CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e X)
COMUNICATO
Pag. 19

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Atto n. 457.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco CAUSI (PD), relatore per la III Commissione, specificando che, d'intesa con il collega Senaldi, attesa la complessità del testo all'esame, nel quale i profili di competenza delle due Commissioni sono strettamente interrelati, illustrerà i primi dodici articoli del provvedimento, lasciando al collega l'illustrazione dei restanti dodici, richiama il fondamento giuridico del provvedimento, costituito dall'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) che ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione Pag. 20all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  Sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame è, quindi, volto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto in esame mira, pertanto, a rappresentare l'unica fonte normativa nazionale volta a porre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti e che, pertanto, presenta uno straordinario rilievo dal punto di vista della III Commissione in considerazione della crescente importanza che lo strumento internazionale dell’embargo – affianco a quello sanzionatorio – sta assumendo nell'attuale quadro delle relazioni internazionali.
  Ricorda che, attualmente, la normativa nazionale vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è rappresentata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, il quale ha recepito le disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE, che istituiva un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari.
  Segnala che la disciplina normativa in materia si è arricchita a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, il quale ha inteso operare una rifusione della normativa presente in materia di regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Evidenzia che la normativa nazionale non ha mai provveduto a recepire le disposizioni contenute nel regolamento succitato, il quale ha successivamente subito delle modificazioni ad opera del regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione europea del 12 ottobre 2015. Ricorda che quest'ultimo ha operato una sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso.
  Passando ad illustrare gli articoli del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito applicativo dello schema di decreto, adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed a quello internazionale. Ricorda che il decreto si applica alle operazioni esportative che riguardano le seguenti categorie merceologiche: prodotti a duplice uso (listati e non listati, a seconda che siano/non siano riportati nell'apposito elenco, di cui all'Allegato 1 del regolamento (CE) 428/2009); merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
  Specifica che tale ultima categoria è stata ricostruita secondo un criterio generale di appartenenza (i Paesi terzi che sono destinatari di misure restrittive decise dalla UE, per tutto il periodo di efficacia della relativa fonte dell'Unione europea) e non puntuale (i singoli Paesi terzi, nel momento di adozione della fonte di diritto interno), al fine di evitare adeguamenti normativi alla legislazione nazionale ogni volta che vengono introdotte/modificate/rimosse misure restrittive UE verso un determinato Paese terzo, trattandosi peraltro di misure decise nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
  Evidenzia che il comma 2, esclude dall'ambito di applicazione del decreto la disciplina concernente i materiali d'armamento (soggetti alla disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185) e quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali Pag. 21per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.
  Ricorda che l'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nell'ambito del provvedimento in esame, in conformità alle definizioni di cui al regolamento (CE) 428/2009, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
  Segnala che si è ritenuto opportuno inserire tra le definizioni di cui all'articolo in esame la specifica definizione di «assistenza tecnica» che riproduce quella prevista dal regolamento antitortura per una più agevole ed immediata lettura del testo da parte degli operatori del settore, tanto più che tale nozione non viene menzionata tra le definizioni di cui al regolamento duplice uso.
  Ricorda che all'articolo 3 il comma 1 si basa sul principio secondo cui il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Segnala che tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili). Evidenzia che il comma 1, parimenti, esplicita la necessità di conformare il controllo dello Stato alle disposizioni degli accordi e delle intese multilaterali in materia di contro proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, a fronte del fatto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali possono subire una distorsione d'uso.
  Segnala che al comma 2 si specifica che nell'azione del controllo predetta possono rientrare anche prodotti duali non listati, qualora questi possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso di cui all'articolo 4 o all'articolo 8 del regolamento (CE) 428/2009, al fine di estendere il controllo stesso anche su beni non inseriti nelle liste di cui agli allegati tecnici del predetto regolamento. Evidenzia che tale estensione ha lo scopo di garantire il suddetto controllo anche su quei beni non listati che potrebbero rivelarsi sensibili e soggetti ad un impiego distorto, quali ad esempio armi di distruzione di massa, oppure dando luogo a violazioni relative ai diritti umani.
  Sottolinea che il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base, in quanto trattasi di attività di ricerca pura e non applicata (con la conseguente creazione di un bene duale) e di assistenza su tecnologie ampiamente conosciute e diffuse, le quali, pertanto, non possono condurre ad applicazioni speciali e potenzialmente sensibili.
