CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della relazione tecnica richiesta nella seduta dello scorso 15 giugno.

  Il Viceministro Enrico MORANDO intende svolgere preliminarmente talune rapide considerazioni di carattere procedurale, facendo al riguardo presente che, secondo una prassi corrente, la relazione tecnica sui provvedimenti all'esame del Parlamento, laddove richiesta, viene normalmente predisposta dalla competente amministrazione ai fini della successiva verifica per i profili di ordine finanziario da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiarisce che, in tale quadro, il Governo ha pertanto inoltrato al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo e che quest'ultimo, a sua volta, si è rivolto all'INPS al fine di acquisire i dati eventualmente disponibili. Precisa, altresì, che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno quindi ricevuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS una nota in forza della quale i predetti enti hanno Pag. 114fatto presente che, stante la particolarità della materia oggetto del presente provvedimento, non dispongono dei dati necessari alla elaborazione della relazione tecnica in argomento. Alla luce di ciò, il Governo ha comunque svolto, pur in assenza dei suddetti dati, un approfondimento in merito agli aspetti del provvedimento che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione bilancio. In particolare, ritiene imprescindibile porre in evidenza una questione essenziale, il cui apprezzamento risulta preliminare a qualsivoglia valutazione circa i profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, fermo restando che è sua intenzione nella presente sede non affrontare aspetti di natura diversa, incluse le problematiche di ordine giuridico-costituzionale pure implicate in qualche misura da talune delle disposizioni recate dal provvedimento medesimo. A suo giudizio, occorre infatti muovere dal presupposto costituito dal principio di carattere generale enucleato all'articolo 1, dal quale non può prescindere una corretta e complessiva valutazione delle ulteriori disposizioni del testo. Ricorda che il citato articolo prevede l'abolizione degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e dispone la sostituzione dei medesimi con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Osserva come tale principio di ordine generale rivesta una particolare rilevanza in quanto individua in maniera univoca il parametro di riferimento sottostante le diverse disposizioni recate dal presente provvedimento, identificato per l'appunto con il sistema previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Ciò premesso, segnala che la citata previsione di cui all'articolo 1 consente di individuare l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e del datore di lavoro e pari, rispettivamente, a circa il 9 e il 24 per cento del cosiddetto monte salariale che, nel caso dei membri del Parlamento, dovrà essere calcolata sulla base dell'indennità parlamentare percepita.
  In tale cornice di fondo, evidenzia come a presentare profili problematici dal punto di vista finanziario è soprattutto l'articolo 5, laddove prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS di una gestione separata cui affluiscono tanto le quote contributive a carico dei membri del Parlamento quanto le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito, rispettivamente, alle lettere a) e b) del citato comma 1. Osserva peraltro che l'istituzione di una gestione separata presuppone di norma la presenza di un apposito fondo il cui funzionamento è soggetto a regole ben determinate laddove, tenuto conto di quanto previsto in particolare dai successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 5, non si potrebbe a suo giudizio propriamente parlare, nel caso di specie, di una gestione separata, configurandosi in sostanza l'INPS come mero ente pagatore dei trattamenti previdenziali nella misura determinata dai competenti organi delle Camere ed in ragione delle risorse effettivamente ad esso trasferite.
  Con riferimento alle predette quote contributive che affluiscono alla citata gestione separata, fa inoltre presente che la quota a carico dei membri del Parlamento, di cui alla lettera a) del citato comma 1, non potrà che essere determinata in una misura pari a circa il 9 per cento dell'indennità parlamentare. Osserva invece come, dal punto di vista finanziario, appaia ben più problematica la previsione di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 1, relativa alla quota contributiva a carico degli organi di appartenenza, giacché a suo avviso tale disposizione è senz'altro suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tali risorse, che dovranno essere trasferite alla gestione separata istituita presso l'INPS, non figurano al momento in alcun bilancio pubblico, sia esso quello statale ovvero quello di ciascuno dei due rami del Parlamento. Ciò comporterà pertanto, a suo avviso, la necessità di reperire Pag. 115altrove le risorse occorrenti ad assicurare l'attuazione di quanto previsto ai sensi della citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.
