ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05186

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 253 del 26/11/2009
Trasformazioni
Trasformato il 10/06/2010 in 5/03033
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 26/11/2009
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 26/11/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/11/2009
Stato iter:
10/06/2010
Fasi iter:

SOLLECITO IL 29/01/2010

SOLLECITO IL 07/04/2010

SOLLECITO IL 08/04/2010

SOLLECITO IL 18/05/2010

SOLLECITO IL 08/06/2010

TRASFORMA IL 10/06/2010

TRASFORMATO IL 10/06/2010

CONCLUSO IL 10/06/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05186
presentata da
LUCIA CODURELLI
giovedì 26 novembre 2009, seduta n.253

CODURELLI, GNECCHI e BRAGA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la legge 16 luglio 1997, n. 230, nel sopprimere il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, pur risolvendo parte dei problemi pensionistici della categoria, ha lasciato insoluta la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale;

gli anni di contribuzione maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili, con la conseguenza, che gli spedizionieri, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico di anzianità;

il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, non cita espressamente gli spedizionieri doganali tra le categorie che hanno diritto alla totalizzazione e per questo sia il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia l'INPS sono concordi nel ritenere, che ad oggi, essi non rientrino nella normativa vigente;

l'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto legislativo non lascia però dubbi sulla legittimità di applicazione di tale legge, anche alla categoria degli spedizionieri doganali e l'INPS sta soccombendo sistematicamente, in molte sedi di Tribunale, in tutte le cause promosse dagli interessati per questo motivo;

a fronte delle sentenze dei tribunali, sembra così prefigurarsi l'incostituzionalità della norma per disparità di trattamento tra lavoratori -:

se non reputi necessario definire il contenzioso venutosi a creare con le diverse interpretazioni normative e con i giudizi espressi dai tribunali che hanno valutato le cause instaurate dai ricorrenti per chiarire l'impianto della legge n. 42 del 2006, affinché sia riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali, già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità.
(4-05186)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0042, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1997 0230

EUROVOC :

anzianita'

applicazione della legge

assicurazione per la vecchiaia

associazione professionale

condizione di pensionamento

criterio di ammissibilita'

pensionato

professioni del settore doganale

sicurezza sociale