ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04958

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04958
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   GAGNARLI, BENEDETTI, L'ABBATE, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, LUPO e PARENTELA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la Cassa di previdenza degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati inclusa nell'ENPAIA, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, rappresenta la gestione previdenziale della relativa categoria professionale e si caratterizza pressoché per l'assenza di pensionati, per il costante aumento degli iscritti, per la loro giovane età media e per avere fin dall'inizio applicato il sistema contributivo puro;
   la prudente gestione compiuta dagli amministratori ha sempre consentito, nonostante si tratti di una fra le più piccole Casse previdenziali, di chiudere i bilanci in utile e di rivalutare il montante contributivo utilizzando esclusivamente i proventi degli investimenti finanziari, tanto che nel 2010 il «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la Cassa Agrotecnici/Enpaia in grado di «garantire la sostenibilità previdenziale all'infinito»;
   le Casse autonome di previdenza dei liberi professionisti non ricevono alcun aiuto, né diretto né indiretto, dallo Stato e devono provvedere in autonomia al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, alla rivalutazione ed al pagamento delle pensioni;
   la Cassa di previdenza Agrotecnici/Enpaia, così come ogni altra Cassa di previdenza dei liberi professionisti, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, deve rivalutare le pensioni dei propri iscritti utilizzando un indice determinato per legge, dato dalla media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni comunicato dall'ISTAT; questo indice, che nel 2009 era del 3,320 per cento, per effetto della crisi economica, nel 2011 è sceso a 1,6165 per cento, nel 2012 ad 1,1344 per cento e nel 2013 allo 0,1643 per cento con l'effetto di deprimere all'inverosimile le future pensioni, che vengono pertanto solo minimamente incrementate;
   il comitato amministratore della Cassa Agrotecnici/Enpaia, preoccupato per gli effetti sul tasso di sostituzione del modesto incremento delle pensioni che si è verificato nel 2011, nel 2012 e nel 2013, che verosimilmente peggiorerà ancora negli anni a venire, il 12 aprile 2012 ha deliberato di incrementare del 50 per cento il tasso di rivalutazione del montante contributivo, così portando il tasso di investimento del 2011 da 1,6165 per cento a 2,42475 per cento. Analogo incremento del 50 per cento è stato deciso per l'aliquota di rivalutazione del 2012;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha tuttavia «bocciato» la delibera del comitato amministratore della Cassa di previdenza Agrotecnici/Enpaia, sostanzialmente con la motivazione dell'impossibilità di modificare l'indice di rivalutazione di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, che il Ministero ritiene debba essere uguale per tutte le Casse di previdenza dei professionisti;
   l'argomentazione ministeriale appare contraddittoria, sia perché il decreto legislativo n. 103 del 1996 si preoccupa di garantire a tutti gli iscritti nelle gestioni previdenziali dei professionisti una rivalutazione minima dei contributi versati, e non una rivalutazione massima, ma soprattutto perché non esiste alcuna disposizione che impedisca di erogare trattamenti previdenziali più congrui, senza oneri per lo Stato, con contributi a carico degli stessi previdenti;
   né peraltro pare potersi ipotizzare il fatto che le gestioni previdenziali più virtuose, ferma la garanzia di sostenibilità dei bilanci a 50 anni, vengano impedite all'utilizzo di almeno parte degli utili di bilancio a favore dei propri iscritti, per finalità strettamente istituzionali, e siano penalizzate rispetto alle gestioni meno oculate ovvero trattate alla stregua di queste ultime;
   nel caso concreto, la maggior rivalutazione del 50 per cento dei contributi pensionistici versati viene effettuata utilizzando solo una parte degli utili conseguiti nel 2011 e nel 2012, sicché i consistenti avanzi delle precedenti annualità non vengono toccati, ed anzi ulteriormente incrementati;
   il bilancio tecnico-attuariale a 50 anni della gestione previdenziale come riconosciuto dallo stesso Ministero vigilante e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è ampiamente positivo;
   il regolamento della gestione previdenziale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, approvato dal competente Ministero del lavoro, all'articolo 28, espressamente prevede che le «eventuali eccedenze risultanti dall'ordinaria rivalutazione dei conti individuali» siano conferite in uno speciale fondo di riserva sul «cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore», il quale si è legittimamente espresso decidendo di destinare una parte degli utili del 2011 e del 2012 alla rivalutazione delle future pensioni, per rafforzare il tasso di sostituzione;
   di fronte al diniego all'incremento del rendimento dei contributi previdenziali opposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore della Cassa di previdenza Agrotecnici/Enpaia ha ritenuto di doverlo impugnare al TAR Lazio il quale, con sentenza di merito n. 6954 dell'11 luglio 2013, ha rigettato il ricorso e la vicenda è attualmente in attesa del giudizio di appello del Consiglio di Stato;
   pertanto, nonostante la certificata sostenibilità previdenziale ben oltre i 50 anni richiesti per legge, l'esistenza di un adeguato fondo di riserva, la perfetta aderenza della decisione di aumentare del 50 per cento il rendimento del montante contributivo con quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento previdenziale, gli iscritti alla gestione Agrotecnici/Enpaia si vedono rivalutare i propri contributi previdenziali in misura di gran lunga inferiore a quanto sarebbe avvenuto se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avesse autorizzato la delibera del Comitato Amministratore, di adeguamento del rendimento. Infatti con gli attuali rendimenti dei contributi previdenziali le future pensioni si attesteranno fra il 25 per cento ed il 40 per cento dell'ultimo reddito di lavoro, quindi insufficienti per garantire una dignitosa vecchiaia –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario pertanto assumere urgentemente iniziative per chiarire che la gestione previdenziale Agrotecnici/Enpaia, così come ogni altra gestione previdenziale virtuosa e con i conti in ordine, ha l'obbligo di garantire la rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti almeno nella misura minima prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1996 (media quinquennale del prodotto interno lordo), ma altresì possa aumentare l'indice di rivalutazione, purché nel rispetto del proprio regolamento, della sostenibilità previdenziale di lungo periodo e con l'obiettivo – peraltro indicato come prioritario dallo stesso Governo – di garantire pensioni più dignitose, senza oneri a carico dello Stato. (4-04958)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1996 0103, ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL' AGRICOLTURA ( ENPAIA )

EUROVOC :

sicurezza sociale

bilancio

lavoro autonomo