ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 229 del 15/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: LUPO LOREDANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 15/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 15/05/2014
Stato iter:
22/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2015
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/08/2014

SOLLECITO IL 18/03/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2015

CONCLUSO IL 22/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04835
presentato da
LUPO Loredana
testo di
Giovedì 15 maggio 2014, seduta n. 229

   LUPO, L'ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, PARENTELA, SCAGLIUSI e DE LORENZIS. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel mattino del 19 maggio 2012 fuori dal comprensorio scolastico Falcone-Morvillo, a Brindisi, a seguito di un attentato dinamitardo perse la vita Melissa Bassi, e altre 9 persone, tra studenti e passanti, restarono ferite;
   il 16 settembre 2013 la corte di assise di Brindisi, ha condannato all'ergastolo Giovanni Vantaggiato, con la seguente motivazione: «Si deve concludere che Vantaggiato a differenza di quanto dichiarato avesse intenzione di proseguire la strategia criminale di tipo terroristico iniziando con l'attentato alla scuola Falcone-Morvillo collocando altri ordigni esplosivi micidiali al fine di colpire una o più vittime indeterminate scelte a caso in maniera indiscriminata e non prevedibile, con l'obiettivo altrettanto evidente di creare allarme nella gente destabilizzando i pubblici poteri»;
   la corte di assise di Brindisi oltre alla pena dell'ergastolo in comminato con 18 mesi di isolamento diurno per Giovanni Vantaggiato, ha stabilito un risarcimento danni di 400 mila euro ciascuno per i genitori di Melissa, di 200 mila euro ciascuno per le cinque ragazze ferite in modo più grave, 200 mila euro per la regione Puglia e 100 mila per una sesta ragazza ferita;
   il 6 agosto 2012 il quotidiano, «Il Sole 24 Ore», rendeva pubblica la notizia: «I segni permanenti che alcune ragazze della scuola Morvillo hanno subito per le ustioni riportate nell'attentato sono considerati dalla compagnia assicurativa dell'istituto soltanto ripercussioni di tipo estetico e quindi non risarcibili»;
   il 29 marzo 2014 il giornalista Franco Bechis riporta, on-line, la notizia che Vantaggiato possiede un ingente patrimonio con il quale potrebbe risarcire, almeno dal punto di vista materiale, le vittime dell'attentato, in un articolo del «La Gazzetta del Mezzogiorno» datato 30 marzo 2014 vengono esplicitate le proprietà di Vantaggiato tra cui yacht, immobili, 400 mila euro in titoli azionari e conti correnti;
   all'interno della stesso servizio si rende noto, come dichiarato dall'avvocato Resta, avvocato difensore di due delle vittime colpite il 19 maggio 2012, che il risarcimento danni se pur disposto dalla corte di assise di Brindisi non può essere riscosso;
   i beni di Vantaggiato, dopo il sequestro preventivo, sono stati confiscati dallo Stato, una parte dal Ministero dell'interno, che ha fatto scattare i provvedimenti previsti dalla legge sul terrorismo, la restante parte da Equitalia dopo un'accertata evasione fiscale;
   in alcun caso, a parere degli interroganti, la normativa in materia di pignoramento per evasione fiscale dovrebbe anteporsi al diritto di risarcimento delle vittime di attentati di stampo mafioso o terroristico –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se non ritenga doveroso, qualora non esista nell'assetto normativo di settore una possibilità di «deroga», apportare le dovute modifiche alla normativa vigente in materia di pignoramento fiscale, affinché a fronte di attentati, siano essi di stampo mafioso o terroristico, risulti sempre subordinato il diritto del pignoramento da parte del Fisco rispetto al risarcimento delle vittime. (4-04835)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 22 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 447
4-04835
presentata da
LUPO Loredana

