ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 94 del 18/01/2007
Abbinamenti
Atto 1/00071 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00073 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00075 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00077 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00078 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00080 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00081 abbinato in data 22/01/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 18/01/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007


Stato iter:
24/01/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/01/2007
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/01/2007
Resoconto FORZA ITALIA
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto VERDI
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto L' ULIVO
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto L' ULIVO
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto L' ULIVO
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto FORZA ITALIA
 
INTERVENTO GOVERNO 22/01/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/01/2007

DISCUSSIONE IL 22/01/2007

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/01/2007

RITIRATO IL 24/01/2007

CONCLUSO IL 24/01/2007


Atto Camera

Mozione 1-00076

presentata da
MAURIZIO GASPARRI
giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094

La Camera,

premesso che:

numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno confermato una chiara interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione, nel quale si afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

in particolare, vanno ricordate la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, che ha chiarito la diversa condizione giuridica delle convivenze more uxorio e delle famiglie fondate sul matrimonio, e la sentenza n. 310 del maggio 1989 della Corte costituzionale, che ha ribadito che l'articolo 29 della Costituzione «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio»;

la diversità dei diversi tipi di convivenza è stata ribadita nella sentenza n. 352 del 2000 della Corte costituzionale;

tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 491 del 2000 e ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 dell'aprile del 2004, ha ribadito l'impossibilità di una parificazione tra la convivenza e la famiglia basata sul matrimonio;

valutazioni portatrici di chiarezza sono venute anche nel maggio 2005 dalla sentenza n. 8976 della Corte di cassazione;

il Governo ha annunciato più volte che entro il gennaio del 2007 il Consiglio dei ministri dovrà proporre al Parlamento un disegno di legge riguardante le coppie di fatto;

come hanno osservato anche recentemente insigni giuristi, i diritti di chi dà luogo ad una convivenza, che non si basi né sul matrimonio civile né sul matrimonio religioso con effetto civile, sono ampiamente tutelati;

ad esempio, numerose sentenze della magistratura hanno chiarito la persistenza di un contratto di affitto nel caso di decesso di uno dei due conviventi;

al convivente more uxorio possono essere garantiti, anche in assenza di vincoli matrimoniali, tutti i diritti in materia di patrimonio, anche ricorrendo al diritto volontario e stipulando una polizza assicurativa o una pensione;

non potrebbe essere regolato con legge il trasferimento di parte della pensione al convivente superstite, perché ciò, anche a causa di un prevedibile uso strumentale di questa possibilità, farebbe crescere a dismisura le spese della previdenza pubblica;

chi dà luogo a una convivenza non vuole probabilmente assumere responsabilità durevoli o affrontare tutte le conseguenze giuridiche derivanti anche dal solo matrimonio civile;

con testamento si può lasciare parte cospicua del proprio patrimonio ad una persona alla quale si sia legati da un semplice rapporto di convivenza;

in sostanza i diritti individuali delle persone conviventi sono ampiamente riconosciuti dal nostro ordinamento;
impegna il Governo:

ad evitare iniziative legislative o di qualsiasi altra natura amministrativa o regolamentare che comportino l'equiparazione tra le unioni di fatto e la famiglia, posto che per i figli nati fuori dal matrimonio l'articolo 30 della Costituzione garantisce, come è giusto, ogni forma di tutela sul piano giuridico e morale;

ad evitare la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali;

a non prevedere alcuna forma di adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso;

a promuovere concrete iniziative di carattere sociale, fiscale ed economico a tutela della famiglia legittima fondata sul matrimonio, in base a principi che, prima ancora delle leggi vigenti, derivano dal diritto naturale;

a ribadire che i diritti individuali delle persone che danno luogo a convivenza sono già garantiti ampiamente dalle norme vigenti;

ad evitare ogni forma di equiparazione, anche surrettizia, tra le convivenze di fatto e la famiglia;

a non dar luogo ad iniziative basate su una strumentale e infondata interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione.

(1-00076)
«Gasparri, Lisi, Armani, Ciccioli, Bono, Antonio Pepe, Amoruso, Gamba, Castellani, Bocchino, Foti».

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ADOZIONE, CONVIVENTI, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, FAMIGLIA, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:

OMOSESSUALITA'