ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 22/06/2011
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00487
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2011
LOLLI GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2011
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 22/06/2011
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 22/06/2011
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 22/06/2011
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 22/06/2011
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/06/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
22/06/2011
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 22/06/2011

APPROVATO IL 22/06/2011

CONCLUSO IL 22/06/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00127
presentata da
ALBERTO FLUVI
mercoledì 22 giugno 2011 pubblicata nel bollettino n.500

La VI Commissione,
premesso che:
le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un'importante azione sociale, tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;
nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;
lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana, la quale sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d'interesse comune;
lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell'istruzione e nella tutela della salute pubblica, garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;
il «mondo» dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico, il quale svolge un ruolo fondamentale per l'immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;
migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un «esercito» di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;
la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche, concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare, il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, le quali svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l'applicazione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP; l'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare al competente ufficio SIAE, tramite consegna diretta o raccomandata, e all'Agenzia delle entrate attraverso compilazione dell'apposito quadro in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi; in ogni caso assume validità ai fini dell'opzione, salva l'applicazione delle previste sanzioni di carattere formale, il cosiddetto «comportamento concludente» dell'Associazione sportiva dilettantistica;
le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni senza scopo di lucro, anche non sportive, alle pro-loco, alle bande musicali e, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;
l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il Testo unico imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 149, l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta;
il comma 20 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva inoltre previsto l'istituzione, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del «Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche», disciplinato, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e delle modalità di tenuta del Registro stesso, da apposita disciplina successivamente deliberata dal Consiglio nazionale del CONI;
la citata norma dell'articolo 90 della legge n. 289, prima abrogata dall'articolo 4 del decreto - legge n. 72 del 2004, è stata poi reintrodotta dall'articolo 7 del decreto - legge n. 136 del 2004, il quale, prevedendo che «in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche» è intervenuto specificando che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 90 della citata legge n. 289;
sulla scorta della disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha istituito il Registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1o agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002, nel senso che alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate riconosciute ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria, e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI: pertanto la mancata iscrizione al Registro comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni previste;
dopo vari rinvii, l'entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2 novembre 2005, e pertanto da tale data è divenuta operativa la previsione del suddetto decreto - legge n. 136 del 2004, ai sensi della quale il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, SIAE);
la delibera 1288/2004, tuttavia, nulla ha precisato circa un eventuale vincolo ultimo di scadenza per l'effettuazione dell'iscrizione al Registro e, soprattutto, circa gli effetti che possano prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell'iscrizione: l'obbligo di iscrizione che ne deriva, inoltre, non fu all'epoca sufficientemente pubblicizzato, tant'è che molti soggetti destinatari della norma non hanno provveduto al perfezionamento dell'iscrizione, ritenendo adempiuto l'obbligo di iscrizione una volta ricevuta l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI stesso;
di fatto, in numerose occasioni è avvenuto che sodalizi sportivi privi dell'iscrizione al Registro del CONI siano stati regolarmente affiliati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e abbiano partecipato, ed in alcuni casi anche vinto, i rispettivi campionati, sia a livello giovanile sia a livello senior, con conseguente, indiscutibile riconoscimento «di fatto» da parte del CONI, in quanto, se la mancata iscrizione al Registro dovesse comportare il venir meno del riconoscimento sportivo, non sarebbe possibile che sodalizi non iscritti possano essere regolarmente partecipare alle competizioni sportive;
dal 2008 in avanti si sono verificati moltissimi casi di ispezioni e verifiche da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) sfociati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale contesta, in assenza di iscrizione nel Registro, la mancanza del riconoscimento sportivo da parte del CONI, e sanziona tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991, e finanche le agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR, non menzionate dall'articolo 7 del decreto - legge n. 136 del 2004;
nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro, ma quello che rileva negli avvisi di accertamento è esclusivamente l'omessa iscrizione al Registro del CONI: in particolare, l'Agenzia delle entrate non riconosce e non ritiene valida ai fini dell'automatico riconoscimento sportivo da parte del CONI «l'affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto», anche se riconducibile al CONI medesimo;
anche sulla scorta delle sollecitazioni giunte in tal senso a seguito della discussione parlamentare della presente risoluzione, il CONI si è reso conto della necessità di intervenire in merito per venire incontro alle legittime esigenze delle associazioni sportive, adottando recentemente la delibera del Presidente n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale dello stesso CONI n. 1438 del 7 giugno 2011;
in particolare, tali delibere hanno stabilito che il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva deve intendersi, fino al 31 dicembre 2010, quale riconoscimento definitivo, anche in carenza dell'iscrizione nel Registro del CONI, prevedendo altresì che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, tale riconoscimento provvisorio debba considerarsi nullo qualora non sia intervenuta l'iscrizione della società sportiva nel predetto Registro entro novanta giorni dalla data di acquisizione del relativo flusso di aggiornamento che deve essere inviato al CONI dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
inoltre la delibera chiarisce che, per quanto riguarda il possesso del requisito del CONI ai fini della ripartizione delle quote del 5 per mille per gli anni dal 2006 e dal 2010 restano valide le decisioni già adottate in merito dal CONI;
in tale contesto è comunque necessario anche un intervento chiarificatore del legislatore o del Governo, per evitare che numerose società sportive interrompano la loro attività, con gravi conseguenze sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline hanno arricchito in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;
è infatti necessario evitare che le numerose società e associazioni sportive, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere i battenti a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse, nonché scongiurare che i dirigenti sportivi, i quali si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario prestato spesso a proprie spese, siano chiamati personalmente a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita;
impegna il Governo
a tenere conto della sopra richiamata delibera del Presidente del CONI n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1438 del 7 giugno 2011, e ad assumere conseguentemente i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI, ma alle quali sia stato attribuito il riconoscimento provvisorio da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, si intendano, anche ai fini tributari, iscritte nel Registro del CONI fino al 31 dicembre 2010; a chiarire che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, il predetto riconoscimento provvisorio possa essere integrato con l'iscrizione nel Registro del CONI entro il termine indicato nella già citata delibera CONI n. 52/59 del 19 maggio 2011; a dare istruzioni agli organi competenti affinché siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al Registro del CONI delle predette società o associazioni sportive dilettantistiche.
(8-00127) «Fluvi, Vannucci, Lolli, Strizzolo, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Ventucci».