ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01799

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 146 del 27/12/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/02629
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/12/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/12/2013
Stato iter:
12/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/02/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/02/2014
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/12/2013

DISCUSSIONE IL 12/02/2014

SVOLTO IL 12/02/2014

CONCLUSO IL 12/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01799
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Venerdì 27 dicembre 2013, seduta n. 146

   L'ABBATE, CRIPPA, VALLASCAS, GAGNARLI, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, LUPO, SCAGLIUSI, BRESCIA, CARIELLO, PARENTELA, DE LORENZIS, D'AMBROSIO e BALDASSARRE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico denominato PEAR (piano energetico ambientale regionale) adottato con delibera G.R. n. 827 dell'8 giugno 2007 e poi aggiornato con delibera G.R. n. 602 del 28 marzo 2012, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della regione Puglia;
   il PAN (piano di azione nazionale), previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo vincolante per l'Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali;
   in data 16 dicembre 2011, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione relativa alla «Tabella di marcia per l'energia 2050», la cosiddetta «roadmap 2050», con la quale ha fissato l'obiettivo della riduzione delle emissioni di carbonio dell'80 per cento da raggiungere, appunto, entro il 2050;
   la SEN (strategia energetica nazionale), datata marzo 2013, prevede «il mantenimento di un ruolo chiave del gas nella transizione energetica, nonostante una riduzione del suo peso percentuale e in valore assoluto nell'orizzonte dello scenario. Come evidenziato anche nella Roadmap europea 2050, la sostituzione in Europa del carbone e dell'olio con il gas naturale nel breve e nel medio termine darà un contributo essenziale alla riduzione delle emissioni»;
   in data 9 marzo 2009 la società Enel Produzione spa ha presentato al Ministero dello sviluppo economico – dipartimento per l'energia istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento (merchant-line) in corrente continua tra l'Italia e l'Albania da 500 kV ovvero tra impianti rispettivamente di 1 e 500 megawatt nei paesi di Casamassima (Bari) e Porto Romano (provincia di Durres - Albania), dove Enel possiede un impianto a carbone in funzione dal prossimo anno. Istanza accolta dal Ministero che ha emanato il decreto interministeriale n. 239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013;
   la lunghezza complessiva del tracciato marino è di circa 197 chilometri di cui 27, in acque italiane sino all'approdo sulle coste del comune di Polignano a Mare (Bari) in località S. Vito, in un'area densamente antropizzata tra Cala Ponte e Porto Cavallo, che interesserà aree attualmente destinate alle attrezzature funzionali e ricettive turistiche, ai sensi dell'articolo 53 del piano regolatore e, successivamente, zone destinate ad uso agricolo. Il tratto terminale di 300 metri nel comune di Polignano in contrada Grottole interesserà un territorio classificato come Va (zone a vincolo archeologico) e Vm (aree di rispetto di beni storico-culturali), per i quali il piano regolatore generale statuisce la inedificabilità. I suddetti cavi saranno posati in una trincea larga circa 0,7 metri e ricavata su percorso stradale che interesserà, per circa 31 chilometri, i comuni di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Turi e Casamassima, con una profondità di circa 1,5 metri. Il tratto terminale, seppur lungo la strada provinciale, per circa 5 chilometri giunge in prossimità di un'ampia zona di interesse archeologico in località Purgatorio, nei pressi della Lama Giotta, su cui insiste un vincolo idrogeologico;
   la centrale Enel di Porto Romano è costituita da unità della capacità di 800 megawatt ciascuna: il 60 per cento della produzione sarà esportato in Italia (7,8 TWh) mentre il restante 40 per cento sarà destinato al mercato albanese, sebbene attualmente l'Albania produca energia al 99 per cento da fonte idrica (energia prodotta 5,15 GWh e potenza installata idrica 1,86 GW). L'investimento per la costruzione del cavidotto è pari a 2,2 miliardi di euro;
   la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nota anche come «direttiva Vas», estende l'obbligo di valutazione ambientale ai processi di pianificazione e programmazione. La valutazione di impatto ambientale agisce necessariamente a un livello del processo decisionale che risente di decisioni già prese in ambito pianificatorio e programmatorio; la direttiva Vas è volta a intervenire all'origine di tali decisioni, con l'obiettivo di «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente» (articolo 1);
   in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge n. 17 del 2007, a partire dal 31 luglio 2007 è entrata in vigore la Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)». Con decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2007 di riordino del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata istituita la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale cui sono assegnate le competenze in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, anche per le opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. La Commissione, infatti, accorpa la Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tra le funzioni della Commissione figurano «le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento»;
   nel decreto Mise-Matt a quanto consta agli interroganti è assente qualsiasi riferimento alla procedura di Vas (valutazione ambientale strategica) applicata al piano di sviluppo della rete di trasmissione (previsto dal terzo pacchetto energia composto da due direttive e tre regolamenti). Il terzo pacchetto energia introduce il piano di sviluppo decennale di rete che deve essere redatto sulla base dei piani di sviluppo nazionali e in conformità con gli scenari elaborati da ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators Electricity). Oltre alla stretta correlazione con i piani nazionali, il piano europeo si propone uno sviluppo coerente con i piani di investimento regionali. Tutto questo è coerente con la strategia europea comune di passaggio verso una low carbon economy;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 regolamenta la redazione dei Sia (studio impatto ambientale) e le leggi regionali lo replicano nella sostanza. Nel Sia prodotto per l'elettrodotto Albania-Italia a giudizio degli interroganti è disatteso l'articolo 5 «Quadro di riferimento ambientale», comma 3, lettera a) «Stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi». Inoltre, come da «Allegato I – Componenti e Fattori Ambientali», «Lo studio d'impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità», mancano le componenti ed i fattori ambientali «f) salute pubblica: come individui e comunità», «h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano» con «la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento» e «la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento»;
   sia la VIA (valutazione d'impatto ambientale) sia il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico autorizzano un impianto relativo ad un progetto di potenza pari a 500 megawatt mentre già adesso, in fase documentale, è prevista una successiva «Fase II» per arrivare a complessivi 1.000 megawatt –:
   se i Ministri interrogati intendano far in modo che vengano completate le procedure e le analisi, soprattutto dal punto di vista elettromagnetico, come riportato in premessa, a maggior ragione in vista di una «Fase II» che porterà l'elettrodotto a 1.000 megawatt;
   se i Ministri interrogati ritengano utilmente strategico il progetto in questione, soprattutto in relazione ai dubbi emersi sul rispetto delle direttive nazionali ed europee, e come questo debba poi interfacciarsi con la rete di distribuzione attualmente esistente, dato che la regione Puglia dispone già di una sovrapproduzione di energia da fonti rinnovabili che risulta sprecata a causa di mancanza di accumulatori efficaci e di una rete sottostante non efficiente;
   se i Ministri interrogati ritengano che l'approvvigionamento da centrale a carbone non metta in difficoltà il rispetto dei parametri normativi europei di riduzione dell'emissione di CO2. (5-01799)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01799

