ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00184

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 8 del 09/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
ZACCAGNINI ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/04/2013
Stato iter:
13/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/09/2013
ZANONATO FLAVIO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/06/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/09/2013

CONCLUSO IL 13/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00184
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8

   NESCI, BARBANTI, DIENI, PARENTELA, NUTI, CURRÒ, RUOCCO, BARONI, GRILLO, D'UVA, CASO, DA VILLA, AGOSTINELLI, MANTERO, LUPO, TOFALO, BUSTO, ZOLEZZI, LOREFICE, COLONNESE, BASILIO, MANNINO, COLLETTI, DE ROSA, SARTI, MANLIO DI STEFANO, LUIGI DI MAIO, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, BECHIS, BALDASSARRE, BUSINAROLO, FICO, LOMBARDI, CARINELLI, BRUGNEROTTO e ZACCAGNINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   con delibera dell'8 marzo 2005 la regione Calabria ha espresso parere favorevole riguardo alla realizzazione di un progetto congiunto – avanzato separatamente nel 2003 da due distinte società – riguardante un rigassificatore nell'area portuale di Gioia Tauro (Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando);
   con istanza del 16 marzo 2005 la società LNG Medgas Terminal s.r.l., già referente del suindicato progetto congiunto, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 340 del 2000, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione e di gas naturale liquefatto, nella fattispecie della capacità di 12 miliardi di metri cubi annui, espandibili a 16, e delle relative opere connesse da ubicare nell'area portuale/industriale sopra detta;
   la programmazione del CIPE del 13 novembre 2003, relativa all’hub interportuale di Gioia Tauro, ha collegato la cosiddetta «piastra del freddo» alla realizzazione del suddetto rigassificatore e la regione Calabria ha recepito nel PEAR del 14 febbraio 2005 le indicazioni governative di cui al citato documento;
   il 20 settembre 2005 nella prima Conferenza di servizi sono stati espressi i pareri favorevoli preliminari di diversi enti e amministrazioni;
   con delibera del 31 luglio 2006, la regione Calabria ha rilasciato l'intesa Stato-regione, subordinata, per il progetto in parola, all'ottenimento della VIA regionale e nazionale, intesa in seguito perfezionata con protocollo del 13 maggio 2009 tra ente e società proponente;
   il 7 agosto 2007 il CTR Calabria ha rilasciato il nulla osta di fattibilità (NOF);
   il 17 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha provveduto per l'atto di VIA, che ha recepito un remoto studio di impatto ambientale (SIA), peraltro riferito a parametri relativi a diversa zona, nello specifico Lamezia Terme;
   nel dicembre 2009 la seconda conferenza di servizi si è conchiusa con l'acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta degli enti e amministrazioni interessati;
   in ordine alla procedura di consultazione delle popolazioni, con richiesta del 21 dicembre 2009, depositando 671 firme, il comitato «Rigassificatore: Voce ai Cittadini» di San Ferdinando ha chiesto un referendum popolare, respinto dalla commissione straordinaria del municipio con nota del 2 febbraio 2010, prot. n. 1342, sul presupposto che, secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e nell'articolo 20 dello statuto comunale, l'istituto del referendum è riservato alle sole materie di competenza locale;
   nell'aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto la determina positiva di fine procedimento, tenendo una riserva sulla possibilità di autorizzazione dell'impianto, pur senza il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendere nell'ambito della procedura di concessione demaniale;
   nel luglio 2010, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emesso un parere interlocutorio negativo (voto n. 33 del 23 luglio 2010) sul progetto, richiedendo documentazione integrativa, in specie in ordine alle opere a mare (indagini geologiche, geotecniche e sismiche);
   il territorio interessato ha vocazione turistica e, allo stato non risultano elementi che possano escludere con certezza una eventuale, irreversibile modificazione dell'ecosistema interessato dal rigassificatore, che peraltro disincentiverebbe anche l'attività di pesca a contrasto di fenomeni mafiosi;
   nel gennaio 2011 il responsabile del procedimento unico del terminale gas naturale liquefatto (GNL) di cui si tratta ha notificato agli enti ed amministrazioni interessati la determina del Ministero dello sviluppo economico di cui più sopra ed ha poi redatto, nel giugno del medesimo anno, il decreto interministeriale di autorizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
