Legislatura: 17Seduta di annuncio: 510 del 26/10/2015
Primo firmatario: POLIDORI CATIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/10/2015 POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE PARERE GOVERNO 03/11/2015 VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2015 POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE DICHIARAZIONE VOTO 03/11/2015 BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/10/2015
DISCUSSIONE IL 28/10/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2015
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 03/11/2015
PARERE GOVERNO IL 03/11/2015
DISCUSSIONE IL 03/11/2015
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/11/2015
VOTATO PER PARTI IL 03/11/2015
IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 03/11/2015
CONCLUSO IL 03/11/2015
La X Commissione,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein» recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 reca disposizioni dirette a regolare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e fra l'altro provvede a dettare disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e quindi di commercio ambulante;
gli operatori del commercio ambulante sono nel nostro Paese circa 160.000 e rappresentano quindi una realtà economica e sociale di notevole importanza, sia nei grandi, sia nei piccoli centri e forniscono, avendo costi di esercizio in genere contenuti, un utile contributo ad aumentare la concorrenza nel commercio e quindi al contenimento della dinamica dei prezzi al consumo;
il citato decreto legislativo, all'articolo 16, considera le aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;
anche l'applicazione del primo comma dell'articolo 70 del predetto decreto legislativo pone dei problemi a quanto rivela al firmatario del presente atto di indirizzo, agli operatori del settore del commercio ambulante, nel momento in cui estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto oggettivo che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolte da microimprese, spesso a conduzione familiare per cui il disposto del citato comma produrrebbe una evidente distorsione della concorrenza per la maggior forza finanziaria delle società di capitali;
il comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo stabilisce che, in sede di conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; ma, in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012 e con i successivi interventi normativi di competenza regionale, non sono stati risolti i problemi di fondo del settore che continua a vivere in un clima difficile e di incertezza in quanto solo in sede di prima applicazione viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita» ai fini del rinnovo delle concessioni,
impegna il Governo:
ad adoprarsi in sede europea per escludere dall'ambito di applicazione della «direttiva Bolkestein» il commercio ambulante e le microimprese, spesso a conduzione familiare, che operano nel settore;
a promuovere un'iniziativa normativa diretta a prevedere espressamente che i posteggi utilizzati per il commercio ambulante su aree pubbliche non siano ricompresi nella categoria delle risorse naturali, di cui all'articolo 16, 1o comma, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
ad assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di escludere le società di capitali dall'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche;
ad adoperarsi, mediante iniziative di competenza, anche favorendo le opportune intese con le associazioni di categoria dei venditori ambulanti, al fine di affrontare e risolvere i problemi del settore provocati dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» che presenta elementi di criticità tutelando così una realtà economica e sociale di grande importanza per il nostro Paese;
a dare attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014.
(7-00830) «Polidori».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):commercio ambulante
libera prestazione di servizi
situazione economica