione radiotelevisiva ben più alti degli editori tradizionali e radicati sul territorio;
    queste imprese producono un impatto diretto nei mercati dell'audiovisivo e competono per conquistare il tempo e l'attenzione degli utenti. È il caso degli aggregatori e dei contenitori di notizie, delle piattaforme di gaming, che garantiscono la fruizione dei contenuti audiovisivi attraverso device proprietari e non interoperabili per la distribuzione di contenuti in modalità streaming, gratuito o a pagamento, e per la produzione di contenuti originali. Seppure, in una fase iniziale, ciò potrebbe favorire un ampliamento del pluralismo informativo, è realistico pensare che nel tempo, potrebbe condurre all'uniformità, a livello globale, dei contenuti, determinando oggettivamente una contrazione del pluralismo stesso;
    se si osserva da vicino la realtà italiana, si nota che la capacità di recepire nel proprio sistema le reti di informazioni globali, pur senza perdere la capacità di garantire eccellenti produzioni nazionali, ha consentito di non disperdere la specifica e tipica cultura popolare che il sistema dei media ha conservato, attualizzandolo. Nel caso in cui non ci si ponesse l'obiettivo di governare con equilibrio i fenomeni in atto a livello normativo nazionale, europeo e sovranazionale, tale rilevante e strategico patrimonio potrebbe andare disperso, con grave danno per il nostro Paese e per quelli che vertono in condizioni simili;
    le imprese globali, anche in considerazione della loro natura, realizzano una disintermediazione nel rapporto con l'utente non solo a fini pubblicitari, ma anche editoriali, producendo riflessi importanti su vari ambiti dalla struttura del mercato pubblicitario, sulla remunerazione della filiera creativa e, nel settore dell'informazione, sul controllo, la veridicità e la riferibilità delle fonti e delle notizie, ponendo il problema assai significativo delle fake news ricordato in esordio;
    da un punto di vista strutturale, tali imprese globali costituiscono soggetti sostanzialmente apolidi, che possono operare al di sopra delle leggi dal punto di vista fiscale e regolamentare: di imposte, copyright, obblighi di trasmissione, investimenti, norme sui minori. In ragione di ciò, l'Unione europea ha emanato norme di regolazione come il Gdpr, il regolamento (Ue) 2016/679, relativo alla protezione dei dati, che rappresenta un importante passo in avanti nell'omogeneizzazione delle condizioni giuridiche di esercizio;
    in relazione a questo specifico profilo, la raccolta dei dati, fatta dalle principali aziende over the top, produce un bacino importante di risorse economiche grazie ai proventi degli investimenti pubblicitari e al possesso di big data. Questi ultimi rappresentano degli asset centrali per lo sviluppo e l'innovazione, che però avviene principalmente a svantaggio delle imprese audiovisive nazionali le quali, essendo oggetto di una dettagliata e minuziosa regolamentazione, si trovano in una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, ferma restando l'esigenza di garantire produzione di informazione professionale e contenuti di qualità;
    per quanto riguarda l'utilizzo dei cosiddetti big data per le finalità della propria attività di produzione di contenuti informativi, è noto che ciò fa ricavare valore aggiunto per l'impresa, sia sotto il profilo dell'analisi in tempo reale delle reazioni al prodotto offerto, sia attraverso l'utilizzo degli strumenti dell'analisi avanzata dei dati, che consentono all'azienda stessa di ottenere informazioni economicamente rilevanti in quanto in grado di far emergere le preferenze dei fruitori di contenuti sulle applicazioni. La conoscenza delle preferenze dei fruitori di contenuti informativi, pur se non commercializzabili, fornisce ai produttori di contenuti un notevole vantaggio competitivo: è noto, infatti, che l'accumulazione di sterminate basi di dati è la capacità di analisi e utilizzo degli stessi rappresenti la maggiore forza economica di questi soggetti. Per questi motivi è auspicabile un intervento volto a migliorare la regolamentazione del rapporto intercorrente tra il gestore dell'infrastruttura tecnologica e le piattaforme di supporto;
    gli over the top, inoltre, contando sulla loro natura sovranazionale sia sotto il profilo regolamentare che fiscale e riescono ad operare con risorse relativamente limitate;
