ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 340 del 28/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 28/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 28/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 18/03/2015

SOLLECITO IL 07/05/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 10/11/2015

SOLLECITO IL 27/01/2016

SOLLECITO IL 11/05/2016

SOLLECITO IL 15/07/2016

SOLLECITO IL 16/11/2016

SOLLECITO IL 21/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07074
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Venerdì 28 novembre 2014, seduta n. 340

   CATALANO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato espressamente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento al capo V, articoli 22 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal regolamento di attuazione della disciplina, quale, da ultimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
   il diritto di accesso a documenti amministrativi, come sancito dall'articolo 22, terzo comma, legge n. 241 del 1990, «attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza» e la sua estrinsecazione ha trovato ampio sostegno da parte dell'ormai sconfinata giurisprudenza consolidata in materia, nonché dagli interventi della Commissione per l'accesso a documenti amministrativi, costituita ex articolo 27, legge n. 241 del 1990, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento per il coordinamento amministrativo, onde deflazionare il relativo contenzioso giurisdizionale amministrativo e assicurare ai cittadini un riesame con valore di determinazione amministrativa in presenza di un diniego, tacito o espresso, all'accesso da parte di un'amministrazione pubblica, ritenuto illegittimo dall'accedente medesimo;
   soggetti passivi dell'accesso sono individuati all'articolo 22, primo comma, lettera e), legge n. 241 del 1990, quali «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario»;
   l'Ispettorato per la funzione pubblica è una struttura del dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, espressamente deputata dall'articolo 60, sesto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a vigilare sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, in particolare su segnalazione di cittadini e imprese;
   risulta all'interrogante che il ridetto ispettorato per la funzione pubblica ha espressamente rigettato con nota del 29 gennaio 2014, protocollo 5593, una motivata istanza di accesso agli atti detenuti dal medesimo ispettorato e relativa a una segnalazione attivata dall'accedente in relazione al denegato esercizio di altro accesso agli atti presso l'università telematica «Niccolò Cusano» di Roma, avente natura di ateneo libero riconosciuto al rilascio di titoli accademici aventi valore legale, adducendo che il medesimo ateneo «ha natura giuridica privata quindi con spese a totale carico del proprio bilancio finanziario, con la conseguenza che non può esser ricompresa tra le amministrazioni pubbliche» per cui «gli atti emanati dalla stessa non possano essere assoggettati alle disposizioni sull'accesso previste dalla legge 241 del 1990»;
   in forza del successivo ricorso da parte dell'accedente avanti alla Commissione per l'accesso è derivato l'accoglimento del gravame al plenum dell'11 settembre 2014, n. 72, accertando la pacifica illegittimità del diniego opposto dall'ispettorato, per cui l'università in esame è «ricomprensibile, ai fini che qui interessano della passiva titolarità all'accesso nel novero delle pubbliche amministrazioni» e così acclarando la totale illegittimità del diniego opposto dall'ispettorato della funzione pubblica;
   con successiva nota del 10 ottobre 2014, protocollo 56669, anziché provvedere all'ostensione degli atti richiesti, il medesimo ispettorato ha ribadito il diniego ancora genericamente insistendo sulla natura «privata» dell'ateneo, pacificamente smentita sia dalla decisione della Commissione per l'accesso, che dallo stesso riconoscimento ministeriale dell'ateneo indicato che lo qualifica quale università «libera» e non certo meramente «privata» come adduce a giudizio dell'interrogante del tutto pretestuosamente l'ispettorato;
   la situazione pare all'interrogante configurare una violazione dei più elementari principi di trasparenza e pubblicità da parte dello stesso ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri preposto ad assicurare e verificare il buon andamento dell'azione amministrativa –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati;
   se intenda assumere ogni iniziativa di competenza al fine di assicurare l'adesione dell'ispettorato alla decisione della Commissione per l'accesso che smentisce la fondatezza dell'abnorme diniego all'accesso agli atti opposto. (4-07074)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso all'occupazione

funzione pubblica

cittadino