Legislatura: 17Seduta di annuncio: del 17/09/2013
Atto numero: 7/00096
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 17/09/2013 BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/09/2013
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
COLLEGA (RISCON) IL 17/09/2013
APPROVATO IL 17/09/2013
CONCLUSO IL 17/09/2013
Risoluzione 8-00011 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione,
premesso che:
dallo scorso mese di agosto è stata rilevata la presenza del virus dell'influenza aviaria in vari siti della regione Emilia Romagna con diversi focolai, il cui contagio probabilmente è avvenuto a seguito del passaggio di animali migratori;
le analisi effettuate presso il Centro nazionale di referenza di Padova (Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) hanno individuando un ceppo del tipo H7N7 ad alta patogenità per le galline, ma non per l'uomo, a differenza di altri del tipo H7N9 o H5N1;
la tempestiva adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria, approvate dalle competenti istituzioni europee, e l'assenza di pericoli per l'uomo derivanti dal consumo di carne di pollo o uova hanno tutelato il settore, evitando l'instaurarsi di paure non giustificate che avrebbero avuto ripercussioni sulle vendite; è importante ricordare che il settore avicolo italiano è il secondo produttore europeo dopo la Francia con quasi 13 miliardi di uova e 1,2 milioni di tonnellate di carni avicole per un fatturato totale di 5,7 miliardi di euro;
tuttavia, dai primi calcoli si stima che le perdite provocate dall'avaria superino già i dieci milioni di euro sia a causa dei danni diretti relativi agli abbattimenti sia a causa dei danni indiretti provocati dalle necessarie misure adottate dal Ministero della salute per contenere l'eventuale diffusione del virus;
in particolare, le misure di contenimento sanitario incidono sulle fasi centrali della produzione avicola bloccando, a monte, il trasferimento dei capi – con conseguenti problemi relativi al sovraffollamento e al deterioramento delle condizioni di benessere animale – e, a valle, dentro i confini regionali il prodotto «in natura» cioè agricolo; tale situazione produrrà rilevanti danni economici ai produttori e renderà necessario l'aumento delle importazioni sul mercato italiano al fine di soddisfarne la domanda;
le limitazioni alla libera circolazione delle uova da cova e degli animali derivante dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato italiano delle uova da cova, dei pulcini e delle pollastrelle;
con il regolamento (UE) n. 660/2012 la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano per remunerare la distruzione del pollame, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani di pollame a seguito del varo di specifiche restrizioni sanitarie attuate a norma della direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, per debellare l'influenza aviaria negli anni 1999-2003; ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le misure eccezionali previste all'articolo 44 del medesimo regolamento, l'Unione ha contribuito al finanziamento per il 50 per cento delle spese sostenute dallo Stato membro;
tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di giustizia emessa in data 17 gennaio 2012, che ha accolto il ricorso presentato dal Governo italiano contro la Commissione dell'Unione europea per l'omessa adozione di misure eccezionali a sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, per i danni da influenza aviaria subiti dagli allevatori negli anni 1999-2003;
il contenzioso era sorto dopo il varo del regolamento (CE) n. 2102/2004 del 9 dicembre 2004 con il quale la Commissione non aveva accolto la richiesta italiana per la concessione del sostegno anche per i produttori di pulcini da carne oltre che per le uova; la Commissione, infatti, aveva escluso dalle misure eccezionali i pulcini di un giorno, operando, secondo la Corte di giustizia, una distinzione a torto fra le perdite economiche causate dalla soppressione dei pulcini di un giorno e quelle dovute alla distruzione delle uova da cova;
in occasione della precedente crisi aviaria del 2006 il Governo ha predisposto una serie di misure economiche utili per sostenere l'intera filiera avicola, quali l'indennizzo per capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria,
impegna il Governo:
a verificare in sede comunitaria la possibilità di avviare misure compensative a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, ricadenti nelle zone delimitate a causa dell'insorgenza dell'influenza aviaria, mediante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, contributivi e previdenziali nonché mediante la sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie di finanziamento;
a predisporre con urgenza le necessarie misure economiche per sostenere l'intera filiera avicola chiedendo, per la parte riguardante il finanziamento comunitario, alla Commissione europea l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore della carne e delle uova di pollame ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di ammettere al finanziamento a titolo di misure eccezionali di sostegno al mercato gli indennizzi per i capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria;
ad assumere iniziative affinché tutti gli allevamenti di galline ovaiole si adeguino quanto prima alle direttive europee in materia sanitaria e relativamente al benessere degli animali.
(8-00011) «Oliverio, Lattuca, Anzaldi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Franco Bordo».
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