    considerando le nuove modalità di comunicazione legate all'uso della rete digitale, è necessario tenere presente le concrete conseguenze derivanti dalla sussistenza di una formale separazione tra coloro che costruiscono le infrastrutture di comunicazione e coloro che forniscono i servizi di connessione rispetto alla definizione dei contenuti offerti e veicolati, sulle problematiche concernenti la diffusione delle fake news attraverso siti di disinformazione. I contenuti offerti e veicolati, infatti, non possono essere sottoposti a nessun controllo editoriale, in quanto non sono assimilabili giuridicamente né agli editori né ai broadcaster, che, in tal modo, non sono giuridicamente tenuti a un controllo preventivo dei contenuti, né ad assicurare una «linea editoriale»;
    non si può ignorare che per attuare la garanzia del pluralismo dell'informazione non solo in modo formale, ma anche sostanziale, prevedendo di sottoporre a criteri omogenei le distinte fonti di informazione, è necessario considerare che, soprattutto le generazioni più giovani, trovano soddisfacimento al proprio bisogno di informazione ricorrendo a fonti non formalmente e strettamente riconducibili al settore dell'informazione, così da rendere superata la distinzione tradizionale tra operatori di questo settore e soggetti che operano in altri settori o che diventano spesso fonti di informazione sulla base dell'auto-proposizione e che tale nuova modalità di fruizione e acquisizione di notizie richiede una nuova e diversa regolamentazione del settore;
    con la legge di bilancio per il 2019 sono state introdotte modifiche al calendario ed alle procedure per la riassegnazione di tali frequenze televisive, nel periodo transitorio che va dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022, solo successivamente al quale i nuovi standard trasmissivi diventeranno operativi;
    in relazione a tale trasformazione, sono stati previsti contributi per l'acquisto di TV e decoder per la ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard (il cosiddetto bonus TV);
    nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi;
    l'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni, il «Fondo emergenze emittenti locali» per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;
    la legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche attualmente riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma;
    con riguardo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, dal 2021 è stato previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in particolare disponendo che alla Rai spettano tutti i relativi introiti, ad eccezione delle somme destinate con legge a specifiche finalità;
    inoltre, dal 2019 è stato definitivamente fissato l'importo dovuto per il canone di abbonamento alle radioaudizioni e dal 2020 è stata innalzata la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento dello stesso da parte di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
    il 20 maggio 2021, presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, con l'approvazione unanime della risoluzione di maggioranza n. 8-00075, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, e del ruolo essenziale riconosciuto al sistema della stampa, che ha continuato a svolgere una funzione di pubblico interesse, assicurando ai cittadini un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione, sono stati assunti diversi impegni di sostegno al settore;
    la Commissione cultura ha inoltre più volte valorizzato e promosso impegni sul tema dell'educazione all'uso critico dei media, con particolare attenzione a quelli digitali, al fine di costruire una società consapevole e dotata di senso critico, in grado di discernere e decodificare testi e messaggi prodotti dai mass media e dagli utenti. Ciò ha un particolare valore con riferimento ai minori e agli adolescenti, individuati come categoria particolarmente sensibile in quanto impegnata nel fondamentale percorso di crescita e formazione, e bisognosa di interventi dediti e mirati non solamente alla difesa e promozione, ma all'educazione al senso critico e alla conoscenza delle tecniche e delle strategie di comunicazione, al fine di difenderla da attacchi commerciali o politici che rischiano di travolgerli;
    in questo quadro, si ritiene urgente mantenere alta l'attenzione su un settore di prioritaria importanza per la democrazia del Paese,

