Legislatura: 17Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 06/02/2015 Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 06/02/2015 Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 06/02/2015 Resoconto BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 06/02/2015
SVOLTO IL 06/02/2015
CONCLUSO IL 06/02/2015
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
la disciplina dell'informazione commerciale sui prodotti alimentari è stata oggetto di ripetute revisioni che hanno interessato il decreto legislativo 109/92 di attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
nel corso degli anni il Parlamento ha spesso delegato i Governi in carica a provvedere ad una riforma organica della materia relativa all'etichettatura e all'elaborazione di un testo unico per il riordino complessivo delle norme accumulatesi nei decenni;
la suddetta riforma non ha tuttavia mai visto la luce anche a causa delle diverse posizioni dei dicasteri interessati: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico;
come noto, dal 13 dicembre 2014 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, teso a garantire, all'interno del mercato unico europeo, l'uniformità delle regole a presidio dell'informazione dei consumatori in relazione agli alimenti;
il citato regolamento nel ridefinire le regole comuni in tema d'informazione al consumatore per i prodotti alimentari, ha confermato la possibilità per gli Stati membri di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori, purché le stesse vengano notificate alla Commissione europea nei termini e nelle modalità stabilite dallo stesso regolamento;
a decorrere dal 13 dicembre 2014, a causa della mancata notifica del Governo italiano alla Commissione europea, la prescrizione italiana di mantenere l'obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, non è stata mantenuta, nonostante il Governo, ed in particolare il Ministro Martina, lo scorso 21 dicembre, abbia annunciato di aver chiesto al Ministero dello sviluppo economico di ripristinare l'obbligo in parola;
il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto, inoltre, l'obbligo di indicazione dell'eventuale presenza di allergeni nelle etichette degli alimenti preconfezionati. La presenza di allergeni deve essere comunicata ai consumatori anche quando gli alimenti siano venduti al dettaglio o somministrati, ad esempio, in bar o ristoranti. In alcuni Paesi dell'Unione europea, come Grecia, Olanda, Belgio, Croazia, ma anche Francia, Germania, Gran Bretagna, la presenta di allergeni si potrà comunicare anche a voce (informativa orale);
molte delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 sono state superate dal regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevale nella gerarchia delle fonti di diritto, essendo immediatamente applicabile all'interno degli ordinamenti degli Stati membri;
ad oggi non è ancora disponibile la normativa nazionale di applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 e permane quindi estrema incertezza tra gli operatori sui tempi e sulle modalità di effettiva applicazione delle disposizioni comunitarie, nonché su quali sanzioni debbano essere applicate per la violazione degli adempimenti in esso previsti –:
se e quando intenda notificare alla Commissione europea, come recentemente dichiarato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la volontà di mantenere l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia;
come intenda far fronte all'obbligo di comunicazione dell'eventuale presenza di allergeni negli alimenti venduti o somministrati in ristoranti o mense pubbliche, e se ritenga applicabile il ricorso alla cosiddetta informativa orale;
se non ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie a predisporre urgentemente le norme relative alle sanzioni, diversificate in base all'attività svolta, da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le Autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.
(2-00818) «Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Villarosa».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
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