ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00205

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 12/10/2016
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/01058
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/10/2016
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 12/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
12/10/2016
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 12/10/2016

APPROVATO IL 12/10/2016

CONCLUSO IL 12/10/2016

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00205
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Mercoledì 12 ottobre 2016 in Commissione VI (Finanze)

7-01058 Petrini: Introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA, semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti e degli adempimenti relativi alle ritenute fiscali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    secondo i dati del Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi cinque mesi del 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 156.470 milioni di euro, con un incremento di +4.173 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,7 per cento);
    rispetto al citato totale delle entrate tributarie erariali, le imposte dirette si attestano a 79.569 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +2,0 per cento) e le imposte indirette risultano pari a 76.901 milioni di euro (+2.599 milioni di euro, pari a +3,5 per cento); in particolare, per quanto riguarda le imposte indirette si registra un incremento per i primi 5 mesi del 2016 di entrate derivanti dall'IVA che sono risultate pari a 44.849 milioni di euro (+3.679 milioni di euro, pari a +8,9 per cento) di cui 40.244 milioni di euro (+4.294 milioni di euro, pari a +11,9 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 4.605 milioni di euro (-615 milioni di euro, pari a –11,8 per cento) affluiscono dal prelievo sulle importazioni;
    nel 2015 le entrate IVA sono risultate complessivamente pari a 119.321 milioni di euro con un incremento di 4.831 milioni di euro rispetto il 2014, pari a +4,2 per cento, di cui 106.922 milioni di euro (+5.805 milioni di euro, pari a +5,7 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni;
    nel medesimo periodo gennaio-dicembre 2015 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 9.203 milioni (+217 milioni di euro, pari a +2,4 per cento rispetto al 2014), di cui 3.100 milioni di euro derivanti dall'IVA con un incremento di +271 milioni di euro, pari a +9,6 per cento;
    il Documento di economia e finanza 2016, che ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione, attraverso il piano di riforme strutturali, le misure di stimolo agli investimenti pubblici e privati e il consolidamento della finanza pubblica, prevede tra l'altro, per il 2016, una riduzione della pressione fiscale di 0,7 punti percentuali, al 42,8 per cento del prodotto interno lordo (classificando il «bonus 80 euro» per gli effetti sul reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2 per cento);
    a settembre 2015, in allegato alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2015, il Governo ha presentato alle Camere il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, che quantifica in 91,4 miliardi di euro su base annua (6,6 per cento del prodotto interno lordo) il tax gap (o divario fiscale) riferito alla media degli anni 2007-2013 in relazione all'IVA, alle imposte dirette sulle imprese e sul lavoro autonomo e all'IRAP di cui in particolare il 44 per cento derivante dall'IVA (circa 40 miliardi);
    il contrasto all'evasione fiscale riveste un'importanza fondamentale ai fini del perseguimento di un più elevato grado di equità e di efficienza finanziaria e dell'acquisizione di maggiori risorse da utilizzare per lo sviluppo socio-economico e costituisce inoltre parte integrante della lotta contro l'illegalità;
    in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, sono stati emanati 11 decreti legislativi, tra cui, in particolare, il decreto legislativo n. 127 del 2015, in attuazione dell'articolo 9 della citata delega fiscale, che prevede norme in materia di incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
    in particolare, nel citato provvedimento, è prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'introduzione della possibilità, per i contribuenti che opteranno per la fatturazione elettronica, di utilizzare gratuitamente, dal 1o luglio 2016, il servizio dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche; a decorrere dal 1o gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione; l'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata, di quinquennio in quinquennio: in sostanza, si tratta del superamento dell'emissione dello scontrino ai fini fiscali;
    a favore dei soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, vengono meno determinati obblighi di comunicazione (spesometro; black list); i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria; i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati;
    mentre l'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, introdotto dalla finanziaria 2008, persegue gli obiettivi specifici di ridurre e controllare la spesa pubblica, nonché di migliorare la trasparenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, il nuovo meccanismo di trasmissione in via telematica dei dati all'amministrazione finanziaria, previsto dal citato decreto legislativo n. 127 del 2015, ha natura opzionale e si pone come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, nonché di snellimento nei rapporti con il fisco;