  Evidenzia che l'articolo 4 individua l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del decreto, compendiandone le relative competenze. Sottolinea che nel disciplinare tale Autorità, già prevista nel decreto legislativo n. 96 del 2003, si è tenuto conto delle modifiche apportate nel corso degli anni alla denominazione e all'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico. Segnala, quindi, che, ai sensi del comma, la Direzione generale per la politica commerciale internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico è designata quale Autorità competente incaricata dell'applicazione del decreto stesso.
  Ricorda che tale articolo tratta poi la funzione dell'Autorità competente sullo scambio di notizie ed informazioni con i Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di contro-proliferazione. Segnala che tali notizie ed informazioni, di carattere strettamente riservato ed indispensabili alla gestione ed al controllo dei beni in questione, non possono essere divulgate presso gli esportatori nazionali.Pag. 22
  Evidenzia che, secondo l'Analisi dell'impatto regolatorio (AIR), «nella fase iniziale di studio della materia è stata valutata l'opzione regolatoria, anche sulla base di esperienze maturate in altri Stati membri (per esempio Svezia), consistente nell'istituzione di un'unica autorità competente, tanto per il materiale di armamento, che per i prodotti a duplice uso. Tale opzione è stata successivamente accantonata, sia per le difficoltà di coordinamento delle varie normative di settore, che per i rilevanti costi (amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica) associati a tale opzione (...). Resta comunque da valutare se in un successivo intervento di regolazione di più ampio respiro, anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione internazionale del Paese, inevitabilmente associati ad un contesto di risorse incrementali (e non costanti quale quello che il presente intervento presuppone), non sia da approfondire l'opzione di istituire un'agenzia centrale per il rilascio delle licenze di esportazione per i materiali sensibili (armi e duplice uso)».
  Segnala che all'articolo 5 il comma 1 prevede, con apposite funzioni, l'istituzione di un Comitato consultivo (la cui figura era già contemplata nel decreto legislativo n. 96 del 2003), che operi nell'ambito delle attività di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
  Sottolinea come nel testo in esame si sia voluto mantenere la previsione già disciplinata al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003, che prevedeva un parere obbligatorio, ma non vincolante, rilasciato dal Comitato consultivo, mantenendo in capo all'Autorità competente il potere decisionale finale in materia di autorizzazioni individuali.
  Segnala, inoltre, che il comma 2 definisce un termine entro cui il Comitato deve esprimere il suddetto parere, al fine di garantire agli esportatori i tempi certi di risposta alle loro istanze. Specifica che la previsione di un ulteriore periodo di novanta giorni conferito al Comitato per esprimere il parere è solitamente legato alla risoluzione dei casi più complessi.
  Evidenzia che al Comitato partecipano sia i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che gli esperti tecnici di provata competenza negli esercizi di controllo dei prodotti a duplice uso (nucleare, missilistico, chimico-biologico, strategico). Sottolinea che i predetti rappresentanti e esperti sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, ricorda che ai componenti del Comitato ed agli esperti tecnici non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese.
  Segnala che, rispetto alla vigente disciplina di cui al decreto legislativo n. 96 del 2003, è stata introdotta una novità nella composizione del Comitato consultivo, sulla base non solo delle modifiche organizzative e funzionali che hanno interessato l'apparato amministrativo nel corso degli anni, ma anche riguardo alla necessità di ricondurre ad unità le funzioni di presidenza del Comitato medesimo (attribuita dal decreto legislativo n. 96 del 2003 all'attuale MAECI) e dell'Autorità competente di cui all'articolo 4 (assegnata nel vigente decreto legislativo n. 96 del 2003 all'attuale Ministero dello sviluppo economico). Evidenzia che, rispetto al richiamato decreto legislativo, il testo in esame assegna la presidenza del Comitato (composto da 9 membri in rappresentanza delle amministrazioni coinvolte) al Direttore per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico mentre le funzioni di Segretario andrebbero ad un funzionario dello stesso Ministero.
