Legislatura: 17Seduta di annuncio: 437 del 08/06/2015
Atto 1/00869 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00877 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00881 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00883 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00882 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00886 abbinato in data 08/06/2015
Atto 1/00891 abbinato in data 10/06/2015
Atto 1/00895 abbinato in data 10/06/2015
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/06/2015 Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 10/06/2015 Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 10/06/2015 Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE Resoconto BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI Resoconto LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) Resoconto PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE Resoconto BRUNO FRANCO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/06/2015
DISCUSSIONE IL 08/06/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2015
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/06/2015
VOTATO PER PARTI IL 10/06/2015
NON ACCOLTO IL 10/06/2015
PARERE GOVERNO IL 10/06/2015
DISCUSSIONE IL 10/06/2015
RESPINTO IL 10/06/2015
CONCLUSO IL 10/06/2015
La Camera,
premesso che:
il decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «decreto salva Italia») ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore;
il combinato disposto dal decreto-legge «salva Italia» e la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vieta il trasferimento del denaro contante anche nelle ipotesi di più pagamenti inferiori alla suddetta soglia ma strumentali alla medesima finalità ovvero la cui frazione sia oggetto di artifizio;
l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro;
l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un pos (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento). Tale imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali, ad esempio, il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;
si introduce obbligatoriamente e ingiustamente un intermediario, la banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, pur non svolgendo alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente. Altresì, l'obbligo di dotazione di un pos genera un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (start-up);
l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non è legato al reddito dell'impresa o del professionista e, quindi, risulta maggiormente vessatorio per piccole e micro imprese;
è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-quater, del sopra citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
in Italia si è registrato un elevato utilizzo di denaro contante, circostanza quest'ultima acuita a causa dei 15 milioni di cittadini privi di conto corrente o strumenti di pagamento o gestione del denaro. Gli elevati costi per la tenuta dei conti correnti – tra i più alti d'Europa – riducono la propensione all'utilizzo dei medesimi e dei connessi strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, anche i costi per le transazioni tramite pos (point of sale) sono mediamente più elevati del 50 per cento rispetto ai principali Paesi europei;
il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che le imprese che gestiscono i circuiti di pagamento e le relative associazioni di categoria, entro nove mesi dall'approvazione del medesimo decreto, avrebbero dovuto indicare le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Nell'ipotesi di inottemperanza della medesima prescrizione si concede facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – di emanare un decreto con il quale disciplinare gli oneri a carico delle imprese ed il costo unitario del pagamento elettronico. Tuttavia, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51, non ha concretamente individuato le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in quanto privo di una definizione, anche quantitativa, dei limiti massimi delle commissioni;
il 20 aprile 2015 il Consiglio europeo ha adottato un regolamento che fissa un massimale per le commissioni interbancarie sui pagamenti effettuati con carte di debito e di credito, prevedendo un tetto massimo pari allo 0,2 per cento per carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito;
l'articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011 prevedeva la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:
a) prevedere che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti e dei professionisti il cui fatturato sia superiore a duecentomila euro;
b) escludere dall'obbligo tutte le nuove attività per i primi due anni di operatività;
c) prevedere, per gli esercenti e i professionisti, la gratuità delle transazioni fino a 1.000 euro effettuate mediante carte di pagamento in modo simile a quanto precedentemente previsto per gli impianti di distribuzione di carburanti;
d) a dare attuazione, in via generale ed al fuori dei suddetti casi, alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definendo le regole generali per assicurare una concreta riduzione delle commissioni a carico degli esercenti e dei professionisti in relazione alle transazioni effettuate per il tramite di carte di pagamento e fissando, altresì, dei massimali da applicare alle medesime commissioni nei limiti individuati dal Consiglio europeo pari allo 0,2 per cento per le carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito.
(1-00884) «Alberti, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Fantinati, Fico».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):moneta elettronica
pagamento
industria elettronica