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione, nel più breve tempo possibile, al riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per favorire un vero pluralismo d'informazione quale fondamento della democrazia mutuato sul principio del pluralismo delle fonti di informazione, costituzionalmente garantito, contrastando ogni tentativo di omologazione e uniformità culturale;

2) a promuovere attivamente il pluralismo dell'informazione, anche attraverso i media digitali on-line, tutelando al tempo stesso i cittadini da usi manipolativi, dalla costruzione e dalla diffusione intenzionale di fake news, e dalla messa in atto di comportamenti discriminatori verso individui e comunità prevedendo altresì specifiche misure per evitare la diffusione di stereotipi di genere offensivi o messaggi sessisti e violenti;

3) a valutare le mutate condizioni di mercato con la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali, valorizzando l'ampia produzione nazionale di qualità con particolare attenzione alla memoria dell'identità culturale e storica italiana, delle sue ricchezze millenarie e specificità, anche con riguardo agli strumenti di informazione professionale on-line a carattere locale, garantendo il pluralismo dell'informazione non solo in modo formale, ma anche sostanziale, sottoponendo a criteri omogenei le distinte fonti di informazione;

4) ad adottare iniziative per tutelare tanto il lavoro editoriale quanto quello giornalistico, contribuendo alla creazione delle condizioni per combattere il precariato dilagante, semplificare le possibilità contrattuali di categoria, garantendo maggiori diritti, tutelare i giornalisti e le giornaliste maggiormente esposte, combattere il fenomeno delle querele temerarie;

5) ad adottare le iniziative di competenza per procedere, il più celermente possibile all'applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» e in prospettiva per procedere a una revisione complessiva del sistema di governance, adottando modelli per le modalità di nomina degli organi e di gestione del servizio pubblico e della concessionaria che ne assicurino l'effettiva indipendenza dal condizionamento dei partiti politici;

6) a farsi promotore attivo presso le istituzioni dell'Unione europea della discussione della proposta di legge sui servizi digitali (Digital services act – Dsa: proposta di regolamento COM(2020)825 sul mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE), considerando il rapido mutamento globale in atto che vede l'ibridazione dei soggetti produttori di contenuti, fornitori di rete e infrastrutture tecnologiche, con il fine di evitare un oligopolio globale che annulli le differenze, le peculiarità e le specificità esistenti, considerato che il ruolo delle infrastrutture non è neutrale ed è presumibile che sarà sempre più in grado di influenzare i contenuti, in tal modo ostacolando potenzialmente il pluralismo dell'informazione;

7) a considerare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione come un sistema interconnesso che deve essere disciplinato da un unico ed efficace quadro normativo, anche al fine di tutelare la diversità culturale e linguistica, per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione e la protezione dei fruitori dei contenuti;

8) ad adottare le iniziative di competenza per garantire lo sviluppo equilibrato di un mercato concorrenziale, individuando la «quota di mercato significativa» alla luce del mutato contesto tecnologico che ha generato realtà di mercato più complesse rispetto al momento storico in cui sono state emanate le norme regolatorie degli stessi, al fine di garantire la concorrenza effettiva e scongiurare casi di influenze significative in grado di distorcere il mercato stesso, lasciando ai singoli Stati il potere di adottare norme specifiche conformi alla situazione nazionale in modo che si preservi il pluralismo, tutelando anche l'istruzione e la cultura specifica di ogni singolo Paese;

9) ad adottare le iniziative di competenza per perseguire l'obiettivo generale della tutela del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero, all'interno del circuito dei numerosi mezzi di comunicazione oggi utilizzabili, sulla base di quanto disposto dalla legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53, e a fronte delle due istruttorie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

10) ad adottare iniziative per prevedere forme di tutela di bambini e bambine, adolescenti e delle fasce a maggiore rischio di povertà educativa attraverso lo sviluppo di una visione critica (critical thinking) e di miglioramento della media literacy attraverso la creazione di percorsi di educazione all'uso critico dei media, senza i quali sono più facilmente preda di fenomeni di disinformazione a discapito dell'ampliamento degli spazi conoscitivi;

11) a favorire, per quanto di competenza, la formazione continua degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo sul presupposto della considerazione del pluralismo come manifestazione di competenze tematiche, espressive, tecniche, deontologiche come auspicabile negli ecosistemi comunicativi digitali;

12) a favorire, anche attraverso la piena attuazione della legge n. 92 del 2019 sull'educazione civica, l'accesso consapevole dei giovani all'informazione, soprattutto a quella mutuata dalle piattaforme «social», contrastando il fenomeno delle fake news;

13) ad adottare iniziative per tutelare e sostenere il comparto dell'editoria in modo tale che l'informazione pluralistica non soggiaccia esclusivamente a logiche di mercato o algoritmiche;

14) ad adottare tutte le iniziative utili, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti, a far sì che l'accesso alla professione di giornalista risulti uniformata a stringenti criteri di competenza, autonomia e formazione, proprio in ragione del ruolo fondamentale rivestito dal giornalismo nell'ottica di inveramento del principio democratico.
(1-00486) «Liuzzi, Capitanio, Lattanzio, Casciello, Marco Di Maio, Fornaro, Angiola».