  Segnala, infatti, che l'Autorità competente assicura la funzione di segreteria del Comitato, avvalendosi del personale MiSE, incardinato presso la Direzione generale per la politica commerciale internazionale: per la relazione tecnico-finanziaria «tale attività di segreteria del Comitato, rientrando tra i compiti istituzionali della Pag. 23Divisione IV della predetta Direzione generale per politica commerciale internazionale (Cfr. il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014) dunque, potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, al predetto ufficio. Per quanto riguarda le attività afferenti alla segreteria del Comitato consultivo presso il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella attuale, la stessa trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per la politica commerciale internazionale (Capitolo 2651, missione 16, programma 4, azione 1 – Capitolo 2656, missione 16, programma 4, azione 1)».
  Segnala che al comma 4 vengono menzionati gli esperti tecnici (anch'essi presenti nel decreto legislativo n. 96 del 2003), i quali, nominati con decreto del MiSE, continuano a svolgere una funzione di ausilio al Comitato consultivo nei diversi ambiti afferenti ai regimi di controllo internazionali di beni duali (chimico-biologico, missilistico, nucleare e strategico). Sottolinea che gli esperti tecnici, ai quali non spettano gettoni di presenza né indennità o rimborsi spese, garantiscono un adeguato livello di competenza nel fornire il parere tecnico-scientifico concernente la natura, la costituzione e l'uso finale dei beni esaminati dal Comitato.
  Evidenzia che ai commi 5 e 6 vengono esplicitate le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato e che nel comma 7 sono indicate le modalità di funzionamento del Comitato che vengono regolamentate con decreto del MiSE, sentite le amministrazioni di cui al comma 3.
  Ricorda che l'articolo 6 disciplina i cosiddetti «trasferimenti intangibili» di tecnologia, i quali ai tempi dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 2003 costituivano un'eccezione nel panorama delle esportazioni; nel corso degli anni essi hanno subito un'evoluzione ed oggi i supporti attraverso cui avvengono tali trasferimenti intangibili sono aumentati considerevolmente. Segnala che ciò ha comportato la necessità di aggiornare la legislazione vigente in materia di trasferimenti afferenti tecnologie duali necessitanti un'autorizzazione ministeriale, mentre il comma 3 esclude la previa autorizzazione per la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1.
  Sottolinea che al comma 2 vengono imposti alcuni mezzi di salvaguardia e tracciabilità a quei soggetti che intendono utilizzare l'accesso ai server e la condivisione delle informazioni come modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1, al fine di consentire all'Autorità competente adeguate verifiche.
  Segnala che l'articolo 7 si propone di inserire norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito contenuta nel regolamento (CE) 428/2009, mentre la disciplina vigente nazionale nulla dispone al riguardo. Sottolinea che al verificarsi delle condizioni per cui un determinato transito può essere vietato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo blocca immediatamente, informandone l'Autorità competente e le amministrazioni maggiormente interessate e contattando il responsabile legale dell'operazione di transito, affinché fornisca ogni utile informazione al riguardo.
  Evidenzia che il comma 2 prevede la possibilità di assoggettare il transito ad autorizzazione preventiva nel caso in cui l'Autorità competente necessiti di maggiori informazioni circa l'operazione in corso e che, nelle more, le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione medesima.
  Segnala che il comma 3 individua i soggetti che in ambito nazionale possono ricoprire il ruolo di responsabile legale dell'operazione di transito. Precisa che l'individuazione di tale responsabile – in un soggetto di diritto interno che presenti una qualche forma di collegamento con l'operazione in questione – rende possibile Pag. 24l'adozione di un provvedimento di immediata esecuzione (comma 4, autorizzazione o diniego del transito), allorché sull'esportatore del Paese terzo di origine del transito non sarebbe invece possibile esercitare alcun potere.
  Ricorda che, come per le esportazioni, anche le autorizzazioni alle operazioni di transito sono soggette ad apposita domanda rivolta all'Autorità competente dal soggetto individuato come responsabile del transito; all'esito dell'esame della relativa istanza da parte del Comitato consultivo, verrà emesso un provvedimento di autorizzazione o diniego all'operazione di transito. Precisa che, qualora il transito sia già stato intrapreso, l'Autorità competente ne impedisce il proseguimento.
  Evidenzia che l'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea), innovando, dunque, rispetto al decreto legislativo n. 96 del 2003. Segnala che il necessario presupposto di ogni tipologia dì procedimento adottato è costituito dal rilascio della relativa autorizzazione.