  In tale quadro, ribadisce che l'articolo 5 del provvedimento in esame è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione o copertura, che potrebbero essere compensati in forza delle disposizioni recate dal successivo articolo 13, ai sensi del quale gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere dovranno essere ricalcolati adottando il sistema contributivo. Per quanto tali disposizioni potrebbero dunque comportare un risparmio di spesa, evidenzia tuttavia come, in assenza di dati disponibili al riguardo, il Governo non è allo stato in grado di affermare con sicurezza l'effettiva neutralità finanziaria derivante dal combinato disposto degli articoli 5 e 13 del presente provvedimento. Precisa, altresì, che l'attuale formulazione dell'articolo 13 appare carente dal punto di vista della individuazione di criteri espliciti e puntuali cui uniformare l'effettuazione del predetto ricalcolo, salvo un generico richiamo al sistema contributivo, anche in considerazione del fatto che il Governo non dispone comunque, come in precedenza evidenziato, dei dati relativi alle posizioni dei singoli percettori di vitalizi e trattamenti previdenziali in essere, con particolare riguardo tanto alla età anagrafica quanto alla anzianità contributiva dei soggetti interessati. In ragione delle considerazioni sopra richiamate, ritiene pertanto che, qualora non si procedesse alla soppressione dell'articolo 5 del provvedimento in esame, il parere del Governo sul provvedimento medesimo non potrebbe che essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Rocco PALESE (FI-PdL), pur ringraziando il Viceministro Morando per lo sforzo di approfondimento profuso nel quadro della sostanziale mancanza dei necessari elementi conoscitivi, ritiene tuttavia che, in assenza della relazione tecnica, la Commissione bilancio non sia oggi nelle condizioni di procedere all'espressione del parere di propria competenza, diversamente determinandosi un grave vulnus al rispetto della vigente prassi nei rapporti tra il Governo e le Camere nonché un pericoloso precedente parlamentare. Prende comunque atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo nella odierna seduta, alla luce delle quali, da un lato, l'articolo 5 non appare sostenibile dal punto di vista finanziario, dall'altro, i risparmi attesi dalla rideterminazione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, di cui all'articolo 13, risultano solo potenziali e come tali non idonei ad assicurare la complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Ritiene che, al di là dei toni propagandistici che hanno in parte accompagnato l'iter del provvedimento in esame, si rischi di approvare un testo sbagliato nei contenuti e carente sotto il profilo della verifica della effettiva sostenibilità finanziaria, nonché di difficile applicazione e suscettibile di dare vita ad un vasto contenzioso, anche in relazione alla indebita compressione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni che potrebbe derivare dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di adeguamento delle regioni stesse alla disciplina prevista dal presente provvedimento. Ribadisce pertanto la necessità che, sulle diverse questioni problematiche testé illustrate, venga svolta un'istruttoria approfondita ed esauriente, giacché sul tema oggetto del presente provvedimento il sistema politico nel suo complesso, inclusi coloro che più di altri sostengono il testo in esame, mette in gioco la propria credibilità di fronte all'opinione pubblica. Segnala, infine, che non è suo interesse ostacolare l'iter del provvedimento bensì approvare un testo che poi possa concretamente trovare attuazione.

