ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00221

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 08/02/2017
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/01130
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
08/02/2017
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 08/02/2017

APPROVATO IL 08/02/2017

CONCLUSO IL 08/02/2017

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00221
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 8 febbraio 2017 in Commissione VI (Finanze)

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 59 del 2016 dispone il rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le obbligazioni di Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti poste in procedura di risoluzione il 22 novembre 2015; tuttavia, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'accesso al Fondo di Solidarietà istituito per finanziare i rimborsi sarà limitato ai soli risparmiatori in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo ai fini IRPEF che nel 2015 sia stato inferiore a 35 mila euro;
    il valore complessivo del rimborso sarà pari all'80 per cento dell'importo investito in titoli obbligazionari entro e non oltre il 12 giugno 2014; c’è tuttavia un'ulteriore condizione: la posizione deve essere rimasta aperta fino alla data in cui le banche sono state poste in risoluzione;
    nel conferire la possibilità agli obbligazionisti di ottenere un rimborso automatico parziale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti, in particolar modo l'articolo 8, comma 1, lettera a), del predetto decreto – legge n. 59 del 2016 stabilisce che tale possibilità riguardi solo «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (»Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;
    in seguito a diverse segnalazioni pervenute il FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) sembrerebbe intendere rigettare le domande di rimborso forfettario di coloro che, a fronte di un «acquisto originario in contropartita diretta» con la banca in liquidazione, si trovino nella situazione di avere ceduto/intestato a un parente o a un familiare le obbligazioni subordinate attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi, senza corrispettivo in denaro, compromettendo così, per di più, la possibilità di ricorrere all'arbitrato, in quanto la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale, di cui, peraltro non si conoscono ancora i criteri, le condizioni e le modalità di attivazione; esistono altresì situazioni grottesche, come il caso della cessione tra ex coniugi o fratelli che escono dallo stato di famiglia o ancora delle cessioni dovute a seguito di pignoramento e tante altri casi simili;
    la limitazione descritta risulterebbe altresì in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana,

impegna il Governo

a modificare la disciplina vigente, ampliando la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge n. 59 del 2016 anche ai detentori dei titoli descritti che abbiano ottenuto la titolarità dei medesimi attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi senza corrispettivo in denaro e nelle connesse ipotesi di successione mortis causa e non abbiano acquistato gli stessi direttamente dalla banche messe in risoluzione in data precedente al 22 novembre 2015.
(8-00221) «Villarosa, Ferraresi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

rimborso

eredita'