CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 ottobre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia», di rappresentanti di:
Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti (ANGLAT).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (ASSINDATCOLF).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.35.

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Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 13.35.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il 19 febbraio 2020 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo. Avverte che sono state presentate cinquantasei proposte emendative (vedi allegato 1).
  Ricorda altresì che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata rappresentata al Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto, già previsto per il 19 ottobre, a non prima del 4 novembre prossimo.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'espressione del parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo e per l'illustrazione degli emendamenti che la stessa relatrice ha predisposto (vedi allegato 2).

  Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), relatrice, illustra i propri emendamenti 2.20, 4.20 e 5.20, precisando che il primo di essi è motivato esclusivamente dalla necessità di correggere un errato riferimento normativo.
  Nel passare all'espressione del parere sulle proposte presentate agli articoli da 1 a 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.20 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 2.1.
  Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 4.20. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Carnevali 4.1, Siani 4.3 e Paolo Russo 4.5, il cui contenuto è recepito dalla propria proposta emendativa 4.20, nonché dell'emendamento Troiano 4.9, parzialmente recepito dalla stessa. Invita, inoltre, al ritiro degli emendamenti Siani 4.2, Mugnai 4.4, Novelli 4.6 e Ianaro 4.8, segnalando che sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione del proprio emendamento 4.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 4.7 e sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4.01 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.20.
  Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 5.1, invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 5.12, che sarebbe precluso dalla approvazione dello stesso emendamento Rizzo Nervo 5.1. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Carnevali 5.2 e Sutto 5.10, 5.9 e 5.8, che sarebbero preclusi dall'approvazione del proprio emendamento 5.20.
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 5.6 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Infine, invita al ritiro degli emendamenti Nappi 5.11 e Ianaro 6.2 e 6.3, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 6.1 e Troiano 6.4.

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  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

  Marialucia LOREFICE, presidente, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.20 della relatrice e, sulla base della volontà rappresentatale informalmente dalla maggioranza dei gruppi, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 4.20 e 5.20 della relatrice è fissato alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre.
  Avverte, quindi, che nella seduta odierna si passerà alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 1.1, 2.20 della relatrice e Rizzo Nervo 2.1 (vedi allegato 4).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, poiché la relatrice ha presentato un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, rispetto al quale è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti per la giornata di domani, la votazione delle altre proposte emendative dovrà proseguire in una seduta successiva.