    sempre in attuazione della citata delega fiscale, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali le cui disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori;
    lo studio del Fondo monetario internazionale (FMI) «rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali», del 19 luglio 2016, che rappresenta il risultato della consulenza tecnica fornita dagli esperti del FMI in risposta alla richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di esaminare l'organizzazione, la governance e la prestazione operativa dell'amministrazione fiscale, evidenzia che, nonostante l'alto livello di gettito, la performance delle entrate tributarie ha un andamento altalenante nelle imposte principali ed è bassa nel caso dell'IVA;
    secondo le stime dell'Agenzia delle entrate, un'importante riduzione del gap IVA è stata raggiunta prima della crisi finanziaria, tuttavia, durante la crisi questa percentuale è cresciuta di nuovo al 30 per cento e si è mantenuta su quel livello;
    tra le principali raccomandazioni contenute nel citato rapporto dell'IMF si ricordano: a) la necessità di miglioramento della governance delle agenzie fiscali, ripristinando l'autonomia delle agenzie fiscali tramite il potere di procedere ad assunzioni e promozioni e la possibilità di prevedere una specifica struttura che si occupi delle carriere, nonché l'adozione di un mandato a termine per il direttore; b) la possibilità di consentire alle agenzia di sviluppare una visione istituzionale quinquennale per migliorare la gestione strategica e la previsione dell'attribuzione, graduale nel tempo, di una responsabilità esclusiva all'Agenzia delle entrate in materia di verifiche e indagini tributarie; c) la riduzione dei rischi di compliance e selezione dei casi da parte del livello regionale dell'amministrazione finanziaria anche prevedendo l'istituzione di un'unità speciale dedicata alla gestione della compliance e l'attuazione di progetti per l'aumento dell'adesione spontanea nei settori ad alto rischio; in relazione al miglioramento della fedeltà fiscale in materia di IVA, è raccomandata l'introduzione di dichiarazioni mensili e trimestrali e la riduzione delle informazioni richieste nonché la revisione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti per promuovere una più tempestiva riscossione delle imposte; d) l'adozione di azioni concrete per affrontare le cause alla base dell'accumulo dei debiti fiscali tramite l'allineamento delle disposizioni in materia di rateizzazione con i trend internazionali;
    anche l'OCSE, a seguito della richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha avviato una revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, delineando un deficit dell'amministrazione finanziaria nella riscossione dell'IVA; in particolare, il documento dell'OCSE afferma che la richiesta ai contribuenti di fornire informazioni sull'IVA annualmente, diversi mesi dopo la fine di un periodo d'imposta, essendo i pagamenti IVA effettuati mensilmente o trimestralmente, genera consistenti tempi di attesa che favoriscono le frodi IVA; particolare attenzione e urgenza dovrebbe essere data quindi nel riformulare gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA con limiti fissati per evitare l'imposizione di inutili oneri ai piccoli commercianti e semplificando la dichiarazione annuale IVA, nonché incentivando l'uso della fatturazione elettronica;
    la direttrice dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, tenutasi il 20 luglio 2016, citando i rapporti dell'OCSE e dell'FMI che auspicano il passaggio da una cadenza annuale delle dichiarazioni a una più frequente, ha dichiarato che la tempestività sarebbe un elemento fondamentale per combattere le frodi sull'IVA;
    secondo la direttrice, infatti, i crediti fiscali inesigibili riguardano soprattutto l'IVA e l'esperienza ha mostrato che le frodi su tale imposta si manifestano con estrema immediatezza in particolari settori commerciali, con riguardo a determinati beni o servizi e per un tempo limitato; in relazione a tali settori, l'intervento di controllo ex post che può essere innescato sulla base dei dati delle fatture trasmessi telematicamente, o sulla base delle fatture elettroniche, potrebbe non essere sufficientemente rapido da consentire il recupero dell'imposta evasa; molto più efficace, per combattere le frodi, sarebbe l'applicazione selettiva del sistema dell'inversione contabile, volta a colpire, con un intervento ex ante, esclusivamente quei settori dove si annidano, con maggiore frequenza, detti fenomeni evasivi; il reverse charge, individuando quale debitore di imposta il cessionario o il committente, toglie al cedente, o prestatore, la possibilità di esercitare la rivalsa e poi di non versare l'Iva relativa all'operazione effettuata: per questo, la fatturazione elettronica appare complementare, piuttosto che alternativa al reverse charge, per garantire il contrasto all'evasione e prevenire nuove frodi;
    secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, il sistema di fatturazione elettronica tra privati, avviato il 1o luglio 2016, è stato utilizzato nei primi 18 giorni di attività da 13.730 utenti che hanno generato più di 2.700 fatture;
    sarebbe opportuno, pertanto, prevedere un intervento nell'ambito dei decreti correttivi della delega fiscale, in relazione all'incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica tra i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) come strumento di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e snellimento nei rapporti con il fisco, nonché di contrasto all'evasione fiscale attraverso la semplificazione dei controlli da parte dell'amministrazione e il miglioramento della tracciabilità di tutte le operazioni, tenuto conto dei risultati degli studi di rilevanza internazionale enunciati in premessa sulla revisione della struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale italiana, e delle critiche che sono emerse in relazione alla tax compliance;