  Ricorda che i commi 2 e 3 stabiliscono che per prestare servizi di intermediazione relativi a prodotti duali e merci soggette al regolamento antitortura nonché per l'esportazione di merci soggette al regolamento antitortura, prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea e relativa prestazione di assistenza tecnica, l'operatore deve richiedere il rilascio di un'autorizzazione specifica individuale.
  Segnala, poi, che viene introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta «Licenza Zero», presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi UE (la Germania è stato il primo Paese ad adottarla) e che comporta l'emanazione di una dichiarazione da parte dell'Autorità competente, su impulso dell'impresa interessata, che attesti la non soggezione di un determinato bene ad autorizzazione, il quale, pertanto, potrà essere liberamente esportato.
  Sottolinea che, secondo l'Analisi dell'impatto regolatorio (AIR), «la previsione della cosiddetta Licenza zero, prassi amministrativa mutuata dall'esperienza tedesca, vale a dire una dichiarazione di libera esportabilità di una merce che potrebbe presentare, prima facie, profili di dualità, resa se del caso dall'autorità competente a richiesta dell'esportatore, introduce, da un lato, un rilevante contributo di ausilio informativo all'interprete, dall'altro elimina ab origine la pratica, ovviamente costosa tanto per gli utenti che per l'autorità competente, della presentazione di domande di autorizzazione per prodotti appartenenti ad aree grigie, ex lege da non assoggettare a licenza e quindi rigettate dall'autorità, a seguito tuttavia di complessa istruttoria. Inoltre, l'intervento regolatorio intende favorire il ricorso a strumenti autorizzativi improntati alla fiducia tra pubblica autorità e imprese, quali le autorizzazioni globali, con successiva emanazione di linee guida ad hoc: questo costituirà un evidente abbattimento dei costi di controllo, passando da un sistema di controllo puntuale ad uno per blocchi di prodotti e Paesi sensibili».
  Ricorda che il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione deve essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990. Sottolinea che il riferimento al termine entro cui l'Autorità competente è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avente ad oggetto una domanda d'esportazione mira a garantire l'esportatore, soddisfacendo il principio della certezza dei tempi di durata del procedimento. Peraltro, ricorda che è previsto un parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza sulle autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) (autorizzazione specifica individuale e autorizzazione globale individuale), che abbiano ad oggetto materiali o informazioni Pag. 25classificati, escludendo nel contempo il rilascio di autorizzazione generale dell'Unione europea e di autorizzazione generale nazionale che rientrino in tale fattispecie.
  Segnala che il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta «catch all»: essa consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa ex lege libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa. Sottolinea che l'applicabilità di tale strumento, già presente nel decreto legislativo n. 96 del 2003, viene estesa, dallo schema di decreto, anche ai servizi d'intermediazione collegati a beni non listati. Precisa che nel comma 1, inoltre, si è proceduto a trasporre il contenuto dell'articolo 8 del regolamento sul duplice uso, a norma del quale l'Autorità competente può vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di prodotti duali non listati per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti dell'uomo.
  Ritiene che la previsione della clausola «catch all» sia uno degli esempi migliori di collaborazione stretta e veloce tra le principali istituzioni coinvolte nell'applicazione dei controlli sulle esportazioni. L'Autorità competente, sulla base di evidenze di intelligence, dà notizia dell'intendimento di bloccare un'operazione potenzialmente a rischio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Qualora una delle istituzioni interessate formuli delle osservazioni in merito, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, l'Autorità competente indice una riunione interministeriale ad hoc per la disamina della situazione, all'esito della quale, ove venga confermata la necessità di un'autorizzazione all'esportazione o alla fornitura di servizi d'intermediazione, ovvero se nessuna delle predette istituzioni abbia formulato osservazioni (comma 5), l'Autorità stessa avverte immediatamente l'esportatore, il quale dovrà fornirle tutta la documentazione necessaria.
  Evidenzia che il comma 4 prevede, anche per tale tipologia di autorizzazione, un parere vincolante da parte del Dipartimento informazioni per la sicurezza laddove le autorizzazioni abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati. Specifica che il comma 7 prevede un obbligo a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa. Ricorda che tale obbligo riveste una funzione di indirizzo per gli esportatori e gli intermediari, in un'ottica di necessaria cooperazione tra pubblico e privato.
