ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 168 del 06/02/2014
Trasformazioni
Trasformato il 20/07/2016 in 4/13881
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 06/02/2014
Stato iter:
20/07/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/02/2014

TRASFORMA IL 20/07/2016

TRASFORMATO IL 20/07/2016

CONCLUSO IL 20/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02075
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Giovedì 6 febbraio 2014, seduta n. 168

   ROSATO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina all'articolo 19 il conferimento di incarichi a tempo determinato e all'articolo 28 l'accesso ordinario alla qualifica di dirigente: il conferimento di incarichi – in particolare –, limitati nella durata e nel loro numero, può avvenire nei confronti di «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, culturale e scientifica» che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale;
   l'articolo in questione indica alcune esperienze o qualifiche che sono ritenute sufficienti a testimoniare i requisiti appena esposti: la formazione universitaria e postuniversitaria, la presenza di pubblicazioni scientifiche, il concreto svolgimento di esperienze di lavoro maturate almeno per un quinquennio anche nella stessa amministrazione, la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature;
   l'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è intervenuto sul decreto legislativo integrando il comma 6 dell'articolo 19 con la previsione normativa secondo la quale «la formazione universitaria richiesta ...(omissis)... non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito» secondo il cosiddetto «vecchio ordinamento» didattico;
   questa nuova previsione non può che intendersi si riferisca ad una in particolare delle molteplici ipotesi che consentono il conferimento degli incarichi, ovvero la «particolare e comprovata qualificazione» di tipo culturale o, al più, scientifica, atteso che un titolo di studio può legalmente attestare l'acquisizione di competenze e conoscenze teoriche ma non può attestare l'acquisizione di una esperienza di tipo professionale, avvenuta «sul campo»;
   al contrario, i requisiti elencati dal citato comma 6 – ai quali va aggiunta la nuova previsione normativa – non potrebbero essere considerati come una sommatoria perché ciò renderebbe la norma irragionevole ed anche inapplicabile;
   una diversa lettura della norma, peraltro, rischierebbe di far sorgere una contraddizione interna alla disciplina del pubblico impiego, atteso che il succitato articolo 28 del decreto legislativo in argomento prevede per l'accesso alla qualifica di dirigente il possesso di una laurea anche di I livello (cosiddetta «triennale»), come confermato da numerose pronunce giurisprudenziali;
   si fa, inoltre, presente che non è possibile modificare la disciplina del pubblico impiego o rivederne gli indirizzi interpretativi senza che vengano attentamente analizzate quelle che possono essere le ricadute sulla organizzazione delle strutture e sulle aspettative dei tanti giovani laureati, posto che negli anni sono intervenute molte novità che hanno mutato l'ordinamento universitario con l'introduzione delle lauree di I livello che sono, a tutti gli effetti, un titolo di studio universitario meritevole di tutela;
   si ritiene urgente, quindi, una interpretazione coerente con il suddetto nuovo ordinamento universitario –:
   se il Ministro conferma l'interpretazione secondo la quale la disposizione introdotta al comma 6, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, debba intendersi si riferisca a solo una delle ipotesi che consentono il conferimento di incarico, facendo salvo il conferimento per particolare e comprovata qualificazione di tipo professionale, motivata da esperienze pregresse e acquisite;
   se il Ministro intenda emanare una circolare interpretativa in tal senso, atteso che la errata o dubbia interpretazione della norma è motivo di incertezza e difficoltà in molte amministrazioni locali.
(5-02075)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2001 0165

EUROVOC :

interpretazione del diritto

istruzione postuniversitaria

qualificazione professionale

riqualificazione professionale

universita'