    lo strumento dell'invio telematico dei dati può essere esteso ed applicato anche per l'invio di dati ulteriori e diversi rispetto a quelli rilevanti ai fini IVA: è il caso delle ritenute alla fonte; al riguardo, sempre più frequenti sono i casi di irregolarità, infedeltà e omissione delle certificazioni uniche e del modello 770 da predisporre e presentare da parte del sostituto d'imposta; di ciò è consapevole la stessa Agenzia, che è intervenuta con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, precisando, in linea con la giurisprudenza consolidata, che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita; sennonché, la soluzione individuata dalla prassi applicativa dell'amministrazione finanziaria, seppure risolutiva, finisce per porre a carico del sostituito ulteriori oneri contabili e di documentazione (oltre quelli ordinari già previsti dalla legge) nonché lo espone al concreto rischio di verifiche e controlli fiscali circa la spettanza della ritenuta scomputata in dichiarazione, aggravando la stessa attività di verifica dell'Agenzia;
    inoltre, va evidenziato come l'eventuale irregolarità, infedeltà e omissione della presentazione della certificazione unica e del Modello 770 da parte del sostituto, espone ancor di più il sostituito al controllo fiscale da parte dell'Agenzia; anzi, l'assenza di dati e notizie fiscali sul sostituto vincola l'Agenzia a rivolgersi al sostituito per il controllo della correttezza delle ritenute indicate in dichiarazione dei redditi; sicché, oltre alla decurtazione patrimoniale subita a seguito della ritenuta, il sostituito finisce per essere costretto anche a dover sopportare il controllo fiscale dell'Agenzia e, soprattutto, a dover dimostrare la regolarità dei dati dichiarati attraverso costosissime gestioni manuali dei documenti da esso stesso prodotti ma anche prodotti da terzi, come istituti finanziari presso i quali è stato ricevuto l'incasso; l'onere di tale gestione è ulteriormente aggravato dalla circostanza che non sussiste corrispondenza univoca tra i pagamenti effettuati dai sostituti ai propri fornitori e i flussi dei documenti fiscali da questi ultimi emessi, potendo i pagamenti essere sia a saldo che cumulativi di più fatture anche emesse in diverse annualità;
    l'estensione dell'obbligo di invio telematico anche alle ritenute alla fonte garantirebbe senz'altro una maggiore certezza dei rapporti tra Fisco e contribuenti; in alternativa, sarebbe comunque auspicabile una modifica del modello F24 in uso, introducendo la possibilità di indicare analiticamente i dati di riferimento del soggetto beneficiario del compenso sottoposto a ritenuta e l'identificativo della corrispondente fattura, agevolando notevolmente l'attività di verifica dell'Agenzia delle entrate;
    l'introduzione di tali misure rappresenterebbe anche un'occasione per realizzare una sostanziale semplificazione fiscale, in quanto si potrebbero esonerare i contribuenti dagli obblighi dichiarativi e di certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonché, a regime, dalla stessa trasmissione del modello 770, che potrebbe essere limitato alle sole fattispecie connesse a particolari esigenze operative;
    ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del Testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi in cui la ritenuta venga operata nell'anno successivo a quello di competenza del ricavo o compenso sul quale è operata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la ritenuta deve essere scomputata nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza del ricavo o compenso; tale disposizione, introdotta con il fine di agevolare il contribuente, presenta tuttavia profili di criticità che vanno superati: lo scomputo della ritenuta operata l'anno successivo a quello di competenza nella dichiarazione relativa al periodo precedente comporta notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni; inoltre, va rilevato come il carattere precettivo della disposizione, la quale impone al contribuente di riportare la detrazione nella prima dichiarazione utile, comporti la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri;
    la modalità di pagamento in contanti, consentita fino all'importo di euro 3.000, priva di tutela i soggetti che subiscono la ritenuta in quanto, in caso di contestazione circa la regolarità dei versamenti, non possono fornire alcuna prova certa in merito alla ritenuta subita, quale potrebbe essere il bonifico del compenso al netto della ritenuta operata dal sostituto; inoltre, il pagamento in contanti dei compensi sottoposti a ritenuta ha anche seri riflessi negativi in termini di evasione fiscale: il sostituito, infatti, potrebbe farsi carico lui stesso del versamento del corrispettivo percependo dal committente l'intero compenso al lordo della ritenuta che poi non verrebbe versata nelle casse dello Stato, procurandosi agevolmente una prova documentale del versamento (quale potrebbe essere una ricevuta di versamento postale su conto corrente, fittiziamente intestata al committente), con la quale dimostrare di averla subita anche in corso di eventuale accertamento: nel caso di servizi forniti a condominii, è prassi del settore eseguire in contanti i pagamenti di compensi sottoposti a ritenuta,

