ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 499 del 12/07/2011
Trasformazioni
Trasformato il 05/12/2012 in 4/18911
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/07/2011
Stato iter:
05/12/2012
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2011

TRASFORMA IL 05/12/2012

TRASFORMATO IL 05/12/2012

CONCLUSO IL 05/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05088
presentata da
LUIGI BOBBA
martedì 12 luglio 2011, seduta n.499

BOBBA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

Sogin è una società di Stato con unico socio il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene interamente il capitale sociale;

la SOGIN è incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani ed in particolare a Saluggia, provincia di Vercelli, di realizzare le opere «connesse all'impianto di cementazione CEMEX» destinato alla solidificazione delle scorie liquide, fra esse il D2, deposito per migliaia di metri cubi di rifiuti nucleari, vita di progetto 50 anni;

l'autorizzazione è stata data in deroga alla normativa urbanistica, che vieta di costruire in quell'area ritenuta inidonea, per mezzo di ordinanze del commissario delegato Generale Jean (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267), ma l'opera non è mai stata costruita nei tempi previsti, per i quali l'inizio deve avvenire entro 1 anno e terminare entro 3 anni, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico sull'edilizia;

nel 2009, SOGIN otteneva dal comune una proroga di altri 3 anni per «ultimazione» dell'opera, benché dal 31 dicembre 2006 fosse terminata l'emergenza e le attività dovessero «rientrare nel regime ordinario previsto dalle norme di settore», secondo la lettera dell'allora Ministero delle attività produttive, prot. 14046, del 20 agosto 2007, necessitando quindi di parere ISPRA, autorizzazione del Ministro competente, Variante al piano regolatore comunale, comunicazione alla commissione esecutiva dell'Unione europea;

secondo una nota della Commissione europea del 2009, la stessa aveva informazioni circa l'uso quale deposito temporaneo di rifiuti di «basso livello» (cat. II);

il bando 2010 prevede invece che il deposito «D2» conterrà rifiuti sia di II che di III categoria (intermediate and high level waste), mentre le ordinanze del commissario Jean si riferivano a «rifiuti a bassa attività attualmente già presenti sul sito allo stato solido»;

il progetto depositato presso il comune di Saluggia (prot. 4543, 16 maggio 2006) riporta dimensioni dell'edificio diverse da quelle riportate nel bando assegnato;

il 6 luglio scorso a Saluggia sono state raccolte circa 1.500 firme ad una petizione destinata al sindaco del comune di Saluggia, al presidente della provincia di Vercelli, al presidente della regione Piemonte, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico e al segretario generale commissione delle Comunità europee, per chiedere l'annullamento della proroga per costruire il deposito nucleare D2 a Saluggia, firmata dall'architetto Ravetto, sulla legittimità delle cui funzioni lo stesso interrogante ha depositato apposita interrogazione ancora in attesa di risposta nonostante i numerosi solleciti, e sulla quale fu affidato incarico all'avvocato Golinelli di redigere un parere, poi inviato alla regione Piemonte -:

se non si intenda verificare che SOGIN abbia rispettato tutte le procedure previste dalla legislazione vigente, ed in particolare se sia in possesso di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e di tutti i requisiti necessari per costruire nell'area citata;

se non si intenda constatare con urgenza che siano stati ottemperati tutti gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 230 del 1995 sulle «direttive Euratom sulle radiazioni ionizzanti» per la costruzione del deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi cosiddetto «D2», ed, in particolare, se sia stata data comunicazione alla Commissione esecutiva dei dati generali del progetto in questione;

se siano state autorizzate le opere del bando 2010, che risulta già assegnato, consistenti nella rimozione di una scarpata a ridosso della difesa idraulica esistente e nella realizzazione di un muro in gabbioni metallici zincati, di un impianto lava ruote e di una «cabina elettrica - NCE»;

se sia stata rispettata la destinazione d'uso dichiarata per il deposito «D2».
(5-05088)