CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 217

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Renato Brunetta e che è subentrato il deputato Amedeo Laboccetta.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 luglio Pag. 2182017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Alessia Rotta, per la sua relazione introduttiva.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, segnala preliminarmente che il decreto-legge reca disposizioni estremamente tecniche, di per sé sostanzialmente estranee alle competenze della Commissione, ancorché esso è suscettibile di incidere sui livelli occupazionali nelle due banche in liquidazione e della banca cessionaria. Entrando, quindi, nel merito, precisa che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento dispone la liquidazione coatta amministrativa delle due banche al fine di consentire l'adozione di misure pubbliche a sostegno della loro ordinata fuoriuscita dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Sempre la relazione illustrativa afferma che il ricorso alle ordinarie procedure di insolvenza, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avrebbe comportato gravissimi pregiudizi per l'economia, a causa della distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte e delle conseguenti gravi perdite per gli operatori non professionali, creditori chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe imposto un'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale. Per evitare tali conseguenze, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti «aiuti compatibili con il mercato interno» se volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia nazionale, nel rispetto di precise condizioni: la riduzione al minimo dei costi della liquidazione; la limitazione delle distorsioni alla concorrenza; la previsione di misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati; l'assenza di pregiudizio della capacità di operare sul mercato del soggetto terzo che acquisisca il compendio aziendale. Il Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), l'agenzia indipendente dell'Unione europea istituita per la risoluzione delle crisi dell'Unione bancaria europea, peraltro, ha stabilito la mancanza, nel caso in questione, di tutti i requisiti necessari per procedere ad una risoluzione secondo la disciplina europea. Segnala che la Banca d'Italia, in un comunicato pubblicato nel proprio sito internet ha reso noto che il cessionario è stato individuato in Intesa Sanpaolo sulla base di una procedura giudicata dalla Commissione europea aperta, equa e trasparente, che non si configura come un aiuto di Stato nei confronti della medesima banca. Infatti, la Commissione europea ha approvato il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche venete, notificato dall'Italia e contenuto nel provvedimento in esame. Tale piano consente la vendita di parte delle attività delle due banche a un unico acquirente, identificato di fatto, come detto, in Intesa Sanpaolo, nonché il trasferimento del relativo personale.
  Segnala che, nel comunicato stampa del 26 giugno scorso, Intesa Sanpaolo, nel dare conto dell'acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di determinate attività e passività e di rapporti giuridici facenti capo alle due banche venete, ha precisato che il suo intervento, finalizzato ad evitare i gravi riflessi sociali che sarebbero derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, permette, tra l'altro, anche di salvaguardare l'occupazione delle persone che lavorano nelle due banche.
  Come risulta da un ulteriore comunicato stampa del 30 giugno scorso, Banca Intesa ha proceduto alla creazione al suo interno della nuova Direzione Regionale ex Banche Venete, articolata in due unità organizzative, cui fanno capo le strutture centrali e territoriali delle due banche, costituite complessivamente da circa 900 sportelli in Italia e 60 all'estero, inclusa la rete di filiali in Romania, con 9.960 dipendenti in Italia e 880 all'estero. Dal medesimo comunicato stampa risulta che, Pag. 219come concordato con le autorità europee, è prevista la razionalizzazione di circa 600 sportelli e la garanzia dell'occupazione. Infatti, la banca assicura che non ci saranno licenziamenti e le 3.900 uscite previste (a livello di Gruppo) saranno su base volontaria e beneficeranno dell'applicazione del Fondo di Solidarietà dei lavoratori bancari. Sono, inoltre, previste misure per la salvaguardia dei posti di lavoro, quali il ricorso alla mobilità territoriale e iniziative di formazione per la riqualificazione del personale.
  Dei prepensionamenti programmati, circa 1.000 riguarderebbero dipendenti delle ex banche venete, in possesso del requisito richiesto di un'anzianità contributiva tale da permettere un anticipo nell'accesso al pensionamento di sette anni. La spesa relativa sarà sostenuta dal Fondo di solidarietà, che beneficerà delle risorse aggiuntive autorizzate dal decreto-legge in esame.