  Laura CASTELLI (M5S) intende lasciare agli atti la contrarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle per la mancata predisposizione della relazione tecnica, evidenziando altresì come, pur in assenza dei necessari elementi conoscitivi, il Viceministro Pag. 116Morando ha svolto nella odierna seduta una serie di considerazioni che comunque impegnano il Governo sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, in ciò contravvenendo alla prassi normalmente seguita.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia preliminarmente che, per predisporre la relazione tecnica sul provvedimento, sarebbe stato necessario disporre dei dati in possesso delle amministrazioni delle Camere, tali da consentire di escludere che dalla attuale formulazione del provvedimento possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che la rideterminazione in riduzione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere potrebbe comportare un conseguente minor gettito fiscale. Ritiene tuttavia che, alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal Viceministro Morando, sussistano le condizioni affinché la Commissione bilancio pervenga già nella odierna seduta all'espressione del parere di propria competenza, in modo tale da tenere in debito conto le criticità evidenziate sotto il profilo finanziario dallo stesso rappresentante del Governo nonché di fornire una risposta alle specifiche questioni emerse nel corso del dibattito in relazione alle modalità di adeguamento delle regioni alla presente disciplina nonché alla necessità di precisare i criteri per la rideterminazione dell'importo dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere secondo il metodo contributivo. In tale contesto, segnala in particolare che la soppressione dell'articolo 5 consentirebbe di superare le predette criticità evidenziate dal Viceministro Morando, laddove dall'articolo 13 dovrebbero comunque derivare risparmi di spesa in virtù della rideterminazione degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.
  Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3225 e abb.-A/R, recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali;
   premesso che:
    il provvedimento è volto all'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti e alla loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;
    il provvedimento medesimo si applica a tutti gli eletti, sia a quelli in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia a quelli eletti successivamente, sia a quelli cessati dal mandato;
    le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal progetto di legge in esame attraverso l'adozione di propri provvedimenti;
    il provvedimento risulta in gran parte riproduttivo della disciplina recata dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e dal Regolamento delle pensioni dei senatori, che hanno operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei membri del Parlamento con il superamento dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, di un regime pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello dei dipendenti pubblici;
    le disposizioni che introducono sostanziali elementi di novità rispetto alla disciplina recata dai citati Regolamenti sono quelle contenute negli articoli 5 e 13 – concernenti, rispettivamente, l'istituzione di una gestione separata presso l'INPS e la rideterminazione degli assegni vitalizi – che presentano alcune criticità dal punto di vista finanziario;
    in particolare, si rileva che l'articolo 5, pur prefigurando, al comma 3, lo svolgimento da parte dell'INPS di un'attività Pag. 117di mero pagamento dei trattamenti previdenziali sulla base delle determinazioni assunte dalla Camera e dal Senato, prevede l'istituzione presso il medesimo INPS di una «gestione separata» – alimentata dalle risorse attualmente allocate nelle dotazioni di bilancio della Camera e del Senato – che, almeno nella denominazione, sembrerebbe richiamare quella di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, relativa ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
    tali risorse, tuttavia, non sembrerebbero finalizzate alla costituzione di un fondo presso l'INPS – e non verrebbero quindi a fare parte integrante del suo bilancio – ma, come si evince dal comma 3 del medesimo articolo 5, sembrerebbero invece volte a consentire anno per anno il pagamento dei trattamenti previdenziali in essere da parte dell'INPS, che fungerebbe quindi da mero ente pagatore;
    ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che ogni determinazione riguardo all'ammontare delle risorse da trasferire, come già avviene attualmente, sarebbe rimessa non all'INPS, ma agli organi competenti della Camera e del Senato;
    la sola differenza rispetto alla situazione vigente, quindi, sembrerebbe riguardare il fatto che l'ammontare del trasferimento necessario per assicurare il pagamento dei trattamenti previdenziali (articolo 5, comma 1, lettera c)), ad integrazione delle quote a carico, rispettivamente, dei membri del Parlamento e degli organi di appartenenza, sarebbe iscritto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, in un apposito capitolo di bilancio, ma pur sempre all'interno del programma di spesa per gli organi costituzionali;