  Elena CARNEVALI (PD), nel riservarsi di presentare proposte di modifica all'emendamento 4.20 della relatrice, manifesta perplessità rispetto alla previsione, recata dal comma 1 di tale proposta emendativa, di quello che appare un doppio passaggio per l'approvazione dei piani assistenziali personalizzati.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione a quanto segnalato dalla collega Carnevali, dichiara di non ritenere inappropriata una successiva fase di valutazione dei piani definiti dai centri di riferimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.
  Ricorda altresì che, in ogni caso, i deputati hanno la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.
  Tutto ciò premesso, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione alle ore 16 di giovedì 29 ottobre. Nella giornata di domani potrebbe avere luogo la discussione; l'esame del provvedimento in sede consultiva si concluderà la settimana successiva. Pag. 161
  Non essendoci obiezioni, dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Filippo, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Vito DE FILIPPO (IV), relatore, ricorda preliminarmente che la legge europea è, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, della predetta legge, vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione «Legge europea», seguita dall'anno di riferimento.
  Il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in nove capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29).
  Ulteriori disposizioni, contenute nel capo IX, riguardano: il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Fatte queste premesse, procede ad illustrare, seguendo l'ordine di progressione numerica, le singole disposizioni che investono, in maniera diretta ovvero incidentale, le competenze della XII Commissione.
  Rileva, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure volte ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. Tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In tale contesto, viene novellato anche l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2003, che definisce l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento. Le modifiche apportate precisano, in relazione alla garanzia della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di lavoro, che essa ricomprende, tra l'altro, la salute e la sicurezza, e la estendono anche ai vantaggi sociali e fiscali.
  L'articolo 2 contiene un insieme di novelle che incidono sull'articolo 41 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), relativo all'assistenza sociale, nonché su alcune disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.
  Tale articolata rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di disposizione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in particolare per quanto concerne l'articolo 12, relativo al «Diritto alla parità di trattamento» per i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro o per fini lavorativi o per fini diversi (in tale secondo caso, che siano titolari di un permesso di soggiorno e sia loro consentito Pag. 162di lavorare). In particolare, si rileva il paragrafo 1, lettera e), che concerne il settore della sicurezza sociale. Va peraltro ricordato come, pur consentendo la normativa europea agli Stati membri di apportare alcune limitazioni alla parità di trattamento sancita da quell'articolo, esse, tuttavia, non valgono, a detta della Commissione europea, a legittimare il recepimento quale è finora intervenuto.
  Il comma 1 del presente articolo novella, quindi, l'articolo 41 del Testo unico, riscrivendone il comma 1 e aggiungendo i commi 1-bis e 1-ter. Il nuovo comma 1-bis dispone la equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti in materia di sicurezza sociale alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 – di una triplice categoria di stranieri: titolari di permesso unico di lavoro; titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Il nuovo comma 1-ter verte sulla parità di trattamento in materia di prestazioni familiari. Esso prevede, in deroga al precedente comma 1-bis, che ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, siano equiparati ai cittadini italiani: gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. La determinazione puntuale «in positivo» dei fruitori implica la esclusione di coloro che non vi sono ricompresi.
  Fa presente che per prestazioni familiari si intendono – ai sensi del citato regolamento (CE) n. 883/2004 – tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione, menzionati nell'allegato I della medesima direttiva).
  Da tale modifica derivano ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari, estendendo la platea dei beneficiari. Il comma 2 modifica la disposizione relativa all'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, modificando l'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Il comma 3 interviene sulle norme relative all'assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, recate dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  Osserva, quindi, che il comma 4 integra la disciplina sull'assegno di natalità (cosiddetto «bonus bebè»), modificando l'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014. Il comma 5 reca l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tale incremento è di 2,4 milioni per il 2020 e di 12,8 milioni annui a decorrere dal 2021.
  Il comma 6 quantifica i maggiori oneri derivanti dall'articolo in commento, valutati complessivamente in: 6,008 milioni di euro per l'anno 2020; 25,408 milioni per l'anno 2021; 28,908 milioni per l'anno 2022; 29,208 milioni per l'anno 2023; 29,508 milioni di euro per l'anno 2024; 29,808 milioni per l'anno 2025; 30,108 milioni per l'anno 2026; 30,308 milioni per l'anno 2027; 30,708 milioni, per l'anno 2028; 31,108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/ Pag. 16336/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, tuttora allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.
  In particolare, il comma 1, lettera e), incide sull'articolo 11 del suddetto decreto legislativo, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La modifica è volta a specificare che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
  Per quanto concerne alcune specifiche professioni sanitarie, segnala che lo stesso articolo 4, al comma 1, alle lettere g), h) e i), apporta alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e alla formazione specifica in medicina generale, per far fronte ad alcune contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito della predetta procedura d'infrazione n. 2018/2295.
  La lettera g) interviene sul citato decreto legislativo integrando l'articolo 32, comma 1, per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della «direttiva qualifiche», secondo il quale anche chi esercita la professione di ostetrica, al pari delle altre professioni già menzionate nella normativa interna (medico di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista) possa avvalersi del «regime dei diritti acquisiti». In base a tale regime può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni.
  La lettera h) modifica l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del medesimo decreto legislativo n. 206. Viene inoltre inserito il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 25 della «Direttiva qualifiche», specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza, è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999.
  Nella relazione illustrativa si precisa che il parere motivato della Commissione puntualizzava la non completa trasposizione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE (Direttiva qualifiche), rilevando che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, sulla disciplina delle specializzazioni mediche, limiterebbe l'ambito di applicazione della stessa disposizione europea al medico chirurgo candidato alla specializzazione e non al medico specialista in generale. La censura tuttavia si fonda su una diversa interpretazione lessicale in quanto in Italia acquisiscono il titolo di «medico chirurgo» tutti coloro che terminano il primo ciclo universitario sessennale (la cosiddetta «formazione medica di base» di cui all'articolo 24 della Direttiva qualifiche). Pag. 164
  Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999, recante le condizioni di accesso ai corsi di specializzazione e la formazione dei medici chirurghi specialisti, comprende tutti i candidati medici specialisti e non solo coloro che seguono il percorso di specializzazione in chirurgia generale.
  La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 modifica l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007, sostituendo il comma con una norma che richiama anche le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999, allo scopo di far riferimento a tutti i requisiti per la formazione specifica in medicina generale e non solo a quelli di cui all'articolo 24 (l'unico attualmente richiamato), relativo ai soli aspetti inerenti alle modalità con cui si svolge il corso di formazione a tempo pieno. Ciò al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, della «Direttiva qualifiche», in base al quale la formazione specifica in medicina generale dovrebbe avvenire a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o degli organi competenti e dovrebbe essere di natura più pratica che teorica. Tali aspetti sono meglio dettagliati, infatti, agli articoli 26 (articolazione delle attività didattiche pratiche e teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale) e 27 (partecipazione personale del candidato all'attività professionale e assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta), di cui al citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  Rileva, quindi, che il Capo V del disegno di legge, costituito dagli articoli da 22 a 24, reca disposizioni in materia di sanità.
  In particolare, l'articolo 22 prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari (Codice comunitario dei medicinali veterinari), allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica.
  L'articolo 23 è diretto a dare attuazione a uno dei dodici regolamenti previsti dal disegno di legge europea, relativo alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria delle pratiche illegali di vendita online di prodotti cosmetici non conformi alla normativa nazionale e comunitaria, introducendo alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica.
  L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 15 della legge europea 2013, allo scopo di contrastare lo sviluppo di pratiche di commercio elettronico di prodotti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria del settore dei biocidi, in virtù degli obblighi di controllo all'interno del mercato previsti dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012.
  Osserva come le tre disposizioni da ultimo richiamate presentino un impianto assai simile. Si individua nel Ministero della salute l'autorità cui compete l'emanazione di disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali per mezzo di richieste di connessione, da parte degli utenti, alla rete provenienti dal territorio italiano; si attribuiscono allo stesso Ministero la funzione di indire periodicamente una Conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza, effettuata d'intesa dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), e la competenza per far cessare le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti non conformi ai requisiti previsti, attraverso i mezzi della società dell'informazione. Alla Conferenza dei servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, limitatamente agli articoli Pag. 16523 e 24, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le tre disposizioni prevedono consistenti sanzioni amministrative e affidano ai N.A.S. l'attuazione dei provvedimenti ministeriali. Esclusivamente in relazione all'articolo 23, in materia di prodotti cosmetici, si dispone che, ove dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, indicando l'Istituto superiore di sanità quale autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.