impegna il Governo:

   a) ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti, in una prospettiva di medio periodo, ad assumere iniziative per introdurre l'obbligo della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di fatturazione, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia l'esigenza di contrastare l'evasione di tale tributo, sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA attraverso l'eliminazione di una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto spesometro); le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta « black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA;
   b) ad attuare tempestivamente quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva;
   c) ad assumere iniziative per l'introduzione, garantendo un'adeguata copertura degli oneri, di detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
   d) a valutare la possibilità di escludere gli accertamenti analitico-induttivi, basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti che utilizzano strumenti che assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati;
   e) per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio dei dati in forma telematica, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, a prevedere l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   f) a prevedere la messa a disposizione gratuita di soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i più comuni programmi gestionali in uso, consentendo l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, così da consentire anche alle piccole e medie realtà imprenditoriali di beneficiare in pieno delle agevolazioni previste dal regime di trasmissione telematica dei dati di fatturazione;
   g) a mettere gratuitamente a disposizione dei contribuenti strumenti avanzati e moderni che consentano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica, così da consentire la necessaria automazione e integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;
   h) sempre nell'ottica di una progressiva semplificazione fiscale, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive anche per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ma che rilevano ai fini delle imposte sui redditi (canoni di locazione, costi del personale, quote annuali di ammortamento dei beni durevoli, oneri condominiali per citarne alcuni), onde consentirne l'agevole annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile e a sopprimere, sotto tutti i profili, gli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale e limitandone l'applicazione, in una prima fase, ai contribuenti IVA in regime semplificato;
   i) a valutare l'opportunità di stabilire – in un arco temporale che non infici la funzionalità del sistema – l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati, onde consentire al contribuente di correggere gli errori commessi in buona fede e sanare eventuali ritardi;
   l) al fine di garantire una maggiore certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti in materia di accertamento degli obblighi di dichiarazione e versamento delle ritenute alla fonte, per i soggetti che corrispondono compensi sottoposti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a prevedere l'obbligo, in sostituzione del rilascio della certificazione unica, di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita IVA, del numero progressivo identificativo della fattura e della relativa ritenuta operata, valutando altresì la possibilità di esentare tali soggetti dalla presentazione del modello di dichiarazione 770; in alternativa, sempre per le medesime finalità, a rivedere il modello di pagamento F24 in uso, introducendo l'obbligo di indicazione analitica dei dati necessari a garantire all'amministrazione finanziaria, e allo stesso contribuente, la possibilità di risalire al soggetto beneficiario del compenso sottoposto a ritenuta e a identificare la corrispondente fattura;
   m) modificando l'articolo 22, comma 1, la lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a prevedere, per le ritenute subite nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la facoltà per il sostituito (e non più l'onere) di scomputarle dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate, nell'ottica di una semplificazione contabile e dichiarativa in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni;
   n) a introdurre l'obbligo di pagamenti tracciabili per i condominii per il pagamento dei compensi sottoposti a ritenuta (o ad acconto di imposta) ai sensi dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(8-00205) «Petrini, Pisano, Pelillo, Pesco, Causi, Alberti, Barbanti, Fico, Capozzolo, Ruocco, Carella, Villarosa, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Paglia, Pagano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

evasione fiscale

imposta diretta