    l'articolo 13, invece – prevedendo che, in ogni caso, l'importo risultante dalla rideterminazione del trattamento previdenziale non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente proposta di legge – non presenta profili di onerosità, ma potrebbe dare luogo a difficoltà applicative ai fini della determinazione del trattamento minimo laddove stabilisce che «in ogni caso l'importo del trattamento non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge», giacché non chiarisce quali siano i coefficienti di trasformazione applicabili soprattutto nel caso di soggetti che non abbiano ancora raggiunto i requisiti anagrafici richiesti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    dovrebbe peraltro essere valutata la coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, considerato che analoghi interventi su trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento medesimo, ferma restando comunque la necessità, come evidenziato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) nel parere reso in data 30 maggio 2017, di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame;
    profili di criticità dal punto di vista applicativo presenta, infine, anche l'articolo 3, che, nello stabilire che le Regioni e le Province autonome debbano adeguarsi ai principi introdotti dal provvedimento, da un lato non prevede espressamente che tra questi principi vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, dall'altro non disciplina la procedura mediante la quale devono essere determinati i risparmi attesi dall'applicazione delle disposizioni Pag. 118stesse, la cui mancata realizzazione comporta la riduzione dei trasferimenti statali;
    le restanti disposizioni recate dal provvedimento non presentano invece profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché non innovano la disciplina già prevista dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e dal Regolamento delle pensioni dei senatori, ovvero presentano lievi differenze rispetto alla stessa, che risultano prive di effetti finanziari o suscettibili di determinare limitati effetti positivi;
   rilevata, pertanto, la necessità, al fine di superare i profili di criticità dianzi evidenziati:
    all'articolo 3, da un lato, di prevedere espressamente tra i principi di cui al presente provvedimento a cui debbano adeguarsi le Regioni e le Province autonome anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, dall'altro, di affidare ad un apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità mediante le quali dovranno essere determinati i risparmi attesi dall'attuazione del medesimo articolo 3, prevedendo la trasmissione del relativo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;
    di sopprimere l'articolo 5, in mancanza di una precisa previsione normativa in merito alla tipologia di gestione che si intende istituire presso l'INPS, giacché, a seconda della tipologia prescelta, possono derivarne effetti finanziari sensibilmente diversi in relazione alle attività amministrative poste a carico dell'INPS;
    di indicare, all'articolo 13, precisi criteri per la rideterminazione dell'importo del trattamento previdenziale secondo il metodo contributivo, rimanendo comunque impregiudicata la necessità di svolgere una valutazione sulla complessiva coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, giacché analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame – ferma restando comunque la necessità di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dal progetto di legge in esame – anche al fine di escludere il verificarsi di successivi contenziosi che potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sopprimere l'articolo 5;
  e con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 3, sia previsto espressamente che tra i principi di cui al presente provvedimento a cui debbano adeguarsi le Regioni e le Province autonome vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, e sia affidata ad un apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità mediante le quali dovranno essere determinati i risparmi attesi dall'attuazione del medesimo articolo 3, prevedendo la trasmissione del relativo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;
   2) All'articolo 13, siano indicati precisi criteri per la rideterminazione dell'importo del trattamento previdenziale secondo Pag. 119il metodo contributivo, rimanendo comunque impregiudicata la necessità di svolgere una valutazione sulla complessiva coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati, con la disciplina generale in materia pensionistica, giacché analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame – ferma restando comunque la necessità di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame – anche al fine di escludere il verificarsi di successivi contenziosi che potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio.».

  Nell'evidenziare di condividere naturalmente, come relatore, la proposta di parere favorevole con condizioni testé formulata, precisa di disapprovare nel merito il provvedimento in esame in quanto basato su taluni presupposti errati.
  In primo luogo, sottolinea di non condividere l'assunto in base al quale analoghi interventi su trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati per i membri di Camera e Senato, in quanto nel 2011 è stato sancito il passaggio al sistema contributivo per i trattamenti previdenziali dei parlamentari maturati dal 1o gennaio 2012.
  In secondo luogo, contesta la tesi secondo la quale il provvedimento in esame contribuirebbe a realizzare il principio di uguaglianza tra i parlamentari e gli altri cittadini, in quanto, a suo avviso, il provvedimento medesimo determina invece una penalizzazione a danno dei parlamentari in conseguenza del ricalcolo dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali. Sottolinea, peraltro, che procedere al ricalcolo solo in ambito parlamentare significa sia inseguire un atteggiamento persecutorio verso la cosiddetta «casta», sia correre il rischio che, in futuro, solo i ricchi possano esercitare il mandato parlamentare.