   il 22 giugno 2012, in ordine all'adeguamento progettuale relativo al voto n. 33 del 23 luglio 2010, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso ulteriore parere negativo sull'opera in questione, preliminarmente considerando la particolare sismicità del territorio interessato e di seguito articolando una serie di questioni non chiare a proposito delle richieste indagini;
   il cosiddetto decreto sviluppo 2012, precisamente dello stesso 22 giugno, all'articolo 38 comma 1-bis ha reso eventuale il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendo sic una specifica tempistica di silenzio-assenso e disponendo che il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di GNL in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale;
   nella procedura qui riassunta manca la valutazione ambientale strategica, nello specifico prevista dalla normativa vigente per impianti come quello in questione, anche in considerazione della presenza, nella zona considerata, di altri impianti a forte impatto ambientale (un inceneritore in fase di raddoppio, una centrale di tipo turbogas, una centrale a biomasse, un depuratore di grandi dimensioni, due discariche già sature e una terza in fase di apertura, un elettrodotto ad alta tensione che attraversa il territorio);
   secondo una nota del 20 marzo 2013 del sindaco di Gioia Tauro, depositata nello stesso giorno in sede di autorità e comitato portuale, taluni atti presentati dal proponente LNG all'autorità portuale per ottenere la concessione demaniale difetterebbero dei requisiti previsti dall'articolo 18, punto 6, della legge n. 84 del 1994, relativamente a un programma di attività assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volte all'incremento dei traffici e alla produttività del porto nonché a garantire i cittadini e i territori da eventuali pericoli da incidenti;
   per la nota di cui sopra del sindaco di Gioia Tauro, il piano di fattibilità tecnico-economico del proponente LNG risulterebbe carente in ordine alle informazioni sul know how dell'azienda, con rinvio, nel merito, alla Oil&Gas company, che doveva entrare in società ma allo stato non risulta esserci detta partecipazione;
   a rigore, nella documentazione presentata dal proponente LNG non si riscontrano riferimenti immediati a un proprio mercato del gas, una volta realizzato l'impianto;
   il 20 marzo 2013 il Comitato portuale ha deliberato la concessione demaniale quarantennale in capo al proponente, nell'attesa che la prefettura di Roma rilasciasse la certificazione antimafia;
   ad oggi non è stato ancora approntato il piano energetico nazionale, dopo il referendum del 2011 con cui la maggioranza degli italiani si è espressa contro la produzione di energia tramite centrali nucleari;
   il documento riguardante la strategia energetica nazionale, approvato di recente dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevede, secondo notizie dell'agenzia di stampa Adnkronos (14 marzo 2013), un miliardo di euro di incentivi per rigassificatori, prelevati dalla bolletta dei cittadini e spalmati in 10 anni;
   ulteriori incentivi per i rigassificatori si desumono dalla delibera 178/05 dell'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas), che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota, oggi pari all'80 per cento, per un periodo di 20 anni –:
   di quali elementi informativi disponga il Governo con riferimento alla richiamata vicenda e quale sia la propria valutazione con riguardo agli aspetti di competenza;
   se non ritenga opportuno che venga sospesa la procedura, in attesa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima il suo parere;
   se non ritenga necessaria una consultazione delle popolazioni interessate, finora esclusa per il comune di San Ferdinando;
   se non ritenga essenziale che il proponente fornisca le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 18 punto 6 della legge n. 84 del 1994;
   se non ritenga inopportuna la concessione demaniale in assenza di certificazione antimafia, in un territorio a forte condizionamento come la Calabria;
   se non ritenga doveroso rivedere la procedura nel complesso, anche alla luce delle criticità sollevate in premessa, in particolare circa la mancanza della valutazione ambientale strategica e in ordine alla sicurezza della popolazione e del territorio;
   se non ritenga che il rapporto costi-benefici dell'opera debba essere effettivamente vantaggioso e non comportare un aumento delle tariffe di servizio a carico dei cittadini utenti. (4-00184)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 settembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 77
4-00184
presentata da
NESCI Dalila

