ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02215-AR/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 220 del 29/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/04/2014


Stato iter:
30/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/04/2014
DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/04/2014

ACCOLTO IL 30/04/2014

PARERE GOVERNO IL 30/04/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/04/2014

CONCLUSO IL 30/04/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02215-AR/004
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 29 aprile 2014, seduta n. 220

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha anche ad oggetto l'impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale;
    a tal fine viene introdotto, all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, un nuovo comma 4-bis, regolante la possibilità di erogazione da parte del S.S.N. di un medicinale per un'indicazione terapeutica diversa da quella per il quale è registrato;
    la materia in oggetto presenta profili di particolare delicatezza, in ragione della necessità di garantire, da un lato, la sostenibilità economica del S.S.N., dall'altro la salute dei pazienti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, affinché la valutazione dell'AIFA, di cui al citato comma 4-bis, sia compiuta sulla base di due chiari parametri: quello dell'economicità del trattamento per il S.S.N. e quello della conformità a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale ovvero a sperimentazioni condotte secondo le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica vigenti;
   a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, con le quali sia espressamente previsto che il procedimento di cui al citato comma 4-bis possa essere iniziato d'ufficio dell'AIFA o ad istanza di associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
   a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, affinché, in caso di valutazione positiva dell'AIFA rispetto all'uso per un'indicazione terapeutica diversa da quella per il quale è registrato, l'AIFA emetta un'espressa «dichiarazione di pubblico interesse»;
   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a porre al vaglio della Corte dei conti le deliberazioni dell'AIFA, ai sensi del comma 4-bis, idonee a consentire l'erogazione del medicinale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per la relativa registrazione.
9/2215-AR/4Catalano.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

EUROVOC :

prodotto farmaceutico

medicinale

servizio sanitario nazionale