  Aggiunge peraltro che, laddove il provvedimento fosse il grimaldello per procedere in futuro al ricalcolo delle pensioni con il metodo contributivo per tutte le categorie di lavoratori, come peraltro vorrebbe una proposta di legge costituzionale presentata, tra l'altro, dal presidente della I Commissione della Camera, verrebbe a determinarsi una vera e propria «macelleria sociale», poiché ciò comporterebbe praticamente il dimezzamento dei trattamenti pensionistici calcolati con il metodo retributivo.
  Osserva inoltre che i principi contenuti nella proposta di legge si pongono in direzione chiaramente opposta alla scelta fatta con l'approvazione della legge di bilancio per il 2017, orientata verso l'anticipazione dell'età pensionabile, giacché per i parlamentari viene spostata in avanti l'età anagrafica necessaria per accedere al trattamento previdenziale. Rileva inoltre che non risulta chiaro se, con l'approvazione del provvedimento, sopravvivrebbe il trattamento di fine mandato per i parlamentari.
  Precisa infine come la sua mancata condivisione nel merito si basi anche su tre aspetti incostituzionali sottesi al provvedimento, in quanto esso comporterebbe una lesione dell'autodichia delle Camere, una lesione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti a seguito del ricalcolo sui trattamenti previdenziali pregressi e la violazione dell'autonomia delle regioni costituzionalmente garantita, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte costituzionale.

  Mauro GUERRA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, precisa di mantenere delle riserve nel merito sulla legittimità costituzionale del provvedimento, sottolineando, tra l'altro, l'esistenza di una riserva costituzionale che attribuisce la materia in oggetto all'autodichia di Camera e Senato.

  Gianni MELILLA (MDP), nel premettere che il suo gruppo si esprimerà in Assemblea sul merito del provvedimento e Pag. 120nell'augurarsi che la Presidenza della Camera non operi una forzatura non consentendo la presentazione di pregiudiziali di costituzionalità, in relazione agli aspetti finanziari fa presente che la proposta di parere del relatore demolisce nella sostanza la proposta di legge. Ricorda al riguardo le parole espresse dalla Presidente della Camera in occasione della cerimonia del Ventaglio, secondo la quale non si possono ignorare profili costituzionali non banali sottesi al provvedimento, incidendo esso sui diritti acquisiti.
  Fa presente in particolare di ritenere aberrante la previsione dell'articolo 13 del provvedimento, concernente la rideterminazione degli assegni vitalizi con il metodo contributivo, nella parte in cui si prevede che l'importo ricalcolato non può essere comunque superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Ricorda al riguardo che il presidente dell'INPS ha comunicato che circa 107 percettori di vitalizi vedrebbero maggiorato il proprio trattamento previdenziale se ricalcolato con il metodo retributivo.
  Osserva inoltre di non essere contrario pregiudizialmente all'eventuale introduzione di un tetto pensionistico, a seguito del ricalcolo delle pensioni medio-alte, determinate con meccanismo retributivo o misto contributivo-retributivo, purché riguardante tutti i cittadini italiani e non solo i parlamentari. Verrebbero interessati da una decurtazione del trattamento pensionistico a seguito di tale ricalcolo delle pensioni circa 350 mila pensionati. Ritiene, invece, che la rideterminazione degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, prevista dall'articolo 13 del provvedimento – che interesserebbe circa 1.700 percettori – aprirebbe il varco per un assalto al settore previdenziale per tutte le categorie di lavoratori, poiché, considerato il livello raggiunto dal debito pubblico, nell'ambito di una politica di spending review, i settori su cui agire con tagli di spesa sarebbero soprattutto quelli della previdenza e della sanità.
  Infine, nel far presente che sarebbe invece favorevole all'introduzione di un contributo di solidarietà, se ritenuto necessario per motivi di equità sociale, invita le forze politiche ad una riflessione volta a rivedere l'impostazione generale della proposta di legge in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, considerata la mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo, necessaria per una valutazione del provvedimento sul piano finanziario.
