ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Abbinamenti
Atto 5/06418 abbinato in data 06/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/04/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/10/2016

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08535
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI, DALL'OSSO e GALLINELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la Cesd Sri (Corsi editati schede dispense), nota al pubblico per i marchi Cepu, Grandi scuole e e-Campus, azienda nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, contava 120 centri studio ove venivano offerti servizi universitari, valutazione crediti formativi, corsi di abilitazione professionale, assistenza all'estero per corsi di laurea e/o abilitazione;
   il gruppo Cesd si avvaleva di oltre 3.000 dipendenti e collaboratori;
   l'inquadramento contrattuale del personale è avvenuto, per la maggior parte delle assunzioni, attraverso le cosiddette collaborazioni a progetto e/o comunque mediante contratti di lavoro atipico, caratterizzati da maggiore flessibilità del lavoro, nonostante si siano instaurati rapporti di lavoro spesso decennali;
   molti dipendenti assunti con tali contratti si occupavano di telemarketing, di tutoraggio, di docenze, di informatica e molti di essi che ora hanno terminato la loro collaborazione erano donne con figli; con sentenza n. 139 del 2016 del 17 febbraio 2016 il tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento della Cesd Sri;
   l'ultimo bilancio di Cesd, quello relativo al 2014, si era chiuso con una perdita di 58,9 milioni di euro e debiti complessivi per 122 milioni, di cui 34,3 nei confronti del fisco e 38,4 verso gli istituti di previdenza, frutto del mancato versamento dei contributi ai collaboratori. Il verbale dell'assemblea del 13 aprile 2015 attribuiva il rosso alla «crisi finanziaria delle famiglie», al mancato incasso di 15,6 milioni di ricavi «previsti da due contratti stipulati con il Ministero della difesa libico», all'incremento dei costi legato a una strategia commerciale mirata ad aumentare il fatturato che però «non ha generato il risultato atteso» e, infine, la svalutazione delle partecipazioni nelle controllate Ateneo Formass e Ge Campus;
   a luglio 2015 i poco più di 200 dipendenti diretti sono stati messi in contratto di solidarietà, mentre i più di 2 mila collaboratori rimasti si sono visti congelare gli stipendi dei mesi compresi tra dicembre 2014 e aprile 2015 in attesa delle decisioni del tribunale. Poche settimane prima, invece, l'amministratore delegato di Cesd Franco Bernasconi era stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Roma per evasione dell'iva e mancato versamento di trattenute previdenziali (IlFattoQuotidiano online del 22 febbraio 2016);
   la procura della Repubblica di Roma ha ordinato il sequestro di 3 milioni di euro pari all'IVA non versata all'erario; la società risulterebbe debitrice anche nei confronti dei fornitori, inclusi i dipendenti inquadrati quali collaboratori a progetto e/o coordinati e continuativi verso l'Inps per il mancato versamento dei contributi dovuti;
   la riforma di cui alla legge n. 183 del 2014 prevede che in relazione agli eventi di disoccupazione verificarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata «DIS–COLL»;
   al fine del riconoscimento della «DIS–COLL» è necessario, tuttavia, poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1o gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro all'evento congiuntamente, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, a un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. Tuttavia, è evidente che quanto riferito sul mancato versamento regolare della contribuzione a favore dei collaboratori ha enormi conseguenze sui medesimi, i quali, infatti, non possono vantare il diritto al riconoscimento della DIS–COLL (almeno 3 mesi di contributi a partire dal 1o gennaio 2014 ed una mensilità nel 2015);
   molti ex collaboratori vantano crediti nei confronti della Cesd s.r.l. ma soprattutto è accaduto che, a causa del mancato versamento contributivo, necessario non solo per poter accedere alla cosiddetta «Dis. Coll.», molte collaboratrici ed ex collaboratrici si sono viste negare la possibilità di poter godere anche di un diritto sacrosanto come la maternità, poiché l'Inps spesso ha riscontrato la mancanza della contribuzione prevista per l'erogazione della suddetta indennità;
   inoltre, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 80 del 2015 riconosce solo a partire dall'anno 2015 il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali, cosicché molte collaboratrici sono rimaste escluse da tale tutela;
   paradossalmente, nonostante l'intervenuto fallimento, l'attività economica di fatto continua, poiché il presidente e fondatore Francesco Polidori ha ceduto in affitto le attività e la gestione dei marchi a Studium, la nuova società creata sempre nell'aprile 2015 dai figli di Polidori, Pietro e Martina (IlFattoQuotidiano del 22 febbraio 2016);
   ora il fallimento della società pronunciato dal tribunale di Roma rende molto difficile il recupero dei crediti vantati dagli ex collaboratori alcuni dei quali hanno lavorato anche per numerosi anni per Cesd nonché il recupero dei contributi mancanti utili agli ex collaboratori per l'accesso alla «Dis. Coll.» o alla indennità di maternità –:
   a quanto ammonti l'entità dei contributi previdenziali trattenuti ai collaboratori con contratti atipici e non versati all'Inps dalla società Cesd S.r.l. ora fallita e quali iniziative si intendano intraprendere per il recupero delle somme dovute;
   se il Governo intenda procedere ad accertamenti volti alla riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato del contratto di collaborazione intercorso tra la Cesd e gli ex collaboratori al fine di contribuire a far luce sull'effettiva entità dei crediti vantati dai lavoratori;
   se il Governo intenda attivarsi, in ogni caso, per il riconoscimento dell'indennità disoccupazione mensile, denominata «DIS–COLL», a favore dei collaboratori atipici coinvolti assumendo iniziative anche di tipo normativo, affinché la «Dis-Coll» e l'indennità di maternità possano essere riconosciute anche in presenza di irregolarità dei versamenti da parte dell'azienda, estendendo l'arco temporale di applicazione del principio della automaticità delle prestazioni Inps al fine di non penalizzare ulteriormente tale categoria di dipendenti. (5-08535)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08535