  Segnala che nei commi 8 e 9 dell'articolo 9 vengono specificate le modalità e le procedure da seguire ai fini autorizzativi di cui ai precedenti commi. Ne consegue che una volta ricevuta idonea istanza che deve essere necessariamente una richiesta di autorizzazione specifica individuale ed effettuata una stima dell'attendibilità delle informazioni fornite da esportatori ed intermediari, l'Autorità competente la trasmette alle altre istituzioni interessate (comma 7), ai fini del rafforzamento dei controlli globali.
  Sottolinea che l'articolo 10 riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2003 (commi 2, 4, 5, 8 e 9), anch'esso dedicato alla definizione dell'autorizzazione specifica individuale e dei relativi requisiti. Precisa che l'elemento di novità è legato alle modifiche intervenute nel nuovo quadro dell'Unione europea (ad esempio, inserimento dei requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura ed i controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese terzo di destinazione finale).
  Ricorda che i soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli Pag. 26esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mentre i beni licenziabili in tale contesto possono assumere sia la forma fisica che quella intangibile, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie la trasmissione di software e l'assistenza tecnica (comma 1). Sottolinea che il riferimento a tale categoria risulta necessario, in quanto gli esportatori/intermediari nazionali devono essere consapevoli del fatto che operazioni commerciali concernenti beni immateriali non sono necessariamente libere.
  In merito al periodo di validità dell'autorizzazione, ricorda che lo schema di decreto in esame apporta una modifica rispetto alla disciplina vigente di cui decreto legislativo n. 96 del 2003, in quanto, mentre in quest'ultimo si parla di «periodo determinato», ora viene definito un periodo variabile, che va dai sei mesi ai due anni a discrezione dell'Autorità competente, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1 (con possibilità di proroga rilasciata una sola volta). Sottolinea che tale novità consente di garantire un controllo più efficace, calibrato in base ai singoli casi.
  Segnala che il comma 7 costituisce un ampliamento dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 96 del 2003, relativo a specifici obblighi richiesti all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa, ai fini di esercitare il controllo in maniera più stringente su determinate operazioni esportative considerate maggiormente sensibili. Ritiene che tale disposizione rispecchi la necessità del controllo ex post, che deve essere effettuato anche quando la merce è giunta a destinazione a garanzia che luogo e soggetto di utilizzazione finale siano quelli indicati sull'autorizzazione medesima, scongiurando, pertanto, il rischio di diversione, ai fini della proliferazione.
  Evidenzia che l'articolo 11 regola l'autorizzazione globale individuale: caratteristica precipua di questa autorizzazione si rinviene nella sua natura non occasionale, per cui viene rilasciata ad esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità, in coerenza con la natura dell'autorizzazione globale. Ricorda che l'autorizzazione globale può riguardare sia beni materiali che immateriali. Segnala che il comma 1 contiene un ulteriore elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, in quanto dispone che l'Autorità competente dovrà redigere, sentito il Comitato consultivo, delle linee guida ad hoc volte ad operare una selezione dei Paesi terzi (a seconda della loro situazione sociopolitica) che potranno usufruire dell'autorizzazione di cui all'articolo in commento.
  In merito ai requisiti ed alle condizioni necessarie per ottenere il rilascio di questa autorizzazione, segnala che i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 ricalcano il contenuto delle disposizioni dei commi da 2 a 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 96 del 2003. Sottolinea che la disposizione di cui al comma 7, invece, ha portata innovativa, specificando che qualora l'esportatore che non dovesse fornire all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza ottenuta, unitamente ai dati concernenti sia i luoghi di destinazione finale dei beni che gli utilizzatori finali degli stessi, la licenza stessa potrà essere revocata. Tale previsione pone l'accento sulla necessità di un controllo ex post, che viene esercitato, dunque, anche quando la merce giunge a destinazione.
  Segnala che l'articolo 12, in materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), opera nel quadro in cui il regolamento (UE) 1232/2011 è intervenuto, innovando il regolamento (CE) 428/2009, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e consentendo esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa ex lege a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE.
