CODURELLI, GNECCHI e BRAGA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la legge 16 luglio 1997, n. 230, nel sopprimere il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, pur risolvendo parte dei problemi pensionistici della categoria, ha lasciato insoluta la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale;
gli anni di contribuzione maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili, con la conseguenza, che gli spedizionieri, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico di anzianità;
il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, non cita espressamente gli spedizionieri doganali tra le categorie che hanno diritto alla totalizzazione e per questo sia il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia l'INPS sono concordi nel ritenere, che ad oggi, essi non rientrino nella normativa vigente;
l'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto legislativo non lascia però dubbi sulla legittimità di applicazione di tale legge, anche alla categoria degli spedizionieri doganali e l'INPS sta soccombendo sistematicamente, in molte sedi di Tribunale, in tutte le cause promosse dagli interessati per questo motivo;
a fronte delle sentenze dei tribunali, sembra così prefigurarsi l'incostituzionalità della norma per disparità di trattamento tra lavoratori -:
se non reputi necessario definire il contenzioso venutosi a creare con le diverse interpretazioni normative e con i giudizi espressi dai tribunali che hanno valutato le cause instaurate dai ricorrenti per chiarire l'impianto della legge n. 42 del 2006, affinché sia riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali, già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità.
(4-05186)