ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00605

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 52 del 12/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/07/2013
Stato iter:
11/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/09/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 11/09/2013
Resoconto CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2013

DISCUSSIONE IL 11/09/2013

SVOLTO IL 11/09/2013

CONCLUSO IL 11/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00605
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Venerdì 12 luglio 2013, seduta n. 52

   CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la recente legge n. 120 del 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 9, mediante l'integrale sostituzione del comma 2 dell'articolo 85 del codice della strada, ha inteso ulteriormente ampliare, rispetto al passato, la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; in data 13 agosto 2011 è entrata in vigore una modifica al codice della strada che prevede fra i veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente sia contemplato anche il «triciclo»;
   la classificazione dei veicoli ai fini del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) riportata all'articolo 47 del suddetto codice della strada non contiene la parola «triciclo» e per questo motivo ci si deve domandare se per «tricicli» siano da intendere solo quei veicoli a tre ruote muniti di un motore, oppure qualsiasi veicolo a tre ruote con o senza motore;
   in forza del decreto ministeriale 5 aprile 1994, recante recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, all'articolo 1, comma 2, si definiscono tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»; parimenti il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 (che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio) all'articolo 1, comma 2, lettera c), qualifica i tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»; anche il decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, recante recepimento della direttiva 2000/56/CE, per triciclo intende quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h»;
   non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, come si evince dalla rubrica dei singoli provvedimenti sopra elencati: la direttiva 92/61/CEE è relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; la direttiva 2002/24/CE è relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, come confermato anche dal comma 1 dell'articolo 1 secondo il quale essa si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, e quindi non ai veicoli a due o tre ruote in genere; la direttiva 2000/56/CE di modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, è relativa alla patente di guida (ovviamente per veicoli a motore); anche la direttiva 21 gennaio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiamare i decreti ministeriali 5 aprile 1994 e 30 settembre 2003, definisce il triciclo quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h», ma risulta relativa alla guida dei tricicli e dei quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti. Ne deriva che le definizioni esaminate non concernono i tricicli, quanto tali, ma solo «i tricicli a motore»;
   il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli definisce il lemma triciclo come quel velocipede a tre ruote, una anteriore e due posteriori, usato specialmente dai bambini, per la maggiore stabilità rispetto alla bicicletta; veicolo a tre ruote, mosso da una pedaliera o da un micromotore, impiegato per il trasporto di merci (Comp. di tri- e -ciclo). Inoltre, l'articolo 50 decreto legislativo n. 285 del 1992 qualifica «Velocipedi» quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
   allo stesso modo, la quarta edizione del Glossary for Transport Statistics dell’United Nations Economic Commission for Europe final version del 14 luglio 2009 denomina «cycle» quel veicolo che ha due o più ruote e di norma è azionato esclusivamente dall'energia muscolare di persone che si trovano su quel veicolo in particolare attraverso un sistema a pedali, leve o bracci (per esempio biciclette, tricicli, quadricicli e carrozze per invalidi);
   la ratio sottesa alla novella recata dalla legge n. 120 del 2010 intende adeguare la norma relativa al comma 2 dell'articolo 85 codice della strada alle nuove realtà cittadine in corrispondenza anche delle esperienze estere, dove il noleggio con conducente di motocicli e risciò a pedali risulta essere una modalità di spostamento molto valida;
   esiste a proposito una richiesta di chiarimento giacente presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata da un dettagliato parere legale. Peraltro, sono già attive iniziative imprenditoriali con risciò a pedali in molte città italiane, quali Roma, Firenze, Milano, Torino, Genova, Bari, Salerno;
   risulta all'interrogante che molte città italiane hanno già tentato in vario modo di dare risposte amministrative alle imprese che si occupano di risciò, ad esempio, Roma (con un progetto sperimentale con i detenuti), Firenze (con vari progetti sperimentali di pubblico trattenimento), Torino (con un bando nei cimiteri comunali), Genova (con una autorizzazione a fare tour turistici), Bologna (con iniziative occasionali);
   vi sono inoltre il grande apprezzamento che i servizi con risciò riscuotono dal grande pubblico e l'interesse di molti cittadini a sviluppare nel centri storici servizi innovativi ed ecologici (a zero emissioni di CO2) di trasporto di persone come avviene in moltissime città europee ed americane –:
   se il Ministro non intenda chiarire con urgenza se con la parola «triciclo» riportata all'articolo 85 del codice della strada attualmente in vigore, si sia inteso consentire sia ai veicoli a motore dotati di carta di circolazione (tricicli a motore, motocarrozzette, e altri) sia ai velocipedi non dotati di carta di circolazione (tricicli a pedali, tricicli con pedalata assistita) la possibilità di svolgere il servizio di noleggio con conducente o se in alternativa con la parola «triciclo» si debbano intendere solo i veicoli a tre ruote a motore e conseguentemente debba essere aggiornato e corretto l'articolo 47 del codice della strada con la previsione e la spiegazione della nuova tipologia di veicoli denominata «triciclo»;
   se si intenda precisare se lo svolgimento di noleggio con conducente con tricicli (cioè veicoli a tre ruote) risulta essere una delle attività economiche «liberalizzate» dai recenti provvedimenti del Governo (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – e decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
   se non si intenda riconoscere una utilità pubblica ai trasporti di persone e cose effettuati con velocipedi e risolvere attraverso iniziative normative specifiche lo svolgimento di servizi di piazza (taxi risciò) a zero emissioni di CO2 per il trasporto di persone e cose con velocipedi limitatamente ai centri storici, alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato, ai parchi e alle piste ciclabili al fine di ridurre le emissioni gassose e la produzione di polveri fini e per creare occupazione giovanile;
   se il Ministro interrogato non ritenga utile promuovere ed agevolare, per quanto di competenza, con il coinvolgimento dell'ANCI, servizi innovativi ed ecologici di trasporto di persone e cose con velocipedi (risciò a pedali o bici-risciò o cargo-risciò) nelle città italiane sopraelencate interessate a sviluppare tali attività nei propri centri storici. (5-00605)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00605

