ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06559

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 316 del 23/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 23/10/2014
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 12/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/06/2015
Stato iter:
22/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/01/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 12/02/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/06/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2015

CONCLUSO IL 22/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06559
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo presentato
Giovedì 23 ottobre 2014
modificato
Venerdì 23 gennaio 2015, seduta n. 369

   LOREFICE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO, CECCONI, DI VITA, DALL'OSSO, VILLECCO CALIPARI. — Al Ministro della salute, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento . — Per sapere – premesso che:
troppo frequentemente vengono approvati leggi e decreti-legge poi dichiarati incostituzionali. In materia sanitaria esemplare è il decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, i cui articoli 17, commi 1, lettera d) e 6, sono stati impugnati davanti la Corte Costituzionale dalla regione Veneto e dalla regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia;
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2012 dichiarava nel dispositivo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 sopra citato, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
anche l'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, norma che negava la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale degli indennizzi corrisposti ex lege n. 210 del 1992 agli emodanneggiati, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011;
la decisione della Corte è stata successivamente ripresa dalla stessa Corte, europea dei diritti dell'uomo che, con sentenza del 3 settembre 2013, divenuta definita il 3 dicembre 2013 non avendo lo Stato italiano proposto impugnazione nei confronti della stessa, ha statuito la rivalutazione integrale dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e ha condannato l'Italia per aver leso i princìpi della preminenza del diritto nonché il diritto ad un processo equo, e per aver creato disparità di trattamento tra danneggiati da sangue infetto e danneggiati da talidomide;
in questo specifico caso le norme incostituzionali hanno generato anche conseguenze sul piano triennale economico del Ministero della salute;
in un'ottica di analisi economica del diritto, ossia di valutazione delle norme mediante l'uso di strumenti economici, sia con finalità normative con la conseguente elaborazione di soluzioni giuridiche migliori, sia con finalità predittive, cioè di previsione economica delle regole giuridiche, le leggi incostituzionali hanno un forte impatto economico sulla collettività nascente dalla distorta formazione della legge stessa –:
quanto abbiano influito sul capitolo economico finanziario e di spesa del Ministero della salute le norme dichiarate incostituzionali e quanto lo Stato avrebbe risparmiato se si fosse posta in essere una normazione conforme ai dettami e ai princìpi costituzionali. (4-06559)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 22 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 447
4-06559
presentata da
LOREFICE Marialucia

  Risposta. — In tema di rivalutazione della componente dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale, a seguito della sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva che «il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione» – il Ministero della salute ha provveduto all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992 di competenza statale, a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Sempre con riferimento ai danneggiati di competenza statale, al fine di provvedere al pagamento degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, è stato predisposto un apposito progetto interdipartimentale. Si è pertanto provveduto al pagamento degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione a circa 9.000 danneggiati di competenza statale, nei limiti della prescrizione decennale.
  Nelle more dell'avvio del progetto, in tema di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale è intervenuta la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013. Dal dispositivo di tale sentenza si evince che i destinatari della stessa sono tutti i beneficiari della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso che non abbiano instaurato alcun giudizio.
  Conseguentemente a tale pronuncia, restano da corrispondere gli arretrati della rivalutazione per le pratiche di competenza delle regioni, dal momento che tutte le iniziative prese dal Ministero della salute hanno avuto riguardo esclusivamente alle posizioni di competenza statale.
  Ad oggi resta al Ministero la sola competenza per le pratiche di indennizzo della regione Sicilia e per tutti i ruoli di indennizzo aperti prima del passaggio di competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2001, le funzioni e le risorse in materia di indennizzo. Allo stato attuale le regioni, ad eccezione della Calabria, hanno provveduto ad adeguare l'indennizzo, nella quasi totalità dal 1o gennaio 2012.
  La conferenza delle regioni ha illustrato due ordini di problemi:
   1) l'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 122 del 2010 (decreto-legge n. 78/2010) a decorrere dall'anno 2012, delle risorse a regime per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana;
   2) la necessità di ricevere risorse relative all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011.

  In tema di risorse finanziarie, la legge n. 190 del 2014, articolo 186, comma 1, ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi erogati dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle Regioni di un contributo (ripartito tra le regioni e le province autonome interessate), mediante un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la conferenza Stato-regioni, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni, come comunicati dalla conferenza delle regioni entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  Con tale norma si è provveduto a coprire gli oneri sostenuti dalle regioni per il periodo 1o gennaio 2012-31 dicembre 2014, e a mettere a disposizione delle stesse i finanziamenti necessari a garantire il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.
  La conferenza Stato-regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, ha dato parere favorevole sullo schema del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute che, in attuazione della previsione di cui al comma 1, dell'articolo 186, della legge n. 190 del 2014, ripartisce il contributo tra le Regioni interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime.
  Detto contributo sarà ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle sue due componenti.
  Per raggiungere l'obiettivo di garantire l'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, sarà precisato nel decreto interministeriale che le regioni utilizzeranno annualmente il contributo, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti della difesa

diritto alla giustizia

studio d'impatto