Legislatura: 17Seduta di annuncio: 220 del 29/04/2014
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/04/2014 DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/04/2014
ACCOLTO IL 30/04/2014
PARERE GOVERNO IL 30/04/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/04/2014
CONCLUSO IL 30/04/2014
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame ha anche ad oggetto l'impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale;
a tal fine viene introdotto, all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, un nuovo comma 4-bis, regolante la possibilità di erogazione da parte del S.S.N. di un medicinale per un'indicazione terapeutica diversa da quella per il quale è registrato;
la materia in oggetto presenta profili di particolare delicatezza, in ragione della necessità di garantire, da un lato, la sostenibilità economica del S.S.N., dall'altro la salute dei pazienti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, affinché la valutazione dell'AIFA, di cui al citato comma 4-bis, sia compiuta sulla base di due chiari parametri: quello dell'economicità del trattamento per il S.S.N. e quello della conformità a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale ovvero a sperimentazioni condotte secondo le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica vigenti;
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, con le quali sia espressamente previsto che il procedimento di cui al citato comma 4-bis possa essere iniziato d'ufficio dell'AIFA o ad istanza di associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative legislative o regolamentari, affinché, in caso di valutazione positiva dell'AIFA rispetto all'uso per un'indicazione terapeutica diversa da quella per il quale è registrato, l'AIFA emetta un'espressa «dichiarazione di pubblico interesse»;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a porre al vaglio della Corte dei conti le deliberazioni dell'AIFA, ai sensi del comma 4-bis, idonee a consentire l'erogazione del medicinale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per la relativa registrazione.
9/2215-AR/4. Catalano.
SIGLA O DENOMINAZIONE:AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)
EUROVOC :prodotto farmaceutico
medicinale
servizio sanitario nazionale