  La disciplina, di carattere transitorio, che regola l'accesso al pensionamento nel settore bancario con requisiti più bassi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa generale è stata, da ultimo, modificata dalla legge di bilancio 2017. Essa, per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e riqualificazione aziendale, ai commi da 234 a 237 dell'articolo 1 ha esteso fino al 2019 la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore bancario, che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato o di vecchiaia nei successivi sette anni – anziché cinque anni, come previsto dalle disposizioni relative ai fondi bilaterali – di accedere al pensionamento, percependo, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, l'assegno straordinario di solidarietà, a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. La norma prevede nei confronti dei medesimi lavoratori, inoltre, la possibilità per il medesimo Fondo di solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
  Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 98998 del 3 aprile 2017.
  Venendo, quindi, al contenuto del decreto oggetto di conversione, rileva preliminarmente che esso consta di dieci articoli e che l'articolo 1, definendo il campo di applicazione, dispone l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA prevedendo che le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime siano conformi alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Segnala, in particolare, che al comma 3 si prevede la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione alla Commissione europea che, con cadenza annuale e sino al termine della procedura, contenga le informazioni dettagliate riguardanti gli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.
  Sulla base dell'articolo 2, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta amministrativa delle due banche; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo necessario ad attuare le cessioni; la cessione delle banche da parte dei commissari liquidatori in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi del successivo articolo 3; gli ulteriori interventi a sostegno della cessione, indicati dall'articolo 4.
  Osserva che l'articolo 3, al comma 1, consente ai commissari liquidatori di cedere le banche poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, ad esclusione di determinati debiti e passività puntualmente individuati. Sulla base del comma 2, che prevede norme speciali per Pag. 220assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi nonché norme in relazione ai beni immobili oggetto della cessione, il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, come delineato dal comma 1, e non è obbligato solidalmente con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato. Si prevede in particolare che non si applichino i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il comma 3 dispone l'individuazione del cessionario, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una trattativa, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Le spese per la procedura selettiva sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Passa, quindi, all'articolo 4, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare misure di aiuto anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. In particolare, il comma 1 dettaglia gli interventi che saranno adottati con specifico decreto ministeriale: garanzia dello Stato sull'adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione, fino ad un massimo complessivo di 10,3 miliardi di euro; supporto finanziario al cessionario, per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro; ulteriore garanzia sull'adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione per un importo massimo di 491 milioni di euro; risorse a sostegno delle misure di ristrutturazione aziendale adottate dal cessionario, per un importo massimo di 1,285 miliardi di euro. Segnala che il comma 4 dispone l'effettuazione di una due diligence da parte di un collegio di esperti, composto da tre componenti, per la determinazione dell'effettivo valore del compendio ceduto nonché per l'individuazione delle attività e delle passività da retrocedere.
  Rileva che l'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA), da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA. Tale Società amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.
  Osserva che l'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori, persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa, che, al momento dell'avvio della procedura concorsuale, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche venete, sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014. Sulla base della norma, tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità 2016, con riferimento a coloro che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. La norma dispone, infine, che l'istanza per l'erogazione diretta dell'indennizzo forfetario a valere sul Fondo di solidarietà deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
  Il successivo articolo 7 reca la disciplina fiscale da applicare alle cessioni disposte dall'articolo 3, con riferimento ai crediti di imposta convertiti (DTA), all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In particolare, si dispone che le cessioni di azienda determinano anche la cessione delle DTA e che, essendo da considerarsi alla stregua di cessione di rami di azienda, sono escluse dall'IVA. Invece, gli atti aventi ad oggetto Pag. 221le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP, mentre i contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Infine, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 8, il Ministro dell'economia e delle finanze può adottare misure di attuazione del decreto in esame con uno o più decreti di natura non regolamentare e che l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie. Più in particolare, il comma 1 dispone che le misure del decreto sono adottate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017. Rileva che, alla luce di tale disposizione, l'intervento disposto dal decreto-legge in esame rimane inquadrato nella cornice delle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016, come specificato anche dalla relazione tecnica, e ricorda che il Fondo istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016 ha una dotazione pari a 20 miliardi di euro nel 2017. Sempre dalla relazione tecnica risulta che, nel caso di concessione di garanzie, l'assorbimento delle disponibilità del Fondo corrisponde al fair value stimato e non all'ammontare delle poste finanziarie oggetto delle garanzie e che, pertanto, il Fondo presenta la necessaria capienza.
  Sulla base del comma 2, alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla due diligence si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per il 2018, a valere sul Fondo per le esigenze finanziarie indifferibili. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  Fa presente, infine, che l'articolo 10, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.25.