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si vuole rilevare quanto segue:
  1. Circa la richiesta di sospensione della procedura amministrativa in attesa del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (da ora CSLLPP), si conferma quanto contenuto nel decreto interministeriale di autorizzazione del 14 febbraio 2012, ed in particolare si richiama il combinato disposto degli articoli 7, punto 1 e 4 e articolo 8 punto 3, del decreto di autorizzazione, dai quali si evince l'obbligo della società di ottemperare alle prescrizioni di tutti gli enti ed amministrazioni intervenuti nel procedimento, nonché a quelle del CSLLPP. Si evidenzia, inoltre, che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni è di pertinenza di ciascuna amministrazione o ente interessato (articolo 7, punto 2) sulla base del progetto definitivo che la società dovrà redigere (articolo 7, punto 4), e che «l'inizio dei lavori è comunque subordinato alla verifica di ottemperanza delle specifiche prescrizioni» (articolo 8, punto 3), comprese quelle, eventuali, di pertinenza del CSLLPP, che saranno confermate anche nell'atto di concessione demaniale di imminente rilascio da parte dell'autorità portuale, dopo il parere favorevole espresso dal comitato portuale riunitosi in data 20 marzo 2013;
  2. Per quanto riguarda la richiesta di una nuova «consultazione della popolazione» per permettere alla stessa di essere sentita, si conferma che il diritto alla informazione è stato soddisfatto in applicazione alla normativa vigente sia riguardo alla comunicazione nelle fasi di VIA e di NOF (legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni di cui ai decreti legislativi n. 152 del 2006 e n. 4 del 2008), sia alla consultazione della popolazione ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999.
  In particolare:
   a) la procedura di comunicazione/pubblicità è stata esperita, ai sensi della normativa vigente, mediante «Avviso» pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione Calabria, una prima volta in data 5 novembre 2005, in occasione dell'avvio della procedura di VIA, con il deposito della documentazione (Progetto preliminare, SIA e relativa sintesi non tecnica) presso gli appositi uffici della Regione, ai fini della consultazione da parte degli interessati ed alla produzione di eventuali osservazioni nei termini previsti. Successivamente, in occasione della presentazione della documentazione integrativa al progetto preliminare e al SIA richiesta dalla commissione designata del Ministero dell'ambiente, oltre che della presentazione al CTR Calabria del Rapporto preliminare di sicurezza per l'avvio della procedura di pertinenza, è stata fatta una seconda pubblicazione con le stesse modalità sopra citate in data 4 novembre 2006.
   b) la procedura di consultazione della popolazione, richiesta sia dal Ministero dell'Ambiente in sede di prima riunione di conferenza dei servizi (20 settembre 2005), sia dal CTR Calabria nell'ambito del nulla osta di fattibilità (NOF) del 7 agosto 2007, è stata esperita dalla società d'intesa con il coordinatore delle commissioni prefettizie dei tre comuni, che – in mancanza, all'epoca, di una norma strutturata che disciplinasse le modalità della consultazione (carenza attuativa delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 da parte del Ministero dell'ambiente e delle regioni) – ha elaborato una procedura (mutuata dall’«Inchiesta pubblica» di cui all'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, opportunamente integrata), che è stata svolta nei modi sotto riportati. La procedura in questione, svoltasi nell'arco di due mesi, è stata avviata in data 14 maggio 2009 con l’«Avviso al pubblico» pubblicato su un quotidiano nazionale e tre quotidiani a diffusione regionale, ed il contestuale deposito della documentazione progettuale presso le segreterie dei tre comuni. L'avviso informava i cittadini che nelle date del 16-17-18 giugno 2009 nelle sedi dei tre comuni di Rosarno, Gioia Tauro e San Ferdinando, la società avrebbe illustrato il progetto e risposto alle domande dei cittadini. Lo stesso avviso indicava lo svolgimento di una assemblea intercomunale in data 14 luglio 2009 presso il comune di Gioia Tauro, aperta alla popolazione interessata, nel corso della quale sarebbero state acquisite anche le eventuali osservazioni di merito presentate dagli interessati. Per un maggiore coinvolgimento della cittadinanza i tre incontri e l'Assemblea intercomunale sono stati preceduti, anche, da «manifesti murali» affissi negli appositi spazi dedicati dai tre municipi. Nel corso dell'assemblea intercomunale citata, il notaio dottor Stefano Poeta, designato dal prefetto Bagnato alla verbalizzazione dell'incontro ed alla raccolta delle osservazioni presentate dai soggetti interessati, ha poi inoltrato l'intera documentazione al Ministero procedente dello sviluppo economico unitamente alla registrazione dell'evento su supporto informatico;