  L'interrogante chiede di chiarire se con la parola «triciclo» riportata all'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) come modificato dalla legge n. 120 del 2010, si sia inteso consentire sia ai veicoli a motore dotati di carta di circolazione (tricicli a motore, motocarrozzette, e altri) sia ai velocipedi non dotati di carta di circolazione (tricicli a pedali, tricicli con pedalata assistita) la possibilità di svolgere servizio di noleggio con conducente o se in alternativa con la parola «triciclo» si debbano intendere solo i veicoli a tre ruote a motore e conseguentemente debba essere aggiornato e corretto l'articolo 47 del citato codice della strada, concernente la classificazione dei veicoli, con la previsione della nuova tipologia di veicoli denominata «triciclo».
  Al riguardo, va senza dubbio riconosciuto che a seguito di numerosi interventi di modifica parziale delle disposizioni codicistiche, anche dettati dalla necessità di allineare il diritto nazionale a quello comunitario, ne risulta in parte compromessa l'organicità, anche lessicale del testo.
  In merito devo evidenziare che l'articolo 50 del Codice della strada, richiamato dall'Interrogante, definisce i velocipedi quali veicoli a due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare ovvero a pedalata assistita.
  Proprio perché è espressamente precisato che tali veicoli possano avere due o più ruote, è chiaro che il numero di ruote non è l'elemento qualificante per la classificazione nazionale di cui al citato articolo 47, comma 1: pertanto i «tricicli», intesi nell'accezione a-tecnica di cui al dizionario della lingua italiana Devoto-Oli riportata dall'Interrogante, sono senz'altro qualificabili tecnicamente velocipede.
  Con riferimento, poi, alla classificazione internazionale dei veicoli, il comma 2 del citato articolo 47 del Codice della strada coniuga, in assoluta coerenza con le direttive comunitarie di settore, l'elemento di due o tre ruote (simmetriche o asimmetriche) con quello della presenza di un motore: sotto tale profilo, dunque, non rilevano i veicoli che derivano la propria forza motrice dalla forza propulsiva della pedalata del conducente, ancorché assistita.
  Questi ultimi sono invece i «cycles» di cui alla definizione offerta dalla «quarta edizione del Glossary for Transport Statistics dell'United Economics Commission for Europe final version del 14 luglio 2009»: i velocipedi, così come confermato dall'esperienza comune di chiunque abbia mai tradotto parola «cycle» (bicicletta, appunto).
  Tanto premesso, risulta evidente che, laddove il legislatore della legge n. 120 del 2010, novellando il richiamato articolo 85, avesse voluto consentire l'attività di noleggio con conducente ai veicoli a pedali de quibus, avrebbe previsto al comma 2 una lettera ad hoc, menzionando espressamente la categoria dei velocipedi; al riguardo, per completezza d'informazione faccio osservare che, invero, in sede lavori parlamentari della legge n. 120 del 2010, non ha trovato favorevole accoglimento apposito emendamento in tal senso.
  La non equivocità di tale lettura del richiamato articolo 85 è confermata, tra l'altro, da quella dell'articolo 116, comma 8, dello stesso Codice: questo prescrive che, ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria Al, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
  La previsione di un certificato professionale ad hoc, che presuppone necessariamente una patente di categoria corrispondente a quella richiesta per la guida del veicolo con il quale il servizio in parola è espletato, esclude che quest'ultimo possa svolgersi su veicoli per i quali non è richiesta affatto una patente di guida: a meno di non concludere che anche l'articolo 116 in commento debba essere rivisitato.
  In tale quadro normativo, pertanto, è da escludersi che possa ritenersi che tra i veicoli di cui all'articolo 85 siano ricompresi anche i tricicli, quali velocipedi a tre ruote.
  Nel concludere, ricordo che è all'esame della IX Commissione il disegno di legge delega (AC 731) per la riforma del Codice della strada e che in tale sede confluirà anche il disegno di legge delega di iniziativa governativa, di analogo contenuto, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri; nell'attuazione dei quali potrà essere attentamente valutato quanto auspicato dall'Interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto viaggiatori

riduzione delle emissioni gassose

codice della strada

veicolo a due ruote

sicurezza stradale

regolamentazione della velocita'

creazione di posti di lavoro

inquinamento atmosferico

inquinamento industriale

inquinamento stratosferico

lavoro giovanile

personale di guida

trasporto merci