  Le interrogazioni degli Onorevoli riguardano entrambe il mancato versamento da parte del gruppo Cesd Srl dei contributi previdenziali ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione e di maternità nei confronti dei lavoratori con rapporto di collaborazione.
  Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. Il medesimo decreto ha, tra l'altro, introdotto nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione.
  In particolare, l'articolo 15 del predetto decreto ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015 – in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 – una nuova indennità di disoccupazione mensile (cosiddetta DIS-COLL) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
  Possono beneficiare dell'indennità tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Per beneficiare dell'indennità occorre, oltre lo stato di disoccupazione, che il soggetto interessato possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e la data della cessazione stessa.
  Occorre, inoltre, che il soggetto interessato possa far valere nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro almeno un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia un determinato rapporto reddituale.
Ciò detto, con riferimento alla situazione debitoria del gruppo Cesd Srl nei confronti dell'INPS per l'omesso versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri collaboratori, l'istituto, a seguito di verifiche negli archivi della gestione separata, ha reso noto che, allo stato attuale:
   i crediti già transitati a Equitalia per la riscossione ammontano complessivamente a euro 27.226.588,00 (di cui 23.532.431,00 per contributi e 3.697.156,47 per sanzioni);
   i crediti in fase di trasferimento a, Equitalia), per l'anno 2015, ammontano a euro 2.080.727 (di cui euro 1.947.787,00 per contributi ed euro 132.9400 per sanzioni);
   i crediti in fase di accertamento amministrativo per l'anno 2016 ammontano a euro 389.124,00.

  Pertanto, alla luce della situazione di irregolarità contributiva del gruppo, l'Inps non ha potuto erogare la DIS-COLL ai tutors e ai collaboratori per i quali, peraltro, risulta inapplicabile – in quanto iscritti alla Gestione separata – il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, come da ultimo precisato nella circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015.
  Inoltre da informazioni acquisite presso il Ministero della giustizia, risulta che il 17 marzo scorso il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della Cesd Srl; nell'ambito di tale fallimento, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma ha comunicato che è pendente un procedimento penale per il quale le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto investigativo.
  Con specifico riferimento al quesito inerente alla possibilità che la DIS-COLL possa essere riconosciuta anche qualora sussistano irregolarità contributive da parte dell'impresa, occorre precisare che ogni iniziativa in tal senso non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.
  Da ultimo, informo dalle verifiche ispettive sinora svolte sono emerse potenziali anomalie nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle tipologie contrattuali utilizzate dall'impresa. Segnalo, tuttavia, che nel corso dell'accertamento, la società ha mostrato un atteggiamento collaborativo chiedendo in diverse occasioni l'apertura di una procedura di conciliazione monocratica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, al fine di rendere più celere il soddisfacimento dpi crediti dei lavoratori e il conseguente recupero contributivo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

donna

fallimento