ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05131

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 398 del 24/03/2015
Abbinamenti
Atto 5/05129 abbinato in data 25/03/2015
Atto 5/05132 abbinato in data 25/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2015
Stato iter:
25/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/03/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 25/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/03/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/03/2015

DISCUSSIONE IL 25/03/2015

SVOLTO IL 25/03/2015

CONCLUSO IL 25/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05131
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 24 marzo 2015, seduta n. 398

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione di legittimità costituzionale, posta dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5451 del 2013, sull'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, grazie al quale erano state convalidate, in difetto delle relative procedure concorsuali prescritte dall'articolo 97 della Costituzione, le nomine a ruolo di dirigenti dei funzionari a cui aveva fatto ricorso, per carenza di organo direttivo, l'Agenzia delle entrate, ne ha dichiarato l'illegittimità con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
   per i giudici costituzionali la suddetta norma, pur se posta in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle strutture, dell'Agenzia volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione, avrebbe contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione temporanea di mansioni superiori, senza che contestualmente si fosse provveduto alla graduale copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;
   ed invero lo stesso articolo 8 era intervenuto per sanare la situazione che si era venuta a determinare a far data dal 1992, da quando cioè l'Agenzia delle entrate, facendo ricorso a delle reggenze di natura provvisoria, ha illegittimamente autorizzato alcuni funzionari pubblici senza qualifica, né titoli, a firmare e trasmettere atti in qualità di dirigenti; con successivi decreti-legge, ultimo in ordine di tempo il cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe 2015», è stata prorogata nel tempo l'efficacia di tale anomala nomina, al fine di scongiurare e sanare i vizi di legittimità degli atti firmati dai reggenti degli incarichi;
   l'Agenzia delle entrate, in tutti questi anni avrebbe esercitato eccesso di potere e sviamento di potere, ed oltrepassato, i limiti della propria autonomia regolamentare, violando, in tal modo, i principi fondamentali che governano l'accesso dei funzionari pubblici alla qualifica dirigenziale;
   sul piano dell'efficacia degli atti amministrativi, secondo una giurisprudenza oramai consolidata nel tempo, quando un atto è firmato da un soggetto privo dei poteri, si configura una causa di inesistenza dello stesso che, tra tutti i vizi, rappresenta la categoria più grave e insanabile, anche perché può essere fatta valere, oltre che d'ufficio, anche in ogni stato e grado del giudizio;
   è pertanto legittimo chiedersi, soprattutto a seguito di un pronunciamento simile con una portata dirompente per l'erario in termini di mancato gettito, quale sarà adesso la sorte di tutti quegli avvisi di accertamento firmati dal suddetto personale in difetto di potere e quindi viziati di legittimità, e, con essi delle relative cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti; infatti, alla luce dello stesso pronunciamento, anche le cartelle esattoriali sarebbero del tutto inesistenti perché firmate da tali soggetti, che essendo oramai esautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non avrebbero potuto neanche firmare i relativi accertamenti fiscali; inoltre, ad essere travolti dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sarebbero circa 767 incarichi dirigenziali affidati su un totale di 1.143, e cioè più della metà dei dirigenti attualmente in ruolo: ciò significa che oltre il 50 per cento delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell'Agenzia delle entrate, sarebbero illegittime;
   a seguito della suddetta sentenza tutte le associazioni di consumatori hanno minacciato di essere pronte a presentare, presso tutte le commissioni tributarie del Paese, centinaia di migliaia di ricorsi, qualora dal concessionario della riscossione (Equitalia) non arrivasse un segnale su come intende affrontare la questione relativa alle illegittime notifiche delle cartelle, bloccando immediatamente tutte le procedure esecutive in danno ai contribuenti;
   l'articolo 1, comma 8, del cosiddetto «decreto Milleproroghe 2015», ha ulteriormente prorogato, dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, continuando ad autorizzare, nelle more, le stesse ad attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari grazie alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, norma destinata anch'essa a subire il giudizio d'illegittimità del suddetto articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e del quale dispone la modifica;
   il Ministro interrogato ha dichiarato di avere cognizione del problema e di essere alla ricerca di una soluzione che permetta «di risolverlo alla radice», anche per non vanificare quel prezioso lavoro che ha consentito, nel solo 2014, di recuperare dalla lotta all'evasione circa 14,2 miliardi di euro; 
   in vista dell'imminente pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale il Governo, secondo organi di stampa, starebbe lavorando all'ipotesi di un decreto-legge che disporrebbe una ulteriore proroga di due anni degli incarichi dirigenziali per arrivare rapidamente ad un concorso aperto anche a soggetti esterni alle agenzie fiscali, ma con una riserva per i dirigenti «incaricati», soluzione che però, a parere dell'interrogante, eluderebbe, per tutte le ragioni fin qui esposte, la pronuncia della Consulta;
   la gravità della situazione che si è venuta a determinare richiederebbe un intervento d'urgenza per evitare, da un lato, la completa paralisi delle agenzie fiscali e, dall'altro, l'enorme danno erariale in termini di mancato gettito –:
   come pensi affrontare e risolvere l'intera vicenda esposta in premessa e quale sarà il destino di tutti quegli atti posti in essere nel tempo dai dirigenti illegittimamente nominati. (5-05131)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05131

  Con la sentenza n. 37/2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.
  L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio del maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.
  L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dagli Onorevoli Interroganti, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'Istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. tributaria civile sentenze n. 220/2014, n. 17044/2013, n. 18515/2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa.
  Non si intravedono, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emessi. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.
  Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.
  In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza contenuta nell'interrogazione dell'onorevole Sberna, si rappresenta che sulla base delle disposizioni in materia di trasparenza, sul sito istituzionale delle agenzie sono pubblicati i nominativi e curriculum di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

ricorso per carenza

aiuto urgente