  Sottolinea che a ciò consegue che l'esportatore che desidera usufruirne deve notificare all'Autorità competente che intende avvalersi dell'autorizzazione stessa (comma 2). Ciò a patto che non vi siano Pag. 27motivi ostativi per negarne l'utilizzo, temporaneamente o definitivamente, al singolo soggetto. Evidenzia che il comma 3 introduce un divieto di concessione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea in presenza di motivi ostativi, previsti dai regolamenti di riferimento. Precisa che le disposizioni dell'articolo 12 relative ai requisiti ed agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione generale dell'Unione europea riproducono lo stesso contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 96 del 2003.
  Segnala che il comma 5, invece, rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, disponendo che l'esportatore – che non fornirà all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza medesima, nonché tutti i dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione – potrà vedersi revocare la licenza. Ricorda che in merito al comma 6 rileva la previsione secondo cui l'Autorità competente può effettuare idonea attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo, innovando rispetto al decreto legislativo n. 96 del 2003, nel quale tali attività non erano menzionate.

  Angelo SENALDI (PD), relatore per la X Commissione, illustra il contenuto dei restanti dodici articoli dello schema di decreto.
  L'articolo 13 detta la disciplina dell'autorizzazione generale nazionale per i prodotti a duplice uso e i prodotti a duplice uso non listati, specificando che tale strumento è volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare una forma di semplificazione amministrativa. La definizione delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione, dei prodotti e dei Paesi terzi di destinazione finale è demandata ad un decreto del MiSE, da adottare su proposta dell'Autorità competente sentito il Comitato consultivo. È inoltre ribadito il divieto di rilascio dell'autorizzazioni generale, già previsto dalla normativa vigente, per i prodotti a duplice uso di cui all'Allegato II-octies del Regolamento 428/2009. Con riferimento all'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale l'articolo 13 specifica che essa è sottoposta alle stesse condizioni e requisiti dell'autorizzazione generale dell'Unione europea, di cui all'articolo 12. Sono altresì disciplinate le modalità di fruizione dell'autorizzazione, così come le fattispecie in cui è prevista la revoca. Per il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione generale, l'articolo in commento rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 14.
  L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione. L'articolo effettua altresì un aggiornamento ed estensione delle norme ad hoc già contemplate nell'articolo 8 del decreto legislativo 96/2003; esso, inoltre, prevede ulteriori condizioni al verificarsi delle quali le autorizzazioni possono anche essere negate, annullate, revocate, modificate o sospese, sia ad un esportatore che ad un intermediario. Rappresentano una novità le disposizioni che stabiliscono un periodo di tempo (fino a tre anni) in cui l'Autorità competente può negare o sospendere un'autorizzazione, nell'ipotesi in cui il richiedente non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni prescritte per le autorizzazioni precedentemente ottenute.
  L'articolo 15 dispone in merito al trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea e ricalca il contenuto della disposizione già contenuta nella normativa vigente. Unico elemento di novità è costituito dalla previsione secondo cui, laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, essa sia subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.
  L'articolo 16 stabilisce una serie di divieti riguardanti l'assistenza tecnica fornita, nell'ambito di operazioni che abbiano Pag. 28ad oggetto armi chimiche, biologiche e nucleari, ovvero in favore di uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi. Le sanzioni da applicare nel caso di violazione dei richiamati divieti sono stabilite dal successivo articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.