  Con riguardo, invece, al tema del referendum richiesto dal Comitato «Rigassificatore: Voce ai Cittadini» di San Ferdinando in data 21 dicembre 2009 e respinto dalla commissione straordinaria dello stesso municipio con nota del 2 febbraio 2010 sul presupposto che l'istituto del referendum, secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e nell'articolo 20 dello Statuto comunale, è riservato alle sole materie di competenza locale, si aggiungono le considerazioni che seguono:
   L'istituto referendario è previsto dalla normativa vigente (legge n. 142 del 1990 e decreto legislativo n. 267 del 2000), la quale se da una parte demanda espressamente agli Statuti dei comuni e delle provincie la competenza a prevedere e disciplinare tramite regolamenti attuativi (il comune di San Ferdinando all'epoca ne era sprovvisto) forme di consultazione della popolazione e referendum consultivi su richiesta di un adeguato numero di cittadini, dall'altra però lo limita alle materie «di esclusiva competenza locale».
   Inoltre poiché le infrastrutture energetiche strategiche attengono a materie di interesse dello Stato, queste non sono esclusivamente di «competenza locale», come riconosciuto anche dai giudici amministrativi. Si riporta allo scopo la sentenza del tribunale amministrativo regionale Toscana del 21 febbraio 2008 n. 181, che ha sancito che «devono ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle procedure autorizzative per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, atteso che tale forma di consultazione è consentita dalle disposizioni vigenti per le sole materie di esclusiva competenza locale». Appare evidente che, in ragione delle diverse amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un impianto di gassificazione non può considerarsi di esclusiva competenza del comune.
  3. Per quanto attiene alla lamentata mancanza di garanzie fideiussorie, si precisa che il contenuto dell'intero articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e quindi anche del relativo articolo 18, punto 6, lettera a, è riferito alle imprese portuali già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 alle operazioni e servizi portuali con occupazione di banchine, mentre le specifiche attività della LNG Medgas Terminal, con previsione di occupazione di specchi acquei esterni al porto e servitù di passaggio per una fascia interna al porto, sono regolate dal Codice della navigazione (Regio decreto n. 327 del 1942 articoli 36 e 52) e dal regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1952), che all'articolo 17, prevede il pagamento di una cauzione la cui entità è determinata dall'autorità portuale, e costituirà uno degli adempimenti che la società sarà chiamata a breve ad ottemperare, dalla stessa autorità portuale, unitamente all'accettazione della proposta dello stesso atto concessorio.
  4. Con riferimento all'assenza della certificazione antimafia, si precisa che la nuova normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che per importi di canone superiore a 150.000,00 euro, quale è il caso dell'impianto di rigassificazione di GNL di Gioia Tauro, la richiesta alla prefettura della sede legale della società (attualmente Roma), del certificato antimafia è di competenza dell'autorità portuale; pertanto, la stessa autorità dovrà provvedere a presentare detta richiesta in concomitanza all'inoltro, per accettazione, alla società dell'atto concessorio, ai fini del completamento della procedura di rilascio della concessione demaniale.
  5. Con riferimento alla mancanza della valutazione ambientale strategica (VAS), si precisa che la normativa ambientale vigente decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008) prevede:
   la VAS quando la valutazione ambientale riguarda piani e programmi di intervento sul territorio, e quindi è attinente ai provvedimenti di pianificazione e programmazione di livello comunitario, nazionale e regionale;
   la VIA quando la valutazione ambientale riguarda singoli progetti, come è il caso dell'impianto di rigassificazione di Gioa Tauro.

  In particolare con l'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 8 della legge n. 340 del 2000 la società, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, ha accettato di presentare la documentazione per una VIA attinente all'intero impianto ed alle opere connesse, come verbalizzato nel corso della prima conferenza dei servizi del 20 settembre 2005 presso il Ministero dello sviluppo economico. La procedura di VIA è stata poi esperita dalla commissione designata nel corso di tre anni (novembre 2005-settembre 2008), sulla base del progetto preliminare e successive integrazioni ed approfondimenti prodotti dalla società, che hanno portato alla emissione del Decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni del 17 settembre 2008.
Il Ministro dello sviluppo economicoFlavio Zanonato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impianto portuale

politica energetica

produzione d'energia

energia elettrica

ecosistema marino

aumento dei prezzi

centrale nucleare

impatto ambientale