ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00567

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 16/01/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00567
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Venerdì 16 gennaio 2015, seduta n. 364

   La VI Commissione,
   premesso che:
    in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il decreto ministeriale 28 novembre 2014 individua i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'imposta municipale propria – Imu dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statica ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;
    il suddetto decreto ministeriale, nel definire l'ambito applicativo dell'imposta, dispone l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati ad una altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla base dell’«Elenco dei comuni italiani» predisposto dall'ISTAT, per i terreni agricoli dei comuni ubicati ad una altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, come individuati dal citato elenco, che siano però posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola o a questi concessi in affitto o in comodato e per i terreni ad imputabile destinazione agrosilvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
    la norma ha previsto inoltre che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta avrebbero dovuto effettuare il versamento entro lo scorso 16 dicembre, termine poi prorogato al 26 gennaio 2015 dalla legge di stabilità 2015 che ha recepito le disposizioni del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185;
    a seguito del ricorso presentato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani, il TAR del Lazio ha disposto la sospensiva del decreto ministeriale in parola contestando il criterio del parametro altimetrico della sede municipale come riferimento per l'individuazione dei terreni in esenzione Imu, rimandando al prossimo 21 gennaio la decisione definitiva;
    la reintroduzione dell'Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane si configura come una ulteriore vessazione della montagna la cui produzione agricola già sconta condizioni di disagio e difficoltà operative e di esercizio legate alle particolarità morfologiche dei territori, alle impervie condizioni climatiche nonché alle difficoltà di spostamento e contrasta con la necessità, più volte rimarcata dalle istituzioni locali, dal Governo e dalla stessa Unione europea, di risolvere i problemi della frammentazione fondiaria, della gestione dei terreni disagiati e dei boschi al fine di difendere e valorizzare la produttività delle aree montane, marginali e rurali;
    il criterio dell'altitudine, così come stabilito dal decreto ministeriale, appare inoltre del tutto inadeguato ad individuare i terreni soggetti al pagamento dell'imposta, posto che tra Alpi ed Appennino il territorio montano non è tutto uguale ma ha precise conformazioni che vanno considerate e rispettate, essendosi verificati numerosi casi in cui la sede del Municipio è posta a 590 metri di altitudine mentre molte sue frazioni, che ospitano terreni agricoli, si trovano ad oltre 1000 metri, ovvero ampi terreni che si estendono per una parte a 590 metri e per l'altra a 602 metri di altezza,

impegna il Governo:

   ad intervenire urgentemente, anche alla luce della sospensiva pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, al fine di esentare per l'anno di imposta 2014 i terreni agricoli ricadenti in aree montane dal pagamento dell'Imu e di valutare ogni possibile iniziativa volta a stabilizzare tale agevolazione;
   a valutare l'opportunità di escludere dal pagamento dell'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

(7-00567) «Cancelleri, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Alberti, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

esenzione fiscale

imposta locale