  L'articolo 17 disciplina le attività di ispezione e verifica che l'Autorità competente – ossia la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del MiSE – può svolgere sulle operazioni oggetto di autorizzazione, ai sensi del decreto in esame, al fine di accertare che la destinazione e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa. È esplicitamente prevista la facoltà dell'Autorità competente di richiedere la documentazione che prova l'arrivo della merce nel Paese terzo di destinazione e utilizzazione finale. Specifiche disposizioni sono dedicate all'attività di collaborazione, ai fini della verifica e del controllo, dell'Autorità competente con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario. Ad un decreto del MISE è demandata l'individuazione delle modalità attuative della sopraindicata collaborazione. È inoltre previsto che l'Autorità competente possa avvalersi dell'eventuale apporto dei servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  Gli articoli da 18 a 21 dettano la cornice sanzionatoria del decreto in esame prevedendo, a seconda dei casi, sia sanzioni penali che amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di operazioni relative a prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
  Sono così unificate in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste da diversi provvedimenti, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 23 (i decreti legislativi 96/2003, 11/2007 e 64/2009). In particolare l'articolo 18 estende la disciplina delle sanzioni per le violazioni in materia di prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice d'uso non listati – attualmente dettata dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 96/2003 – anche alle esportazioni di prodotti in forma intangibile e alle prestazioni di servizi d'intermediazione non autorizzati. Risultano confermate le sanzioni previste dal citato articolo 16 sia per esportazioni non autorizzate o con autorizzazione fraudolentemente ottenuta (reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25 a 250.000 euro) sia quelle per esportazioni in difformità degli obblighi prescritti dalle autorizzazioni (reclusione da 2 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro). Analoga conferma concerne la confisca obbligatoria dei beni illecitamente esportati; quando detta misura non sia possibile viene, però, introdotta la possibilità della confisca per equivalente dei beni dell'autore del reato. La violazione di specifici obblighi informativi al Ministero dello sviluppo economico da parte dell'esportatore (cui è aggiunto l'intermediario) è confermato come reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a 2 anni; alla misura restrittiva viene dall'articolo 18 aggiunta, in alternativa, l'ammenda da 15.000 a 90.000 euro. L'articolo 18, poi, conferma la natura amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 96/2003 per illeciti di minore gravità commessi dell'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati (cui, anche in tal caso, è aggiunto l'intermediario). Il catalogo di tali illeciti (che viene integrato dalla norma) concerne, sostanzialmente, omesse comunicazioni di dati, trasmissione di documenti all'Autorità competente (Ministero dello sviluppo economico) e obblighi di conservazione ed esibizione di documentazione; la pena è la stessa già prevista dal citato articolo 16 del decreto legislativo n. 96/2003 ovvero il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (comma 5).
  L'articolo 19 riprende il contenuto del vigente articolo 2 del decreto legislativo Pag. 29n. 11 del 2007 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, uniformandone il contenuto all'entità delle sanzioni previste dal precedente articolo 18 per le operazioni relative ai prodotti a duplice uso. Anche qui la cornice sanzionatoria è costituita da sanzioni penali (reclusione e multa) ed amministrative pecuniarie.
  L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge n. 170 del 2016 definendo la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e dì embarghi commerciali adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del TFUE. Anche in tal caso, le sanzioni sono uniformate a quelle previste dalla delega (cioè quelle di cui al decreto legislativo n. 96/2003). In particolare l'articolo 20 estende la portata della disposizione di cui all'articolo 2 del vigente decreto legislativo 64/2009 (decreto abrogato dall'articolo 23) – concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran volte a contrastare le attività di proliferazione nucleare – a tutti i Paesi terzi destinatari di misure restrittive della UE. La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il citato articolo 2 è ritenuto implicitamente abrogato sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto la relativa fonte normativa (il decreto legislativo n. 64/2009) era stata adottata in attuazione del regolamento (CE) 423/2007, oggetto di abrogazione da parte del Reg. 961/2010 (a sua volta abrogato dal Reg. 267/2012.). Per le violazioni più gravi del regolamento, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 64/2009 prevede attualmente la reclusione da 3 a 8 anni; per quelle meno gravi è stabilita la reclusione da 2 a 6 anni. L'articolo 20 in esame punisce a titolo di delitto chi effettua operazioni di esportazione di «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» ovvero (cfr. articolo 2 del decreto) quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. In particolare, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chi effettua tali operazioni in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti dell'Unione contenenti misure restrittive nonché per chi presta attività di intermediazione o di assistenza tecnica relativa ai prodotti oggetto di restrizioni (comma 1). La stessa pena è ora dettata in alternativa alla multa da 25.000 a 250.000 per chi effettua tali operazioni senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fraudolentemente (comma 2); la reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro punisce, invece, per chi effettua tali operazioni violando le prescrizioni relative all'autorizzazione. Anche ai sensi dell'articolo 20, le merci oggetto delle restrizioni sono soggette a confisca obbligatoria; ove ciò non sia possibile si procede a confisca per equivalente dei beni di cui il reo abbia la disponibilità.