  Risposta. — La mattina del 19 maggio 2012, a Brindisi, una violenta esplosione ha investito alcuni studenti che si trovavano nei pressi del cancello d'ingresso del plesso scolastico «Morvillo-Falcone», causando la morte di Melissa Bassi e il ferimento di altri nove ragazzi.
  Le indagini – condotte congiuntamente dal servizio centrale operativo e dalle squadre mobili di Brindisi, Bari e Lecce, oltre che dai R.O.S. dei Carabinieri di Roma e Lecce e dal comando provinciale Carabinieri di Brindisi – si sono concluse il successivo 6 giugno con l'arresto di Giovanni Vantaggiato, un imprenditore del posto.
  Il 18 giugno dell'anno seguente l'uomo è stato condannato dalla corte di assise del tribunale di Brindisi alla pena dell'ergastolo, con l'aggravante delle finalità terroristiche. Il 23 giugno del 2014, infine, la corte d'assise d'appello di Lecce ha confermato in secondo grado la pena.
  In conseguenza della condanna, è intervenuta, quale pena accessoria, la confisca dei beni di proprietà di Vantaggiato, per la cui vendita è stato nominato come curatore un commercialista con studio a Lecce.
  I giudici hanno inoltre riconosciuto il risarcimento alle parti civili, tra le quali rientrano, oltre alle vittime dell'attentato, il Ministero dell'istruzione, la scuola «Morvillo-Falcone», la regione Puglia, la provincia e il comune di Brindisi.
  È pendente anche una procedura di riscossione coattiva di Equitalia, che al momento non risulta in fase di esecuzione.
  A tal proposito, l'interrogante chiede di apportare modifiche alla normativa vigente affinché il diritto al pignoramento dei beni da parte del fisco non sia mai anteposto al risarcimento dei danni delle vittime di attentati di stampo mafioso o terroristico.
  In merito, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto presente che attualmente, nell'ordinamento tributario, sono previsti diversi mezzi di tutela cautelare a garanzia del credito fiscale. In particolare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, «per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, (...); il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
  Peraltro, il medesimo articolo 49 dispone, al secondo comma, che «Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili». Con riferimento all'espropriazione forzata, la stessa si articola in tre momenti, ossia il pignoramento tramite ingiunzione di astenersi dalla disposizione del bene, la vendita del bene all'asta e la riscossione del ricavato.
  Quanto alle azioni cautelari che può esperire l'agente della riscossione, quest'ultimo è legittimato a disporre il fermo amministrativo o a iscrivere ipoteca sugli immobili (articoli 86 e 77 del citato, decreto del Presidente della Repubblica) qualora – decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di regola, novanta giorni dalla notifica dell'accertamento «esecutivo» – il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme.
  Inoltre, al sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l'ente creditore può chiedere al giudice tributario l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e degli obbligati in solido o l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo dei loro beni, ivi compresa l'azienda. L'istanza cautelare può essere presentata solo qualora siano stati emanati determinati atti impositivi a carico del contribuente e sussistano le cosiddette «esigenze cautelari»
(fumus boni iuris e periculum in mora). A differenza delle misure che può adottare l'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella (fermo e ipoteca), le misure di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere autorizzate dalla commissione tributaria e possono essere chieste solo dall'ente impositore.
  In merito a ciò, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha osservato che gli atti di esecuzione disposti dall'agente della riscossione si fondano su presupposti (accertata evasione fiscale) e finalità (tutela del credito erariale) del tutto diversi da quelli che fanno scattare i provvedimenti previsti dalla legge sul terrorismo. Il «pignoramento fiscale», in particolare, rappresenta una fase necessaria dell'ordinaria attività di riscossione del credito erariale che – demandata all'agente della riscossione e basata sulla disciplina generale del codice di procedura civile per il rinvio operato dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – discende dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria, prescindendo dalla commissione del reato in esame.
  Nondimeno, il patrimonio del reo rappresenta, al contempo, sia l'oggetto diretto delle misure patrimoniali previste dalla legge sul terrorismo, sia il mezzo di tutela della garanzia del credito erariale per illeciti fiscali dallo stesso commessi.
  Ciò premesso, per quanto attiene al quesito posto con l'interrogazione, nel ribadire che nel caso in esame non risultano avviate procedure cautelari/esecutive da parte degli agenti della riscossione, si rappresenta che il Governo valuterà doverosamente, alla luce dei vari interessi coinvolti, eventuali proposte parlamentari volte a modificare l'assetto normativo di settore nel senso auspicato dagli interroganti.
  Per quanto riguarda specificamente questa Amministrazione, si evidenzia che essa ha titolo a concedere – per il tramite del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – i benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso, mentre non ha competenze in merito al risarcimento disposto nella sentenza richiamata.
  In proposito, si informa che l'ufficio incaricato ha già provveduto ad emettere in favore dei genitori di Melissa Bassi tutti i benefici previsti dalla normativa a favore delle vittime del terrorismo (speciale elargizione di cui alla legge n. 206 del 2004 e assegni vitalizi). In favore delle altre vittime, sono stati emessi i decreti di liquidazione della provvisionale del 90 per cento della predetta speciale elargizione ed è in corso la corresponsione del saldo.
  Infine, per le vittime alle quali la commissione medica militare abbia riconosciuto una invalidità pari o superiore al 25 per cento si stanno predisponendo anche i decreti di concessione degli assegni vitalizi spettanti.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

terrorismo

mafia

vittima

revisione della legge

evasione fiscale

morte