MURER e MIOTTO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge 1
o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità», con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici, ha profondamente modificato la procedura di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni nonché il ricorsa in giudizio;
l'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 (msg. 24477 del 29 ottobre 2009);
le novità sostanziali sono sinteticamente le seguenti: a decorrere dal 1
o gennaio 2010, le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica; l'istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL; le commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla commissione sanitaria previa validazione da parte del responsabile della Commissione medica locale territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita; la commissione medica superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita; l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso; nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS;
nella realtà dei fatti sembra che l'introduzione della nuova procedura invece di accelerare l'iter per il riconoscimento delle invalidità lo abbia ulteriormente dilatato, in quanto presso gli uffici territoriali dell'INPS vi sono innumerevoli pratiche inevase -:
quante siano fino ad oggi le pratiche evase rispetto a quelle depositate a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 1
o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quale sia la loro distribuzione territoriale, nonché quante nuove pensioni siano state riconosciute dall'entrata in vigore della procedura prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, quale sia la loro distribuzione territoriale ed, infine, per quali motivi fino ad ora gli uffici territoriali dell'INPS non siano in grado di evadere nei tempi stabiliti dallo stesso decreto-legge le pratiche relative all'invalidità e se tale ritardo possa essere dovuto principalmente a ragioni di risparmio e alla necessità di mantenere in attivo il bilancio dell'ente rispetto alla salvaguardia dei diritti delle persone a ricevere, qualora ne abbiano titolo, la pensione di invalidità. (5-04325)