  L'articolo 21 aumenta le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai finì di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Le sanzioni per tali violazioni sono attualmente dettate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legislativo 96/2003. La trasgressione di tale divieto di assistenza tecnica comporta la pena della reclusione da 2 a 6 anni o la multa da 25.000 a 250.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione da 2 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro). Pene minori sono, invece, previste (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro) per l'assistenza riguardante fini militari diversi da quelli sopraindicati e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi (deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio della UE o Pag. 30da una decisione dell'OSCE o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU). Anche in tale ipotesi, si tratta di pene maggiori rispetto a quanto oggi previsto dal decreto legislativo 96/2003 (reclusione fino a 2 anni o multa da 10.000 a 50.000 euro).
  L'articolo 22 riprende interamente il dettato dell'articolo 17 del decreto legislativo 96/2003 stabilendo che l'Autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 debba darne comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi (il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica commerciale internazionale).
  L'articolo 23 dispone l'abrogazione dei decreti legislativi del 9 aprile 2003, n. 96, del 12 gennaio 2007, n. 11, e del 14 maggio 2009, n. 64, in quanto rientrano nella nuova disciplina unitaria, generale e di dettaglio per i prodotti a duplice uso, per le merci soggette al regolamento antitortura e per i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
  L'articolo 24 esplicita, conformemente alla previsione della legge delega, che dall'applicazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Marco DA VILLA (M5S) chiede chiarimenti in merito al termine per l'espressione del parere.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, segnala che il termine è fissato per il prossimo 26 ottobre.

  Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce della rilevanza del provvedimento in esame, a nome del proprio gruppo, propone lo svolgimento di approfondimenti istruttori e si impegna, considerati i tempi a disposizione ai fini dell'espressione del parere, ad indicare quanto prima un elenco di personalità da audire da sottoporre alla valutazione dei rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

  Gianluca BENAMATI (PD), sottolineato il tempo ristretto per lo svolgimento delle audizioni, ritiene opportuno individuino celermente pochi qualificati soggetti da chiamare in audizione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara di non avere preclusioni allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi. Si riserva tuttavia di assumere ogni decisione in una seduta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

  Marco CAUSI (PD), relatore per la III Commissione, prospetta l'esigenza di svolgere entro un'unica giornata le audizioni che saranno richieste dai gruppi.

  Maria Edera SPADONI (M5S) rinnova la richiesta di audizioni e ribadisce la propria disponibilità a individuare quanto prima i nominativi delle personalità da proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite e di cui auspica una convocazione ad avvio della prossima settimana.

  Angelo SENALDI (PD), relatore per la X Commissione, evidenzia come nello schema di decreto in esame siano affrontati affronti il tema dei prodotti duali, destinati all'uso civile e militare. Sottolinea che l'elenco di tali prodotti è assai ampio, non risultando pertanto semplice individuare i soggetti che siano realmente in grado di fornire elementi informativi utili al riguardo. Data la ristrettezza dei tempi propone di valutare anche la possibilità di chiedere contributi scritti, oltre allo svolgimento delle consuete audizioni informali.

  Marco CAUSI (PD), relatore per la III Commissione, associandosi alle parole del Pag. 31collega Senaldi, sottolinea come l'ambito dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso sia estremamente ampio: infatti rientrano in esso, ad esempio, svariati software. Segnala come la normativa europea stia cercando di mediare tra le opposte esigenze di un maggior controllo su tali prodotti e lo scongiurare eccessivi oneri burocratici a carico delle aziende. Auspica che le Commissioni possano audire un esperto che sia in grado di spiegare anche il tema tecnologico, che risulta piuttosto complicato, oltre alla competente Direzione generale del MiSE. Concludendo, ritiene opportuno specificare che il provvedimento in esame non riguarda assolutamente il commercio dei sistemi di armamento.

  Marco DA VILLA (M5S), sottolineata la complessità dell'atto in esame, manifesta la disponibilità del proprio gruppo ad individuare le soluzioni migliori, ivi compresa la richiesta di contributi scritti, al fine di utilizzare al meglio il tempo previsto per l'approvazione del parere al Governo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, alla luce del dibattito odierno, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alle segreterie delle Commissioni le segnalazioni dei soggetti da chiamare in audizione che saranno discusse nella riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni, che propone sin d'ora di convocare il prossimo martedì 10 ottobre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.