  Precisa inoltre di condividere le osservazioni del relatore sul merito del provvedimento, in quanto difficilmente applicabile e comunque foriero di contenziosi, presentando diverse criticità per quanto riguarda la legittimità costituzionale. Fa presente infatti che il provvedimento non rispetta i principi della riforma previdenziale del 1995, che aveva previsto una gradualità nell'introduzione del sistema contributivo, né è coerente con la disciplina della «riforma Fornero» che ha esteso il metodo contributivo a tutti i lavoratori per la quota di pensione maturata a partire dal 1o gennaio 2012. Rileva quindi che in tal modo si determina una evidente disparità di trattamento a danno dei percettori degli assegni vitalizi rispetto alle altre categorie previdenziali. Rileva inoltre che l'approvazione del provvedimento in esame aprirebbe il varco per adottare una politica di rideterminazione degli assegni pensionistici della generalità dei percettori, anche su sollecitazione delle istituzioni europee, in un'ottica di revisione della spesa. Osserva quindi che la proposta di legge andrebbe profondamente ripensata, anche sulla base dei profili di criticità nel merito rilevati dal relatore nella sua proposta di parere.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 121

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 338 e abb., recante Interventi per il settore ittico;
   preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 11, appare necessario sopprimere le disposizioni concernenti la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore della pesca alle commissioni di riserva delle aree marine protette, poiché determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a cui non si può provvedere mediante l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario coordinare le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 con quelle previste al comma 4 del medesimo articolo, giacché, mentre il quinto periodo del predetto comma 3 prevede che il pagamento del nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il successivo comma 4 stabilisce invece che il 30 per cento di tali risorse è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – poiché destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007, concernente l'attività delle Capitanerie di porto – e che solo le restanti quote del 50 e del 20 per cento confluiscono effettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto destinate, rispettivamente, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, e alla promozione della pesca sportiva;
    appare pertanto necessario sopprimere il quinto periodo del comma 3 dell'articolo 12 e conseguentemente prevedere al primo periodo del comma 4 del medesimo articolo una norma di riassegnazione delle entrate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel medesimo comma;
    all'articolo 13, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, appare necessario prevedere l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che dall'attuazione della delega in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    appare opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), nella parte in cui definisce energivore le imprese di acquacoltura non in relazione all'effettivo consumo di energia, ma semplicemente in base al settore economico in cui sono classificate con determinati codici ATECO, giacché tale disposizione, pur non comportando direttamente minori entrate per la finanza pubblica, rende più difficile la determinazione, ad invarianza di gettito, di un nuovo sistema di aliquote di accisa in attuazione dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012;
    inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, la predetta Pag. 122disposizione appare suscettibile di determinare un incremento degli oneri generali del sistema elettrico, con conseguenti ricadute sulle tariffe a carico dei clienti finali;
    all'articolo 15 appare necessario precisare che ai componenti della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata la necessità:
    all'articolo 3, comma 1, di precisare che il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica sia iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anziché presso il medesimo Ministero;
    all'articolo 13, di prevedere che lo schema di decreto legislativo concernente delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva sia trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero;
   All'articolo 11 sopprimere le parole da: nonché dai rappresentanti sino alla fine;
   All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, sopprimere il quinto periodo;
    al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma;
   All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,;
    aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 15, comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  e con la seguente condizione:
   All'articolo 14, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) fa presente di non condividere l'impostazione della proposta di parere, dal momento che la nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento alla relazione tecnica, per i numerosi profili problematici rilevati sul piano finanziario, richiederebbe piuttosto l'espressione di un parere contrario.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, rileva che le criticità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato non intaccano l'impianto del provvedimento e sono state puntualmente considerate dal momento che il parere favorevole viene condizionato Pag. 123ad una serie di modifiche del testo volte a correggere i profili problematici sul piano finanziario presenti in alcuni articoli.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 424.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Atto n. 429.