Legislatura: 15Seduta di annuncio: 94 del 18/01/2007
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 18/01/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007 ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/01/2007 Resoconto ALLEANZA NAZIONALE INTERVENTO PARLAMENTARE 22/01/2007 Resoconto FORZA ITALIA Resoconto POPOLARI-UDEUR Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) Resoconto LA ROSA NEL PUGNO Resoconto VERDI Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA Resoconto LA ROSA NEL PUGNO Resoconto L' ULIVO Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) Resoconto ITALIA DEI VALORI Resoconto L' ULIVO Resoconto POPOLARI-UDEUR Resoconto L' ULIVO Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) Resoconto FORZA ITALIA INTERVENTO GOVERNO 22/01/2007 Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/01/2007
DISCUSSIONE IL 22/01/2007
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/01/2007
RITIRATO IL 24/01/2007
CONCLUSO IL 24/01/2007
Atto Camera
Mozione 1-00076
presentata da
MAURIZIO GASPARRI
giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094
La Camera,
premesso che:
numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno confermato una chiara interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione, nel quale si afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
in particolare, vanno ricordate la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, che ha chiarito la diversa condizione giuridica delle convivenze more uxorio e delle famiglie fondate sul matrimonio, e la sentenza n. 310 del maggio 1989 della Corte costituzionale, che ha ribadito che l'articolo 29 della Costituzione «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio»;
la diversità dei diversi tipi di convivenza è stata ribadita nella sentenza n. 352 del 2000 della Corte costituzionale;
tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 491 del 2000 e ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 dell'aprile del 2004, ha ribadito l'impossibilità di una parificazione tra la convivenza e la famiglia basata sul matrimonio;
valutazioni portatrici di chiarezza sono venute anche nel maggio 2005 dalla sentenza n. 8976 della Corte di cassazione;
il Governo ha annunciato più volte che entro il gennaio del 2007 il Consiglio dei ministri dovrà proporre al Parlamento un disegno di legge riguardante le coppie di fatto;
come hanno osservato anche recentemente insigni giuristi, i diritti di chi dà luogo ad una convivenza, che non si basi né sul matrimonio civile né sul matrimonio religioso con effetto civile, sono ampiamente tutelati;
ad esempio, numerose sentenze della magistratura hanno chiarito la persistenza di un contratto di affitto nel caso di decesso di uno dei due conviventi;
al convivente more uxorio possono essere garantiti, anche in assenza di vincoli matrimoniali, tutti i diritti in materia di patrimonio, anche ricorrendo al diritto volontario e stipulando una polizza assicurativa o una pensione;
non potrebbe essere regolato con legge il trasferimento di parte della pensione al convivente superstite, perché ciò, anche a causa di un prevedibile uso strumentale di questa possibilità, farebbe crescere a dismisura le spese della previdenza pubblica;
chi dà luogo a una convivenza non vuole probabilmente assumere responsabilità durevoli o affrontare tutte le conseguenze giuridiche derivanti anche dal solo matrimonio civile;
con testamento si può lasciare parte cospicua del proprio patrimonio ad una persona alla quale si sia legati da un semplice rapporto di convivenza;
in sostanza i diritti individuali delle persone conviventi sono ampiamente riconosciuti dal nostro ordinamento;
impegna il Governo:
ad evitare iniziative legislative o di qualsiasi altra natura amministrativa o regolamentare che comportino l'equiparazione tra le unioni di fatto e la famiglia, posto che per i figli nati fuori dal matrimonio l'articolo 30 della Costituzione garantisce, come è giusto, ogni forma di tutela sul piano giuridico e morale;
ad evitare la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali;
a non prevedere alcuna forma di adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso;
a promuovere concrete iniziative di carattere sociale, fiscale ed economico a tutela della famiglia legittima fondata sul matrimonio, in base a principi che, prima ancora delle leggi vigenti, derivano dal diritto naturale;
a ribadire che i diritti individuali delle persone che danno luogo a convivenza sono già garantiti ampiamente dalle norme vigenti;
ad evitare ogni forma di equiparazione, anche surrettizia, tra le convivenze di fatto e la famiglia;
a non dar luogo ad iniziative basate su una strumentale e infondata interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione.
(1-00076)
«Gasparri, Lisi, Armani, Ciccioli, Bono, Antonio Pepe, Amoruso, Gamba, Castellani, Bocchino, Foti».
CONCETTUALE:ADOZIONE, CONVIVENTI, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, FAMIGLIA, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'SIGLA O DENOMINAZIONE:OMOSESSUALITA'