  Preliminarmente preme evidenziare che la linea di interconnessione (c.d. merchant line) oggetto dell'interrogazione, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e previa intesa della Regione Puglia, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.
  Tale norma prevede un procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e delle c.d. merchant lines, cioè «le reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kv qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario».
  In applicazione di tale dettato normativo, la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Mise l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della merchant line tra l'Italia e l'Albania «Casamassima – Porto Romano», fino al confine di Stato italiano.
  Il procedimento autorizzativo ha visto la partecipazione sia delle amministrazioni territoriali, tra le quali la Regione Puglia, con l'espressione dell'intesa al progetto con delibera di Giunta Regionale n. 44/2012 e del parere di compatibilità ambientale, sia delle amministrazioni statali, tra le quali il Ministero della Salute, competente per quanto riguarda la materia delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici CEM, ed il Ministero dell'Ambiente, competente sia in merito alla posa del cavo in mare ex d.lgs. n. 152/2006, sia in materia di rischi incendi.
  Al termine dell'iter autorizzativo è stato emanato il decreto n. 239/EL-155/192 /2013 del 19 settembre 2013 di autorizzazione alla società Enel Produzione S.p.A. delle opere succitate.
  Per quanto attiene al quesito posto dagli On.li Interroganti circa i possibili effetti in termini di campi elettro-magnetici, determinati da un'eventuale realizzazione di una «Fase II» di incremento della potenza elettrica installata in territorio albanese da 500 a 1000 MW, va segnalato che il citato decreto prevede, nella fase esecutiva, una serie di adempimenti posti a carico della società proponente riguardanti i dati dell'esposizione elettromagnetica. Al riguardo, infatti l'articolo 4 del suddetto decreto, comma 8, prescrive che: «Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione».
  Per quanto attiene al rispetto dei parametri europei di riduzione delle emissioni di CO2 a seguito dell'entrata in funzione della centrale termoelettrica albanese alimentata a carbone, si rappresenta che, tali problematiche risultano superate dal momento che è infondato l'assunto che la società Enel stia costruendo in Albania una centrale a carbone.
  Al riguardo, infatti, si segnala che la società Enel ha rappresentato che nell'anno 2007 ha avviato un progetto di sviluppo di un impianto a carbone pulito nella stessa località sopracitata. Tale processo è stato portato avanti per due anni, interrotto e poi definitivamente abbandonato a novembre del 2011, quando la società ha formalmente rinunciato allo sviluppo del progetto, ritirandosi dall'accordo siglato con il Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia albanese.
  In ordine al secondo quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, si sottolinea che la merchant line autorizzata alla società Enel si deve inquadrare tra le infrastrutture previste nel Reg. EU. n. 714/2009 e nel D.lgs. n. 93/2011, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e che pertanto non può avere caratteristiche di linea diretta ad un punto di produzione, ma deve essere sempre considerata, come infrastruttura di collegamento tra la rete elettrica italiana e quella albanese con la quale, nel rispetto dell'interesse generale, è possibile migliorare il mercato energetico europeo e trans europeo.
  Infine, per quanto concerne i temi più precisamente ambientali, si fa rinvio alle valutazioni positive espresse nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti.
  Si chiarisce comunque che sull'opera non è stata richiamata la VAS effettuata sul Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., dal momento che le cd. merchant lines non rientrano tra gli interventi promossi da Terna S.p.A. e finanziati con risorse pubbliche. La compatibilità della linea con la rete elettrica di trasmissione è stata valutata mediante un parere di Terna, acquisito nell'iter autorizzativo.
  Per completezza di informazione, si rappresenta, infine, che il decreto autorizzativo succitato è stato oggetto di ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo, promosso dal Comune di Polignano a Mare. Nella camera di consiglio del 18 dicembre presso il TAR Puglia, il giudice amministrativo ha disposto con ordinanza cautelare la sospensione degli effetti del decreto autorizzativo, al fine di rivedere l'approdo all'interno del territorio comunale di Polignano a Mare.
  Tale ordinanza è ad oggi oggetto di impugnazione da parte della società Enel dinnanzi al Consiglio di Stato.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2006 0300

EUROVOC :

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

Puglia

energia rinnovabile

risorse rinnovabili

direttiva comunitaria

sanita' pubblica