ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00830

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 510 del 26/10/2015
Abbinamenti
Atto 7/00475 abbinato in data 28/10/2015
Atto 7/00804 abbinato in data 28/10/2015
Atto 7/00822 abbinato in data 28/10/2015
Atto 7/00832 abbinato in data 28/10/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00146
Firmatari
Primo firmatario: POLIDORI CATIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
03/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/10/2015
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 03/11/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2015
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE VOTO 03/11/2015
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/10/2015

DISCUSSIONE IL 28/10/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2015

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 03/11/2015

PARERE GOVERNO IL 03/11/2015

DISCUSSIONE IL 03/11/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/11/2015

VOTATO PER PARTI IL 03/11/2015

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 03/11/2015

CONCLUSO IL 03/11/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00830
presentato da
POLIDORI Catia
testo di
Lunedì 26 ottobre 2015, seduta n. 510

   La X Commissione,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein» recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 reca disposizioni dirette a regolare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e fra l'altro provvede a dettare disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e quindi di commercio ambulante;
    gli operatori del commercio ambulante sono nel nostro Paese circa 160.000 e rappresentano quindi una realtà economica e sociale di notevole importanza, sia nei grandi, sia nei piccoli centri e forniscono, avendo costi di esercizio in genere contenuti, un utile contributo ad aumentare la concorrenza nel commercio e quindi al contenimento della dinamica dei prezzi al consumo;
    il citato decreto legislativo, all'articolo 16, considera le aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;
    anche l'applicazione del primo comma dell'articolo 70 del predetto decreto legislativo pone dei problemi a quanto rivela al firmatario del presente atto di indirizzo, agli operatori del settore del commercio ambulante, nel momento in cui estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto oggettivo che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolte da microimprese, spesso a conduzione familiare per cui il disposto del citato comma produrrebbe una evidente distorsione della concorrenza per la maggior forza finanziaria delle società di capitali;
    il comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo stabilisce che, in sede di conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; ma, in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012 e con i successivi interventi normativi di competenza regionale, non sono stati risolti i problemi di fondo del settore che continua a vivere in un clima difficile e di incertezza in quanto solo in sede di prima applicazione viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita» ai fini del rinnovo delle concessioni,

impegna il Governo:

   ad adoprarsi in sede europea per escludere dall'ambito di applicazione della «direttiva Bolkestein» il commercio ambulante e le microimprese, spesso a conduzione familiare, che operano nel settore;
   a promuovere un'iniziativa normativa diretta a prevedere espressamente che i posteggi utilizzati per il commercio ambulante su aree pubbliche non siano ricompresi nella categoria delle risorse naturali, di cui all'articolo 16, 1o comma, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
   ad assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di escludere le società di capitali dall'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche;
   ad adoperarsi, mediante iniziative di competenza, anche favorendo le opportune intese con le associazioni di categoria dei venditori ambulanti, al fine di affrontare e risolvere i problemi del settore provocati dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» che presenta elementi di criticità tutelando così una realtà economica e sociale di grande importanza per il nostro Paese;
   a dare attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014.
(7-00830) «Polidori».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercio ambulante

libera prestazione di servizi

situazione economica