Legislatura: 17Seduta di annuncio: 109 del 31/10/2013
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2013 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 31/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 12/12/2013 Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 12/12/2013 Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/10/2013
DISCUSSIONE IL 12/12/2013
SVOLTO IL 12/12/2013
CONCLUSO IL 12/12/2013
CATALANO, DE LORENZIS e MANNINO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 60 della legge n. 120 del 2010 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo (cosiddette «luci semaforiche intelligenti»);
il termine per l'adozione del decreto è spirato il 12 ottobre 2010;
il decreto non risulta tuttavia ancora adottato;
nelle more dell'adozione del decreto alcuni comuni hanno proceduto autonomamente all'attivazione di «luci semaforiche intelligenti»;
la situazione necessita urgentemente di una più chiara definizione normativa poiché in passato è stata stabilita in sede giurisdizionale l'illegittimità delle «luci semaforiche intelligenti» e, conseguentemente, delle sanzioni irrogate per il mancato rispetto dell'obbligo di arresto del veicolo (si veda ad esempio la sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione del 26 settembre 2007) –:
quali siano state le cause della mancata adozione del decreto e quali iniziative si intendano assumere per garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 60 della legge n. 120 del 2010. (5-01353)
L'onorevole interrogante chiede quali siano le cause della mancata adozione del decreto di cui all'articolo 60, comma 1, della legge n. 120 del 2010 con cui vengono definite, tra l'altro, le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, e quali iniziative si intendano assumere per garantire l'effettiva attuazione di tale norma.
Al riguardo, informo che i competenti uffici del MIT sono in attesa della conclusione delle diverse sperimentazioni avviate con prototipi dei dispositivi previsti dal citato articolo 60.
Tali sperimentazioni hanno lo scopo di verificare, tra l'altro, i comportamenti degli utenti in relazione alle nuove modalità di esercizio degli impianti semaforici.
Ciò al fine della preventiva individuazione, con il suddetto provvedimento ministeriale, dei requisiti per l'approvazione dei dispositivi di cui sopra ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), dell'articolo 192 del connesso regolamento di esecuzione ed attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) nonché della verifica di compatibilità con la norma europea armonizzata EN 12368, in relazione all'obbligo di marcatura CE per i semafori.
Allo stato attuale, pertanto, non è possibile indicare una tempistica precisa per il completamento dell’iter previsto per l'emanazione del decreto di cui trattasi, considerate, nondimeno, le innumerevoli implicazioni connesse con la sicurezza della circolazione: dette sperimentazioni dovranno, infatti, chiarire ogni dubbio circa l'effettiva validità dei suddetti dispositivi e i loro limiti d'impiego; in merito, peraltro, ricordo che i limiti temporali indicati dall'articolo 60, comma 2, della legge n. 120 del 2010, sono solo ordinatori.
Per quanto concerne, più in particolare, gli impianti impiegati per regolare la velocità e gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, si osserva che essi non possono essere abbinati agli impianti semaforici, in quanto comportebbero difformità rispetto alle funzionalità ordinarie delle lanterne semaforiche come indicato dall'articolo 158 del citato regolamento.
Allo stato attuale, quindi, i cosiddetti «semafori intelligenti» non risultano conformi alle vigenti norme e, qualora installati, nelle more dell'emanazione del citato decreto, devono essere riportati alle citate funzioni ordinarie di cui all'articolo 158 del regolamento suddetto.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2010 0120
EUROVOC :applicazione della legge
sicurezza stradale
veicolo