ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 513 del 06/09/2011
Trasformazioni
Trasformato il 18/09/2012 in 5/07943
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/08/2011
Stato iter:
18/09/2012
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 11/04/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

TRASFORMA IL 18/09/2012

TRASFORMATO IL 18/09/2012

CONCLUSO IL 18/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13046
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 6 settembre 2011, seduta n.513

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il 24-25-26 giugno 2011, i detenuti e gli ergastolani del carcere di Spoleto, hanno aderito a tre giorni di sciopero della fame per manifestare la loro solidarietà alla lotta nonviolenta di Marco Pannella e dei Radicali volta a denunciare le condizioni disumane e fuorilegge dei nostri istituti di pena e, quindi, ad ottenere un provvedimento di amnistia e di indulto;

in particolare, aderendo allo sciopero della fame, i condannati all'ergastolo del carcere di Spoleto hanno chiesto alle istituzioni, tra l'altro, la dovuta attenzione sul tema del «fine pena: mai»; tema che solleva la più ampia questione dell'inattualità del codice Rocco e della dubbia compatibilità di molte delle sue norme con la realtà odierna, oltre che con i princìpi costituzionali e il diritto internazionale e comunitario;

già nel mese di marzo 2007, circa 700 detenuti, condannati all'ergastolo, avevano inviato al Presidente della Repubblica delle richieste di conversione dell'ergastolo in pena di morte, dichiarando espressamente di essere stanchi di «morire un pochino tutti i giorni» e di desiderare quindi di «morire una volta sola»;

si tratta di iniziative spontanee, realizzate, non senza difficoltà, dagli ergastolani, che, per quanto ovviamente provocatorie, rivelano tutta la tragicità e la paradossalità della condizione di chi sa che passerà il resto dei propri giorni in carcere, senza poter ravvisare, in quel «fine pena: mai», la finalità rieducativa che, sola, legittima la pena, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;

nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia sancito la possibilità di concedere anche agli ergastolani i benefici della liberazione condizionale e della liberazione anticipata, quando abbiano dato prova di un avvenuto ravvedimento o di un attivo interesse al percorso di risocializzazione, tuttavia la realtà del carcere dimostra come le ipotesi di concessione di questi benefici siano alquanto rare, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ribadendosi come l'ergastolo sia e resti una pena perpetua, secondo gli interroganti in violazione del principio di cui all'articolo 27 della Costituzione;

l'articolo 27, comma 3, della Costituzione prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dagli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, dagli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977, dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, dagli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nonché dagli articoli 1, 2 e 3 della raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'articolo 1 della Raccomandazione (2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti» -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione;

quali urgenti provvedimenti e iniziative di competenza intenda adottare, al fine di rispondere alla manifestazione di protesta e disagio attuata dai condannati alla pena perpetua affinché la questione della discussione circa il superamento dell'ergastolo sia affrontata con tutta la serietà, l'urgenza e l'attenzione che merita. (4-13046)