ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 159 del 24/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/01/2014
Stato iter:
11/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2015
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/06/2015

CONCLUSO IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03313
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Venerdì 24 gennaio 2014, seduta n. 159

   L'ABBATE, GAGNARLI, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, DE LORENZIS, SCAGLIUSI e LOREFICE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la prima censura ai claim delle campagne pubblicitarie delle acque minerali della società «Co.ge.di International» («Rocchetta» e «Uliveto») giunge nel 2004 dal giurì dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria (Pronuncia n. 211/04 del 1o dicembre 2004), perché la dicitura «le acque della salute» attribuiva alle minerali requisiti di superiorità inesistenti;
   nel maggio 2013, dopo una segnalazione del sito di informazione Il Fatto Alimentare, il giurì si pronuncia nuovamente censurando il messaggio ma, in data 7 ottobre 2013, compaiono sul quotidiano «La Repubblica» messaggi in cui si ribadisce che il brand «Rocchetta» «depura, stimola la diuresi e contrasta la ritenzione idrica». Anche il brand «Uliveto», un mese dopo, propone slogan censurati in una campagna apparsa sui quotidiani italiani;
   il 9 dicembre 2013, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) emette una sentenza di condanna per «Co.ge.di» e per FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale), che vengono obbligati a pagare rispettivamente una multa di 100.000 euro e 30.000 euro perché dalla pubblicità delle acque si intendeva che i medici della FIMMG consigliassero quelle determinate marche perché «migliori» di altre. In realtà così non era: si trattava, bensì, di un accordo di natura puramente commerciale (sulla base dell'accordo firmato il 20 agosto 2012) e le acque vantavano proprietà salutistiche non veritiere;
   la suddetta sentenza censura alcuni degli slogan abbinati alla bottiglia del brand «Uliveto» descritta come un'acqua che «aiuta la digestione grazie ai suoi preziosi minerali», «aiuta a combattere la stipsi», «aiuta a combattere l'osteoporosi», «ristabilisce l'equilibrio idrico minerale alterato dopo l'attività fisica» e ancora «per la salute digestiva e la reidratazione», «digerisci meglio e vivi in forma», «aiuta a prevenire la calcolosi urinaria», «aiuta a mantenere i reni puliti»;
   la suddetta sentenza, inoltre, censura alcuni degli slogan abbinati alla bottiglia del brand «Rocchetta» descritta come un'acqua che «aiuta la diuresi perché mantiene puliti i reni e potenzia la loro azione di filtro», «amica della depurazione perché contrasta l'accumulo di scorie e tossine dovuti a stili di vita scorretti», «previene la ritenzione idrica perché bere almeno un litro e mezzo al giorno di acqua aiuta a eliminare i liquidi in eccesso», «effettua un vero lavaggio interno perché libera l'organismo dalle impurità e migliora l'elasticità e la luminosità della cute», «previene la calcolosi urinaria perché la sua leggerezza (basso residuo fisso, basso contenuto di sodio, leggermente alcalina) aiuta a contrastare la formazione di calcoli»;
   alla luce dell'accordo commerciale citato in precedenza, il 7-8 giugno 2012, a Gualdo Tadino, all'interno degli stabilimenti «Rocchetta», si è tenuto il congresso FIMMG/Acque della salute che prevedeva la partecipazione, oltre che del Presidente della Regione Toscana, Rossi, del Ministro della salute Lorenzin (poi sostituita da un suo delegato), così come accaduto nell'analogo congresso dell'anno precedente, con riferimento al suo predecessore (in quest'ultima occasione probabilmente era stato stilato l'accordo Co.ge.di/FIMMG);
   il 24 dicembre 2013 ed il 29 dicembre 2013, sulle pagine de Il Corriere della Sera è apparsa la pubblicità dei brand delle acque minerali «Uliveto» e «Rocchetta», marchi della società «Co.ge.di International», con alcuni slogan salutistici giudicati ingannevoli come «digerisci meglio e vivi in forma» o «acque della salute» –:
   di quali elementi disponga il Governo sulla vicenda e se non intenda, per quanto di competenza adottare iniziative per evitare impropri accostamenti tra attività istituzionali a tutela della salute ed attività dai risvolti commerciali. (4-03313)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 440
4-03313
presentata da
L'ABBATE Giuseppe

  Risposta. — L'articolo 19 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante «Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali» prevede che «Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale non possegga. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni» .
  Permane, comunque, il divieto per indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
  Inoltre, le acque minerali naturali poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione non possono, in alcun modo, essere pubblicizzate attraverso espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore sul nome della sorgente o sul luogo della sua utilizzazione.
  In base a quanto disposto da tale norma, ogni messaggio pubblicitario reclamizzante proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali è di regola sottoposto, dall'azienda fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio, all'attenzione della commissione consultiva per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria.
  La ditta richiedente fa domanda in tal senso alla commissione, fornendo una relazione completa di tutte le informazioni concernenti la ditta stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità e il relativo mezzo di diffusione.
  La commissione citata, prevista già dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) è un organo consultivo del Ministero della salute competente in materia di pubblicità sanitaria concernente medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici (compresi diagnostici in vitro), acque minerali, farmaci veterinari e qualunque mezzo di prevenzione e cura che sia pubblicizzato come tale.
  Essa è presieduta dal Ministro della salute, che può delegare tale incombenza al direttore generale competente, ed è composta da esperti designati dal Ministero della salute, dal dicastero dello sviluppo economico, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto superiore di sanità, dalla conferenza Stato-Regioni e Province Autonome e dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
  Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione alla pubblicità, la commissione si riunisce in una composizione ristretta, formata dai membri appartenenti al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco, al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto superiore di sanità o dai loro sostituti.
  Ne consegue che nessun messaggio pubblicitario contenente qualità salutistiche di un'acqua minerale può essere divulgato senza l'autorizzazione del Ministero della salute.
  L'esistenza di tali qualità deve essere specificata nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale emanato da questo Ministero.
  Per quanto concerne le particolari questioni sollevate nell'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che gli avvisi pubblicitari attribuiti alle acque minerali «Uliveto» e «Rocchetta», che risultano autorizzate dalla Commissione di esperti per il rilascio delle autorizzazioni di pubblicità sanitaria, sono stati i seguenti:
   1) Acqua «Uliveto»: «ti aiuta a digerire meglio»; «mi aiuta a digerire e vivo in forma»; «ti aiuta a digerire»; «aiuta a digerire»; «aiuta a digerire meglio»;
   2) Acqua oligominerale «Rocchetta»: «ti fa essere pulita dentro e bella fuori»; «mi fa fare tanta plin plin»; «depurati anche l'anima»; «aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso»; «pulite dentro e belle fuori»; «ci aiuta a eliminare le scorie».

   I messaggi sono stati approvati in quanto riferiti ad acque minerali nel cui decreto di riconoscimento è scritto che le stesse possono avere effetti diuretici.
  Per quanto riguarda l'avviso «Acque della salute», riportato anche in alcuni messaggi autorizzati, in sé e per sé non si ritiene che possa configurarsi come pubblicità sanitaria, e non necessita, in quanto tale, della relativa autorizzazione della Commissione per il rilascio delle autorizzazioni di pubblicità sanitaria.
  Per i messaggi privi di riferimento a proprietà favorevoli alla salute, invece, resta ferma la possibilità di un controllo, non di competenza del Ministero della salute, della «non ingannevolezza» del messaggio, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole».
  Infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2007 ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di contrastare e reprimere la pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prevenzione delle malattie

politica sanitaria

marchio commerciale

pubblicita'

acqua minerale

accordo commerciale